Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26198 del 06/12/2011

Cassazione civile sez. III, 06/12/2011, (ud. 28/10/2011, dep. 06/12/2011), n.26198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ROUBIER SRL IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS), in persona del liquidatore

pro tempore Sig. M.L., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA NOMENTANA 91, presso lo studio dell’avvocato BEATRICE

GIOVANNI, rappresentata e difesa dall’avvocato PUGLIESE FRANCESCO

DOMENICO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

S.S., CARROZZERIA CASAGLIA DI PROIETTI SCOPETTA LUDOVICO

&

C SNC;

– intimati –

avverso la sentenza n. 261/2009 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 18/06/2009; R.G.N. 113/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/10/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato CINZIA MECO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 5 febbraio 1997 Roubier s.r.l. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti a istanza di Carrozzeria Casaglia s.n.c. per l’importo di L. 6.970.836, contestualmente citando S.S. al fine di essere dallo stesso manlevata, in caso di soccombenza.

Assunse di nulla dovere perchè le prestazioni di riparazione per il cui pagamento aveva agito l’ingiungente riguardavano un’autovettura che, concessale in leasing, era stata da essa sublocata a S. S., su incarico del quale la Carrozzeria Casaglia le aveva effettuate. Chiese, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda o, in subordine, l’accertamento dell’obbligo del S. di tenerla indenne da ogni spesa.

Con sentenza del 17 aprile 2005 il Tribunale rigettò l’opposizione e dichiarò il difetto di legittimazione passiva del chiamato. Proposto gravame da Roubier s.r.l., la Corte d’appello, in data 18 giugno 2009, per quanto qui interessa, in parziale riforma della impugnata sentenza, ha accolto la domanda Subordinata dell’appellante, condannando per l’effetto S.S. a tenerla indenne dalle spese di riparazione direttamente sostenute e quindi a corrisponderle l’importo per sorte ed interessi recato dal decreto ingiuntivo opposto, esciuse le spese processuali e ulteriori accessori ha inoltre compensato integralmente tra Roubier e S. le spese dei due gradi di giudizio.

Per la cassazione di detta pronuncia propone ricorso Roubier s.r.l., formulando due motivi.

L’intimato non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Con il primo motivo l’impugnante denuncia violazione dell’art. 1588 cod. civ., con riferimento alla mancata condanna di S.S. a manlevarla e a tenerla indenne anche delle spese processuali dovute alla Carrozzeria Casaglia.

2 Le critiche sono infondate.

Il giudice di merito ha correttamente applicato i principi in materia di soccombenza. E’ sufficiente al riguardo considerare che, costituitasi in giudizio, Roubier s.r.l. eccepì, in prima battuta, il difetto di titolarità passiva del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, ma che tale linea difensiva è stata disattesa dal giudice a quo. Ora, l’accertato fondamento della domanda principale comporta che la convenuta deve imputare solo a se stessa di non avere tempestivamente adempiuto l’obbligazione dedotta in giudizio, di talchè correttamente il giudice di merito ha escluso dagli esborsi da cui il S. deve tenere indenne la chiamante le spese processuali liquidate in favore dell’attore vittorioso.

3 Con il secondo mezzo la ricorrente lamenta violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione alla disposta compensazione delle spese di lite tra Roubier s.r.l. e S.S..

Erroneamente il decidente avrebbe affermato, per giustificare la scelta decisoria adottata, che vi era stata una parziale, reciproca, soccombenza, laddove, stante l’autonomia dei due rapporti dedotti in giudizio – quello di prestazione d’opera tra la Carrozzeria e Roubier, e quello di garanzia tra quest’ultima e il S. – essa era risultata totalmente vittoriosa nei confronti del chiamato.

4 Anche tali rilievi non hanno pregio.

Mette conto rilevare che, nei giudizi ai quali, ratione temporis, non si applica la l. 28 dicembre 2005, n. 263, che, modificando l’art. 92 cod. proc. civ., ha introdotto l’obbligo del giudice di indicare le ragioni della compensazione delle spese di lite, la decisione di provvedere in tal senso non è censurabile in sede di legittimità, salvo i casi di mancanza assoluta di motivazione – integrando siffatta ipotesi gli estremi della violazione di legge di cui all’art. 92 cod. proc. civ. (confr. Cass. civ. 19 novembre 2007, n. 23993) – ovvero di enunciazione di ragioni palesemente e macroscopicamente illogiche, idonee cioè a inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale (Cass. civ., 11 febbraio 2008, n. 3218).

Peraltro le ragioni giustificatrici del provvedimento di compensazione ben possono desumersi dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito, di talchè l’obbligo di motivazione può ritenersi assolto anche allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare l’adottata regolazione delle spese di causa (Cass. civ. sez. un. 30 luglio 2008, n. 20598). Nella fattispecie la ratio decidendi della compensazione delle spese è stata dal decidente individuata nell’esito complessivo della lite e nelle circostanze specifiche della vicenda. Trattasi di valutazione discrezionale, niente affatto arbitraria, succintamente ma non illogicamente motivata. Il ricorso è respinto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

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