Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26199 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 18/10/2018, (ud. 14/09/2018, dep. 18/10/2018), n.26199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26103-2012 proposto da:

COMUNE DI PRATOLA SERRA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOLZANO 15, presso lo studio

dell’avvocato STEFANO SBARDELLA, rappresentato e difeso

dall’avvocato GAETANO AUFIERO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

VITROS SPA IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

Nonchè da:

VITROS SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore e legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA

ARMELLINI 55, presso lo studio dell’avvocato FAMIGLIA BALDASSARRE

D’AMORE, rappresentato e difeso dall’avvocato PELLEGRINO MUSTO con

studio in AVELLINO VIA PETRONELLI 7 (avviso postale ex art. 135

c.p.c.), giusta a margine;

– controricorrente incidentale –

contro

COMUNE DI PRATOLA SERRA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOLZANO 15 presso lo studio

dell’avvocato STEFANO SBARDELLA, rappresentato e difeso

dall’avvocato GAETANO AUFIERO, giusta delega a margine;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 257/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SALERNO, depositata il 15/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/09/2018 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA, che ha concluso per l’accoglimento del e 4

motivo del ricorso principale, l’inammissibilità nel resto,

l’inammissibilità del ricorso incidentale condizionato.

Fatto

FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

p. 1. Il Comune di Pratola Serra (AV) propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 257/5/2012 del 15 maggio 2012, con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento per Tarsu 2008 notificato alla Vitros spa in liquidazione, in relazione allo stabilimento industriale da quest’ultima detenuto.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: – la società non dovesse corrispondere il tributo in oggetto, perchè provvedeva allo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali, come evincibile dall’invito in tal senso rivoltole dalla stessa amministrazione comunale nel 1996; – i rifiuti in questione, di provenienza industriale, non potessero ritenersi ope legis assimilati a quelli urbani della L. n. 146 del 1994, ex art. 39, poi abrogato.

Resiste con controricorso la Vitros spa in liq., la quale formula anche due motivi di ricorso incidentale condizionato.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso il Comune di Pratola Serra lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c.. Per avere la commissione tributaria regionale affermato lo smaltimento in proprio dei rifiuti, nonostante che la società non avesse fornito prova alcuna in questo senso, e che tale mancanza di prova fosse stata fatta oggetto di specifico motivo di appello da parte del Comune.

Con il secondo motivo di ricorso il Comune lamenta omesso esame, e comunque assenza di motivazione sulla propria eccezione di mancata allegazione probatoria da parte di Vitros spa, la quale non aveva prodotto contratti, fatture o qualsivoglia altra documentazione a dimostrazione dello smaltimento in proprio nell’anno di riferimento.

p. 2.2 I due motivi in oggetto, suscettibili di trattazione unitaria per la sostanziale identità della questione sollevata, sono fondati.

La commissione tributaria regionale ha ritenuto provato che la società smaltisse in proprio i rifiuti in oggetto, sulla base della sola comunicazione (4 settembre 1996, prot. n. 4158, del responsabile dell’ufficio tecnico comunale, con visto sindacale) con la quale la stessa amministrazione comunale aveva sollecitato la società ad operare in tal senso.

Sennonchè, tale motivazione non può ritenersi congrua in rapporto alla concreta fattispecie dedotta, dal momento che: – si trattava, appunto, di una mera comunicazione di “invito”, come tale in alcun modo dimostrativa dell’effettiva realizzazione, da parte della società, del comportamento così sollecitato; – tale comunicazione era stata inviata ben dodici anni prima dell’annualità di imposta dedotta in giudizio, sicchè quand’anche essa avesse avuto effettivo seguito subito dopo la sua ricezione da parte della società, ciò non sarebbe stato di per sè in grado di provare che analoga condotta (appunto, lo smaltimento in proprio) si fosse protratta anche negli anni successivi, e fino al 2008; – la valenza probatoria di tale comunicazione doveva essere soppesata nel riscontro globale di altri documenti di causa, quali eventuali fatture e contratti con ditte terze, idonei a dimostrare lo smaltimento in proprio nella specifica annualità di interesse.

Nulla di tutto ciò è dato desumere dal ragionamento della commissione tributaria regionale; il quale risulta pertanto gravemente carente sul piano logico-giuridico.

Il giudice regionale, inoltre, non ha nemmeno verificato l’osservanza, da parte di Vitros, degli adempimenti regolamentari di denuncia e comunicazione all’amministrazione comunale dell’attività di smaltimento in proprio (anche nei suoi parametri quantitativi); nè ha tenuto conto del fatto che, quand’anche la prova in questione fosse stata in ipotesi raggiunta, dall’effettivo espletamento della raccolta dei rifiuti attraverso ditte specializzate non discendeva la completa esenzione della società contribuente dalla tariffa, quanto la sua ammissione al regime agevolato, costituito da un “coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero (…)” (art. 49, comma 14 cit.), secondo quanto stabilito dalla amministrazione comunale; ciò in ragione della permanente sussistenza di una quota residuale di servizi generali erogati alla collettività dall’amministrazione comunale nella gestione dei rifiuti urbani, tale da giustificare il pagamento della tariffa, sebbene in misura ridotta.

p. 3.1 Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione della normativa di riferimento. Per avere la commissione tributaria regionale escluso la debenza della tariffa per effetto del venir meno della assimilazione ope legis dei rifiuti in questione a quelli urbani (già prevista dalla L. n. 146 del 1994, art. 39), nonostante che tale assimilazione fosse poi stata effettuata, come consentito dalla legislazione sopravvenuta (D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 2, lett. g), dalla stessa amministrazione comunale con le Delib. n. 14 del 1998 e Delib. n. 12 del 2002.

Con il quarto motivo di ricorso il Comune deduce insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’avvenuta assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi (residui ferrosi) prodotti dalla Vitros spa.

p. 3.2 Anche questi due motivi – pur essi unificabili – sono fondati.

La decisione così assunta dalla commissione tributaria regionale muove esclusivamente dalla affermata natura “industriale” (residui ferrosi) dei rifiuti in questione, con conseguente intassabilità delle relative superfici di lavorazione (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68, comma 2, lett. e)).

In effetti, in tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani (ma sulla continuità di natura e disciplina tra Tarsu e Tia si rinvia, tra le molte, a Cass. 9859/16) ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, applicabile “ratione temporis”, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, di regola, rifiuti speciali, per tali dovendosi intendere, del D.P.R. n. 915 del 1982, ex art. 2, fra l’altro, quelli “derivanti da lavorazioni industriali”; su tale disciplina, infatti, non ha inciso dalla L. n. 146 del 1994, art. 39, il quale, nell’abrogare del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 60 (dettato in tema di equiparazione dei rifiuti e che, peraltro, si riferiva soltanto a quelli artigianali, commerciali e di servizi), non ha assimilato “ope legis” tutti i rifiuti (esclusi quelli speciali, tossici e nocivi) a quelli urbani, limitandosi ad escludere la necessità di un provvedimento comunale di assimilazione per quei rifiuti già contemplati dalla norma abrogata (Cass. ord. 17293/17).

Va tuttavia considerato che la natura speciale dei rifiuti non ostava alla loro assimilazione, non più ope legis ma per effetto di delibera comunale, a quelli urbani (D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 7, comma 3 e art. 21, comma 2, lett. g.); situazione che, nella specie, ebbe pacificamente a verificarsi (delibere cit., trascritte in ricorso), ma di cui la commissione tributaria regionale non ha tenuto in alcun conto (così obliterando il fatto decisivo di causa costituito appunto dalla assimilazione comunale).

Si è in proposito stabilito (Cass. 10797/10, ed altre) che “in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con l’abrogazione della L. 27 luglio 1994, n. 146, art. 39, da parte della L. 24 aprile 1998, n. 128, art. 17, è divenuto pienamente operante il disposto del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, comma 2, lett. g) del, che consente ai comuni di deliberare l’assimilazione ai rifiuti urbani di quelli non pericolosi derivanti da attività economiche, con la conseguenza che, in riferimento alle annualità di imposta successive al 1997, assumono decisivo rilievo le indicazioni dei regolamenti comunali circa la assimilazione dei rifiuti provenienti da attività industriali a quelli urbani ordinari, senza che per tali residui rilevi il fatto di essere ceduti a terzi”.

p. 4.1 Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato, la Vitros spa deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – per l’ipotesi di accoglimento del ricorso avversario – omessa pronuncia sull’eccezione di carenza di motivazione dell’avviso di accertamento opposto, il quale non faceva menzione nè dei “locali tassati”, nè della “tariffa” in concreto applicata.

p. 4.2 n motivo non può trovare accoglimento, risultando finanche inammissibile per genericità e mancata allegazione (o, quantomeno, trascrizione nei suoi passaggi essenziali ai fini di causa) dell’avviso di accertamento che si assume carente di motivazione. Nè la censura si fa carico del fatto che la completezza di tale motivazione dovesse essere valutata considerando che l’avviso si basava su dati (ubicazione dello stabilimento; superfici di destinazione; natura dei rifiuti) oggetto di dichiarazione proveniente dalla stessa società contribuente; e, inoltre, sull’applicazione di una tariffa di pubblico dominio, perchè portata da delibere comunali la cui regolare sottoposizione alle dovute forme di pubblicità legale non è mai stata posta in discussione.

Va d’altra parte osservato come la formulazione dell’avviso non abbia comunque in alcun modo impedito alla società di impugnarlo con cognizione di causa e pienezza di argomenti; criticamente riferiti a tutti indistintamente gli elementi costitutivi della pretesa.

p. 5.1 Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato, la Vitros lamenta violazione del giudicato. Per non avere la commissione tributaria regionale preso in considerazione (ritenendola assorbita) l’eccezione con la quale la società aveva dedotto l’ormai definitivo accertamento di non debenza dell’imposta in questione (stante lo smaltimento dei rifiuti industriali tramite ditte terze), come già emesso (per le annualità dal 1997 al 2002) dalle sentenze CTP Avellino prodotte in giudizio, ed ormai passate in giudicato.

p. 5.2 I motivo è infondato, dal momento che il giudicato in questione ha riguardato circostanze fattuali verificatesi in epoca di molto risalente (dai sei agli undici anni) rispetto al periodo di imposizione qui dedotto.

Ferma restando, in linea di principio, la potenzialità espansiva del giudicato tributario anche ad annualità successive a quelle specificamente considerate, occorre che tale espansione di efficacia sia assistita e giustificata dalla comprovata sussistenza dei requisiti di stabilità e durevolezza nel tempo degli elementi fattuali accertati (Cass. SU 13916/06; Cass. 4832/15; Cass. 6953/15; 20257/15 ed altre innumerevoli). Il che – come è evidente, stante il tempo trascorso e la niente affatto scontata protrazione dei rapporti contrattuali di smaltimento con ditte terze – non può

dirsi nella specie. Ne segue, in definitiva, la cassazione della sentenza in accoglimento del ricorso principale. Il giudice di rinvio riconsidererà la fattispecie alla luce dei principi esposti, provvedendo anche alle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale;

– cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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