Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26199 del 22/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 26199 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

equa riparazione

SENTENZA

senten:a con motiva:ione
.ventplijicata

sul ricorso proposto da:

BURCHIELLI Fulvio (BRC FLV 35A28 A0400), rappresentato e
difeso, per procura speciale in calce al ricorso,
dall’Avvocato Anna Rita Moscioni, elettivamente domiciliati
in Roma, via dell’Acquedotto Paolo n. 16, presso Marinelli
Biagio;

– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro

tempore,

pro

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale

dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei
Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

– controricorrente –

7-523

Data pubblicazione: 22/11/2013

avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia
depositato in data 23 luglio 2012.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 4 ottobre 2013 dal Consigliere relatore Dott.

sentito

l’Avvocato Anna Rita Moscioni, la quale ha

formulato istanza di distrazione delle spese;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ignazio Patrone, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

Ritenuto

che con ricorso depositato in data 4 marzo

2011 presso la Corte d’appello di Perugia, Burchielli
Fulvio ha proposto, ai sensi della legge n. 89 del 2001,
domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale
sofferto a causa della non ragionevole durata di un
giudizio di equa riparazione svoltosi dinnanzi alla Corte
d’appello di Roma, iniziato con ricorso depositato in data
22 maggio 2007 e conclusosi con decreto depositato in data
19 marzo 2010;
che l’adita Corte d’appello ha dichiarato la domanda
inammissibile ritenendo non esperibile il rimedio di cui
alla legge n. 89 del 2001 in relazione a procedimenti
relativi alla denunciata violazione della durata
ragionevole di giudizi presupposti, non discendendo tale
proponibilità dalla Convenzione europea dei diritti

Stefano Petitti;

dell’uomo ed essendo l’eventuale ritardo nella definizione
dei procedimenti

ex lege n. 89 del 2001 compensabile dal

giudice del procedimento;
che per la cassazione di questo decreto Burchielli

che l’intimata Amministrazione non ha svolto attività
difensiva.
Considerato

che il collegio ha deliberato l’adozione

della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
che con il primo motivo di ricorso, il ricorrente
denuncia violazione degli artt. 6.1., 13 e 35 della
Convenzione europea per i diritti dell’uomo, dell’art. 111,
primo e secondo comma, Cost., e degli artt. 2 e seguenti
della legge n. 89 del 2001, dolendosi del fatto che la
Corte d’appello, in contrasto con la giurisprudenza di
questa Corte, abbia negato la natura giudiziaria e
processuale dei mezzi di tutela approntati dalla legge n.
89 del 2001, la cui

ratio è quella di attuare con mezzi

giudiziari specifici interni la tutela prevista dalla CEDU;
che con il secondo motivo il ricorrente deduce
violazione o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della
legge n. 89 del 2001, e degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227
cod. civ. rilevando che la durata irragionevole del
giudizio di equa riparazione è, a sua volta, fonte di un

Fulvio ha proposto ricorso, sulla base di due motivi;

danno non patrimoniale che si chiede di accertare e di
liquidare;
che il ricorso, i cui due motivi possono essere
esaminati congiuntamente, è fondato;

volte in ordine alla applicabilità del procedimento
disciplinato dalla legge n. 89 del 2001 ai procedimenti
introdotti sulla base della legge stessa, per i quali deve
ritenersi predicabile l’operatività del termine ragionevole
di durata e del conseguente regime indennitario in caso di
sua violazione;
che come affermato di recente (Cass. n. 8561 del 2013;
Cass. n. 17686 del 2012; Cass. n. 5924 del 2012 e altre
conformi), il giudizio di equa riparazione, che si svolge
presso le Corti d’appello ed eventualmente, in sede di
impugnazione, dinnanzi a questa Corte, è un ordinario
processo di cognizione, soggetto, in quanto tale, alla
esigenza di una definizione in tempi ragionevoli, esigenza,
questa, tanto più pressante per tale tipologia di giudizi,
in quanto finalizzati proprio all’accertamento della
violazione di un diritto fondamentale nel giudizio
presupposto, la cui lesione genera di per sé una condizione
di sofferenza e un patema d’animo che sarebbe eccentrico
non riconoscere anche per i procedimenti
2001;

ex lege n. 89 del

che questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi più

che non appare condivisibile l’assunto che il giudizio
dinnanzi alla Corte d’appello e l’eventuale giudizio di
impugnazione costituiscano una fase necessaria di un unico
procedimento destinato a concludersi dinanzi alla Corte

interessata non ottenga una efficace tutela all’indicato
diritto fondamentale, atteso che il procedimento interno
rappresenta una forma di tutela adeguata ed efficace,
sempre che, ovviamente, si svolga esso stesso nell’ambito
di una ragionevole durata;
che, quanto alla determinazione della ragionevole
durata di un procedimento di equa riparazione, questa Corte
ha ritenuto che ove venga in rilievo un giudizio “Pinto”
svoltosi anche dinnanzi alla Corte di cassazione, la durata
complessiva dei due gradi debba essere ritenuta ragionevole
ove non ecceda il termine di due anni;
che, tenuto conto che il termine di durata ragionevole
di un giudizio di legittimità è normalmente fissato in un
anno, deve ritenersi che il giudizio di primo grado debba
essere concluso nel termine ragionevole di un anno, non
potendosi a tal fine attribuire al termine di quattro mesi
di cui all’art. 3, comma

4,

della legge n. 89 del 2001,

natura diversa da quella sollecitatoria che gli è propria e
quindi non espressiva in modo assoluto della ragionevole
durata del procedimento di equa riparazione;

europea, nel caso in cui nell’ordinamento interno la parte

che il ricorso deve quindi essere accolto, essendo
erronea la decisione della Corte territoriale che ha
ritenuto inammissibile la domanda di equa riparazione per
la irragionevole durata di un procedimento di equa

natura;
che non essendo necessari ulteriori accertamenti di
fatto, la causa può essere decisa nel merito;
che nel caso di specie, infatti, poiché il ricorso è
stato depositato presso la Corte d’appello di Roma nel mese
di maggio 2007 e l’unico grado di giudizio di merito si è
concluso con decreto depositato nel mese di marzo 2010, la
durata complessiva del procedimento di equa riparazione è
stata dunque di circa anni due e mesi dieci, sicché,
detratto il termine ragionevole, stimato in un anno, la
durata non ragionevole risulta essere stata di circa anni
uno e mesi dieci;
che alla luce dell’accertata irragionevole durata del
giudizio, al ricorrente spetta un indennizzo che va
liquidato sulla base di euro 750,00 per anno, e quindi in
complessivi euro 1.375,00;
che il Ministero della giustizia va dunque condannato
al pagamento, in favore di Burchielli Fulvio, della
indicata somma, oltre interessi legali dalla data della

riparazione relativamente a giudizio presupposto di altra

domanda al saldo e alle spese dell’intero giudizio,
liquidate nella misura indicata in dispositivo;
che le spese del giudizio devono essere distratte in
favore del difensore del ricorrente, Avvocato Anna Rita

PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto
impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero
della Giustizia al pagamento, in favore Burchielli Fulvio,
della somma di euro 1.375,00; condanna il Ministero alla
rifusione delle spese dell’intero giudizio che liquida, per
il giudizio di merito, in euro 873,00, di cui euro 50,00
per esborsi, 378,00 per diritti e 445,00 per onorari, oltre
alle spese generali e agli accessori di legge, e, per il
giudizio di legittimità, in euro 506,25 per compensi, oltre
a euro 100,00 per esborsi e agli accessori di legge.
Dispone la distrazione delle spese del giudizio in favore
del difensore del ricorrente, Avvocato Anna Rita Moscioni,
dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Sesta Sezione Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione,
il 4 ottobre 2013.

Moscioni, dichiaratasi antistataria.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA