Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26199 del 18/11/2020
Cassazione civile sez. trib., 18/11/2020, (ud. 10/07/2019, dep. 18/11/2020), n.26199
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4728-2016 proposto da:
B.G., con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la
cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’Avvocato ELISA BARONE;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA NORD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI
SCIPIONI 157, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PIERALLI, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIULIO MARCHESI;
– controricorrente –
e contro
AGE.LZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione –
avverso la sentenza n. 3026/2015 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,
depositata il 07/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/07/2019 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.
Fatto
RILEVATO
che:
B.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 3026/2015, pubblicata il 7 luglio 2015, con la quale era stato rigettato l’appello proposto dal medesimo Brevi avverso il preavviso di fermo amministrativo n. (OMISSIS) per imposta di registro, annualità 2003, 2007, 2008 e 2009;
il ricorrente ha successivamente presentato atto di rinunzia al ricorso, deducendo di avere nelle more presentato istanza di adesione agevolata ai sensi del D.L. 193 del 2016, art. 6, convertito in L. n. 225 del 2016;
l’Agenzia delle Entrate ha depositato mero atto di costituzione ai fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione, mentre l’agente della riscossione ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
la rinuncia al ricorso, che non risulta accettata, neppure risulta notificata alle controparti costituite, nè comunicata per l’apposizione del visto ai rispettivi difensori, sicchè essa non può dar luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., valendo comunque a far ritenere venuto meno l’interesse alla decisione sul ricorso (cfr., tra le altre, Cass. sez. 1, 14 luglio 2006, n. 15980; Cass. SU 18 febbraio 2010, n. 3876);
le spese del giudizio possono essere compensate, essendo stata la rinuncia conseguente all’adesione agevolata per la definizione della lite pendente ai sensi del D.L. 193 del 2016, art. 6, convertito in L. n. 225 del 2016;
quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui in tema di impugnazioni, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, nel testo introdotto dalla della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. ord. n. 23175 del 2015; Cass. ord. n. 14872 del 2018, Cass. ord. n. 19071 del 2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020