Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26198 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 05/07/2016, dep.19/12/2016),  n. 26198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19802-2013 proposto da:

INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES SPA, (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CASSIA 240, presso lo studio dell’avvocato

ARIANNA BELLONI, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO FELICE

CENSONI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

IMPRESA COSTRUZIONI CAV LAV R.C. & C SPA, IN

CONCORDATO PREVENTIVO (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

V.LE GIULIO CESARE 61, presso lo studio dell’avvocato NORBERTO

MUNENTI, rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO GABRIELLI,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 1/2013 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO,

depositata il 01/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che è stato depositata la seguente relazione in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 19802/2013:

“Il tribunale di Ascoli Piceno è stato investito del reclamo L. Fall., ex art. 26 proposto avverso il provvedimento con il quale il giudice delegato ha rigettato l’istanza dalla S.G.A. s.p.a., d’insinuazione di un proprio credito nelle passività del concordato preventivo con cessione dei beni dell’Impresa Costruzioni Cav. Lav. R.C. e C. s.p.a. accompagnata da richiesta d’inserimento del credito in oggetto nel piano di riparto concordatario.

Il tribunale ha dichiarato inammissibile il reclamo per tardiva proposizione del medesimo, ritenendo applicabile alla procedura la disciplina normativa previgente e conseguentemente il termine perentorio di tre giorni per la proposizione del reclamo. S.G.A. s.p.a. con l’unico motivo di censura ha ritenuto che il termine applicabile nella specie dovesse essere quello di 10 giorni dal momento che il provvedimento del giudice delegato aveva contenuto decisorio ed aveva ad oggetto diritti soggettivi, con conseguente applicabilità del termine di 10 giorni, mutuato dagli artt. 739 e 741 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.

Il ricorso è manifestamente fondato. Premessa la natura decisoria del provvedimento del giudice delegato che esclude il riconoscimento di un diritto di credito azionato dal ricorrente, deve rilevarsi che sia se ritiene applicabile ratione temporis il regime giuridico previgente sia se ritiene immediatamente applicabile la nuova formulazione della L. Fall., art. 26 il termine nella specie risulta essere di 10 giorni.

Nella prima ipotesi soccorre il consolidato orientamento di questa Corte così massimato:

“Il termine di tre giorni stabilito dalla L. Fall., art. 26 per proporre reclamo avverso le decisioni del giudice delegato è applicabile nelle sole ipotesi in cui il provvedimento in questione sia privo di natura decisoria, ed abbia rilievo meramente interno, applicandosi, nella diversa ipotesi di provvedimenti almeno potenzialmente lesivi di diritti soggettivi – la cui categoria si identifica con quella in relazione alla quale viene riconosciuta l’ammissibilità, contro il decreto che decide sul reclamo, del ricorso straordinario per cassazione previsto dall’art. 111 Cost. – il maggior termine di dieci giorni”. (Cass.1123 del 1999).

Ma anche se si ritiene come nella pronuncia che segue che il D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 150 non si applichi al concordato preventivo in esecuzione e che conseguentemente trovi immediata vigenza il novellato art. 26, la soluzione non muta.

Il principio è stato ribadito nella sentenza n. 20757 del 2012 così massimata:

“In tema di procedure concorsuali, la riforma dettata dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in difetto di diversa disposizione transitoria (riferendosi alle sole procedure di fallimento e di concordato fallimentare il suo art. 150, che per esse ha sancito l’ultrattività della disciplina precedente), è immediatamente applicabile alle fattispecie di concordato preventivo, in corso di esecuzione al momento della sua entrata in vigore, derivandone, pertanto, l’impossibilità della dichiarazione di fallimento d’ufficio dell’imprenditore ammesso al concordato, in ipotesi di sua risoluzione”.

In conclusione, ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione con rinvio del provvedimento del Tribunale di Ascoli Piceno.

Il collegio, constatato che è stato depositato un atto di rinuncia da parte ricorrente correttamente notificato a parte controricorrente, dispone l’estinzione del giudizio e, condividendo i rilievi contenuti nella relazione depositata, applica il principio della compensazione in ordine alle spese processuali.

PQM

La Corte dispone l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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