Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26199 del 19/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 16/09/2016, dep.19/12/2016),  n. 26199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19443-2015 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR 1,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli Avvocati

MARIA CONCETTA NICOLOSI, FRANCESCA MARTINA MARCHI giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR 1,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato

MARIO LEOTTA, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 558/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

emessa il 26/03/2015 e depositata il 30/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO

GENOVESE;

uditi gli Avvocati Maria Concetta Nicolosi e Francesca Martina

Marchi, per la parte ricorrente, che si riportano agli scritti;

udito l’Avvocato Mario Leotta, per la parte controricorrente, che

insiste per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con sentenza in data 30 marzo 2015, la Corte d’appello di Catania ha respinto l’impugnazione proposta dal sig. D.A., contro la sentenza del Tribunale Ordinario di quella stessa città che, nel pronunciare la separazione personale dal coniuge C.R., aveva rigettato la domanda di addebito per grave violazione degli obblighi coniugali, in ragione dell’allontanamento del coniuge, in quanto l’affectio maritalis era già venuto meno quando la signora Casella aveva lasciato la casa coniugale con l’ultimo dei suoi figli (gli altri erano già sposati), trasferendosi in un paese viciniore.

Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto ricorso il signor D., affidato a quattro mezzi, con atto notificato il 29 luglio 2015, con i quali cui denuncia la violazione o falsa applicazione di legge processuale e sostanziale (art. 143 c.c., art. 151 c.c., comma 2, artt. 2697 e 2727 c.c. e artt. 115 e 112 e 91 c.p.c.), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

La C. resiste con controricorso.

Il ricorso appare manifestamente infondato, giacchè, anche sotto le apparenti spoglie della violazione dei menzionati dispositivi di legge, sollecita a questa Corte un sostanziale riesame delle risultanze processuali ed una diversa valutazione delle prove (precostituite o semplici)compiuta dal giudice di secondo grado, in perfetta adesione alle valutazioni ed agli apprezzamenti dati dal primo giudice.

Infatti, nell’impianto motivazionale della decisione impugnata, non sono ravvisabili i vizi di violazione di legge ipotizzati dal ricorrente, atteso che la Corte ha sinteticamente ed incisivamente motivato in ordine:

a) All’esistenza di elementi indiziari, convergenti verso la conclusione che l’allontanamento del coniuge aveva fatto seguito al venir meno dell’affectio maritalis, come sarebbe emerso: a) dalla domanda di separazione proposta due anni dopo l’allontanamento, da parte della signora C., ciò che indurrebbe ad escludere che la crisi matrimoniale fosse dipesa dall’abbandono; b) dal fatto che il D. non aveva reagito all’allontanamento; c) da alcune affermazioni dello stesso D. (circa il fatto che, a volte, i coniugi dormissero in letti separati sotto lo stesso tetto e che, dopo 36 anni di matrimonio, vi era stata la cessazione dei rapporti sessuali) trapelava il risalente momento dell’inizio della crisi coniugale.

b) Infatti, questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 14162 del 2001) ha affermato il principio di diritto secondo cui “Ai fini dell’addebitabilità della separazione, l’indagine sull’intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell’uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell’altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale.”.

c) Nella specie, la Corte territoriale ha rilevato l’esistenza di una distanza nei rapporti personali e intimi tra i due coniugi, ammessa dallo stesso odierno ricorrente, comportamento che – da chiunque provenga – costituisce esso stesso illecito da solo giustificativo di un’ulteriore ragione di addebito (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6276 del 2005).

d) Di tutta evidenza, pertanto, la Corte territoriale ha valutato tale contesto come indicativo di una crisi coniugale abbondantemente verificatasi in epoca anteriore al momento del suo manifestarsi all’esterno, con una valutazione che appare immune da vizi logici e giuridici, onde l’apprezzamento degli elementi indiziari così individuati e raccolti e valutati dal giudice di merito, ove anche non sia stata invocata come una censura motivazionale (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5), facendo comunque valere presunti vizi di violazione di legge, nella sostanza si infrange sull’interpretazione chiarita dalle SU civili nella Sentenza n. 8053 del 2014 (la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.);

e) Infatti, non v’è malgoverno dell’onere della prova laddove gli elementi siano stati comunque acquisiti in forza delle dichiarazioni dell’altra parte, secondo il principio di acquisizione che ne costituisce un temperamento;

f) Nè la mancata valutazione della chiamata ereditaria della signora C. (secondo mezzo) messa in relazione con la decisione di abbandono dell’abitazione coniugale, appare circostanza rilevante e decisiva ai fini del dictum giudiziale, non emergendo alcun rapporto di connessione e di causalità tra i due fatti, così come proposti e, in linea generale, nella loro nudità logica;

g) I restanti due mezzi, con i quali si censurano le statuizioni sulle spese giudiziali della fase di merito, sono manifestamente infondati, in ragione del principio di diritto, rettamente applicato, secondo cui “In materia di spese processuali, l’identificazione della parte soccombente è rimessa al potere decisionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, con l’unico limite di violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13229 del 2011), caso che non ricorre certo nella specie.

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., n. 5.”.

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale risultano essere state mosse osservazioni critiche da parte del ricorrente;

che con riguardo alla richiesta di riesame della infondatezza del ricorso, in un caso, come questo, in cui si afferma la pressochè totale ricostruzione alternativa del fatto compiuta dal giudice di merito, deve ribadirsi che la gran parte delle censure svolte rispetto alla proposta di definizione della vertenza sono inammissibili;

che, in ordine agli altri profili, con riguardo all’affermazione critica secondo cui la ricostruzione del fatto attraverso presunzioni non può essere operato con riferimento a comportamenti tenuti dai coniugi dopo l’allontanamento dalla residenza coniugale, e per così dire a ritroso, esigendosi un accertamento “frontale” dei fatti, di diretta osservazione riguardo al periodo anteriore all’allontanamento, onde assicurare la prova della sua dipendenza causale dal conflitto infraconiugale, la doglianza, per quanto non peregrina, deve essere disattesa;

che, infatti, questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 9245 del 2007) ha affermato il principio di diritto secondo cui “In tema di valutazione delle prove, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del giudice. Da ciò consegue che il convincimento del giudice sulla verità di un fatto può basarsi anche su una presunzione, eventualmente in contrasto con altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad esso contrari, alla sola condizione che fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”;

che, di conseguenza, i fatti noti da cui desumere quelli ignoti attraverso il ragionamento presuntivo non possono essere arbitrariamente delimitati al solo periodo concomitante gli eventi da accertare, ma possono essere individuati e raccolti anche nel periodo ad esso successivo, quando da essi possa trarsi con rigorosa consequenzialità la postulazione di comportamenti e fatti che ne siano stati la causa e la spiegazione di quelle conseguenze;

che anche le ulteriori doglianze non appaiono utili o decisive per far mutare il ragionamento sopra espresso; che, perciò, il ricorso, permane nella sua condizione di manifesta infondatezza, e deve essere respinto, anche in ossequio al principio di diritto appena richiamato;

che le spese processuali vanno compensate in ragione dei profili fattuali sottostanti alla lite;

che vi è luogo al raddoppio del contributo unificato, non trattandosi di procedimento esente in ordine all’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17;

che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, deve disporsi che siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

PQM

La Corte,

Respinge il ricorso e compensa le spese giudiziali fra le parti.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 1 della Corte di cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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