Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 262 del 07/01/2011

Cassazione civile sez. III, 07/01/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 07/01/2011), n.262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FERROMETAL SPA, (OMISSIS), in persona del presidente pro tempore,

sig. G.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LIMA 48, presso lo studio dell’avvocato MAROTTA NICOLA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CATALDO MASSIMO giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CARBOGHISE SA, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott.

R.d.C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 14A/4, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LAVATELLI

ERNESTO giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 631/2006 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

Sezione Terza Civile, emessa il 26/04/2006, depositata il 10/06/2006;

R.G.N. 1859/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Carboghise S.A. otteneva dal Presidente del Tribunale di Genova un decreto ingiuntivo dell’ammontare di 245.052 dollari statunitensi a carico della Ferrometal s.p.a. adducendo che la Rockland Net. Inc. le aveva ceduto parzialmente (nei limiti della suddetta somma) il credito portato da una fattura emessa dalla stessa Rockland nei confronti della Ferrometal per il maggiore importo di 265.411,01 dollari statunitensi.

La Ferrometal proponeva opposizione al d.i. sostenendo l’inesistenza del credito ceduto.

Con sentenza del 2.4.2003 il Tribunale di Genova accolse l’opposizione al d.i..

La Carboghise S.A. impugno’ la sentenza dinanzi alla Corte d’Appello di Genova chiedendo, in riforma della stessa, il rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo e la condanna della stessa Ferrometal al pagamento di quanto ingiunto.

L’appellata chiedeva il rigetto del gravame.

La Corte d’Appello di Genova in integrale riforma della sentenza inter partes dal Tribunale di Genova ed in accoglimento dell’appello della Carboghise, rigettava l’opposizione proposta dalla Ferrometal avverso il d.i..

Proponeva ricorso per cassazione la Ferrometal s.p.a. con cinque motivi di gravame.

Resisteva con controricorso la Carboghise S.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso la Ferrometal denuncia Erronea applicazione del principio dell’onere della prova alla materia del procedimento di ingiunzione – violazione dell’art. 2697 c.c., comma 1.

Sostiene parte ricorrente che la controversia non verte tanto sulla cessione del credito da Rockland a Carboghise, da considerare indiscussa, quanto sull’esistenza stessa del medesimo credito tra la Rockland e la Ferrometal, esistenza il cui onere probatorio gravava, secondo la ricorrente, sulla Carboghise.

Il motivo e’ infondato.

Come afferma l’impugnata sentenza l’opponente Ferrometal non ha assolto l’onere della prova in ordine all’eccezione da essa stessa formulata per bloccare la pretesa creditoria della Carboghise, basata su un titolo documentalmente dimostrato, sia con riferimento alla fornitura della merce di cui alla fattura n. (OMISSIS), sia con riferimento alla cessione del credito derivante da tale fornitura.

Trattandosi di valutazione della prova deve ritenersi che si rientri nell’ambito della discrezionalita’ del giudice di merito e questi, nella specie, ha adeguatamente motivato le sue scelte sulla valutazione del materiale probatorio.

Con il secondo motivo si lamenta Omessa/insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Insufficienti sono, secondo parte ricorrente, ai fini della prova del credito, la polizza di carico e la fattura emessa dalla Rockland. La prima infatti riguarda la consegna della merce, che non e’ controversa. La seconda non e’ un mezzo di prova in quanto proviene dal venditore e non e’ controfirmata dall’acquirente.

Il motivo e’ inammissibile.

Il vizio denunciato da parte ricorrente non configura infatti un vizio di motivazione, bensi’ un errore di diritto non denunciato come tale.

Con il terzo motivo si lamenta Omessa e insufficiente motivazione – Violazione dell’art. 2697 cod. civ. – Violazione artt. 2709 e 2710 cod. civ. Secondo parte ricorrente la motivazione dell’impugnata sentenza, in ordine alla C.t.u., non e’ pertinente perche’ afferma che l’esame della contabilita’ della Ferrometal non consentiva di escludere con certezza l’esistenza del credito vantato dalla Carboghise. Inoltre, ad avviso della ricorrente, la motivazione de qua e’ incongrua sotto il profilo dell’onere della prova; e’ fondata su un’affermazione del tutto arbitraria circa la provenienza dei documenti soltanto dalla Ferrometal; e’ viziata da grave incomprensione della disciplina dell’efficacia probatoria delle scritture contabili.

Il motivo e’ infondato.

Sostiene l’impugnata sentenza che la C.t.u. contabile non ha dato risultati attendibili poiche’, in assenza di un contratto tra le parti, non era possibile conoscere con certezza le pattuizioni commerciali sui termini del pagamento, delle consegne e spedizioni, delle penalita’ etc. Ha altresi’ rilevato la sentenza che non erano state esibite le fatture conclusive in ordine a cui erano stati dalla stessa C.t.u. conteggiati come credito gli anticipi operati dalla Ferrometal.

La valutazione del giudice d’appello non e’ sindacabile in questa sede in quanto lo steso ha adeguatamente motivato il suo disaccordo dalle conclusioni del C.t.u. nominato dal giudice di primo grado, non limitandosi alla mera affermazione di principi tecnici, ma formulando convincenti argomenti a sostegno della non attendibilita’ della stessa.

Con il quarto motivo si lamenta Violazione art. 112 cod. proc. civ. – Omessa/insufficiente motivazione.

Afferma la Ferrometal che il credito ceduto non esisteva perche’ essa non e’ mai divenuta debitrice della Rockland Net. Inc. Afferma in particolare che non sorse mai il credito perche’ la stessa Rockland non effettuo’ tutte le spedizioni programmate, ma soltanto alcune.

Il motivo non puo’ essere accolto perche’ costituisce una domanda nuova rispetto a quelle formulate in appello.

Con il quinto ed ultimo motivo del ricorso si lamenta infine Violazione art. 1173 cod. civ. – art. 2033 cod. civ. – artt. 1241, 1242, 1243 cod. civ. Sostiene parte ricorrente che un obbligo non sorge, nel nostro diritto, se non ex lege od a seguito della commissione di un illecito, o per effetto della stipulazione di un contratto. Parte ricorrente critica quindi l’impugnata sentenza perche’ quest’ultima ha negato l’esistenza di un contratto – quadro e la compensazione fra debiti e crediti.

Il motivo non puo’ essere accolto perche’ il relativo quesito non e’ correttamente formulato. Esso infatti non e’ stato formulato, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico – giuridica della questione, cosi’ da consentire al giudice di legittimita’ di enunciare una “regula iuris” suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata (Cass., 25.3.2009, n. 7197).

Il motivo e’ di conseguenza inammissibile.

In conclusione, per tutte le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato e le spese poste a carico di parte ricorrente liquidandole come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2011

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