Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26197 del 22/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 26197 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

equa riparazione

SENTENZA
sentelua con motivajone
seniplificata

sul ricorso proposto da:

CASTRICIANO Giuseppe (CST GPP 24A26 F158N), rappresentato e
difeso, per procura speciale a margine del ricorso,
dall’Avvocato Fabrizio Mobilia, domiciliato in Roma, Piazza
Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte suprema di
cassazione;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro

pro tempore,

rappresentato e difeso

dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici
in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
– controricorrente –

r-

Data pubblicazione: 22/11/2013

avverso il decreto della Corte d’appello di Messina
depositato in data 6 aprile 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 4 ottobre 2013 dal Consigliere relatore Dott.

sentito l’Avvocato Fabrizio Mobilia;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ignazio Patrone, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Ritenuto che, con ricorso depositato il 31 maggio 2010
presso la Corte d’appello di Messina, Giuseppe Castriciano
ha chiesto la condanna del Ministero dell’economia e delle
finanze al pagamento dell’indennizzo per la irragionevole
durata di un giudizio amministrativo da lui instaurato
dinnanzi al TAR di Catania, con ricorso depositato il 9
ottobre 2010 ed ancora pendente alla data di proposizione
della domanda di equa riparazione;
che l’adita Corte d’appello riteneva che il giudizio
presupposto, definito con dichiarazione di perenzione in
data 26 maggio 2011, avesse superato la durata ragionevole
di sette anni e otto mesi, risultando il giudizio stesso
ancora pendente alla data di decisione e, tenuto conto
della ritardata presentazione della istanza di prelievo,
liquidava in favore del ricorrente l’indennizzo di euro
3.830,00, ritenendo congruo il criterio di computo

Stefano Petitti;

ragguagliato a 500,00 euro per ciascuno degli anni di
ritardo;
che per la cassazione di questo decreto Castriciano
Giuseppe ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo;

controricorso.
Considerato

che il Collegio ha deliberato l’adozione

della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
che deve essere preliminarmente dichiarata la
inammissibilità del controricorso, non avendo
l’amministrazione intimata depositato l’avviso di
ricevimento del ricorso stesso (Cass., S.U., n. 627 del
2008);
che con l’unico motivo di ricorso il ricorrente
denuncia violazione dell’art. 2, commi 1 e 3, della legge
n. 89 del 2001, dell’art. 6, paragrafo 1, della CEDU e
degli artt. 1226 e 2056 cod. civ.,nonché vizio di
motivazione con riferimento alla liquidazione contenuta
dalla Corte d’appello in euro 500,00 per anno di ritardo,
immotivatamente discostandosi dagli ordinari criteri di
liquidazione del danno non patrimoniale da irragionevole
durata del processo;
che il ricorso è infondato;

che l’amministrazione intimata ha resistito con

che infatti, se è vero che il giudice nazionale deve,
in linea di principio, uniformarsi ai criteri di
liquidazione elaborati dalla Corte Europea dei diritti
dell’uomo (secondo cui, data l’esigenza di garantire che la

indebitamente lucrativa, la quantificazione del danno non
patrimoniale dev’essere, di regola, non inferiore a euro
750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre
anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a
euro 1.000,00 per quelli successivi), permane tuttavia, in
capo allo stesso giudice, il potere di discostarsene, in
misura ragionevole, qualora, avuto riguardo alle
peculiarità della singola fattispecie, ravvisi elementi
concreti di positiva smentita di detti criteri, dei quali
deve dar conto in motivazione (Cass. 18617 del 2010; Cass.
17922 del 2010);
che, nella specie, la Corte d’appello ha motivato lo
scostamento dagli ordinari criteri di determinazione
dell’indennizzo facendo riferimento alla esiguità della
posta in gioco e alla ritardata presentazione dell’istanza
di prelievo;
che trattasi di motivazione adeguata, rispetto alla
quale le deduzioni del ricorrente, secondo cui la posta in
gioco non sarebbe stata poi così esigua tenuto conto del
momento della ammissione al passivo, si infrangono sul

liquidazione sia satisfattiva di un danno e non

rilievo che la valutazione della esiguità o no della posta
in gioco, alla luce delle circostanze soggettive e
oggettive del caso di specie, è accertamento di fatto non
sindacabile in sede di legittimità, se non con riferimento

sussistenti; e ciò tanto più che gli elementi di fatto dai
quali il ricorrente pretende di far discendere il vizio
denunciato, anche sotto il profilo del vizio di
motivazione, emergono chiaramente dal provvedimento
impugnato, sicché deve ritenersi che la Corte d’appello
abbia espresso la propria valutazione proprio alla luce di
quegli elementi soggettivi e oggettivi dei quali il
ricorrente lamenta la mancata considerazione;
che va poi ricordato che, in applicazione dei criteri
elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo
(decisioni Volta et autres c. Italia,

del 16 marzo 2010 e

del 6 aprile 2010) e recepiti

Falco et autres c. Italia,

dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., 18 giugno
2010, n. 14753; Cass., 10 febbraio 2011, n. 3271; Cass., 13
aprile 2012, n. 5914), relativamente a giudizi
amministrativi protrattisi per oltre dieci anni, questa
Corte è solita liquidare un indennizzo che rapportato su
base annua corrisponde a circa 500,00 euro per la durata
del giudizio;

5

ad eventuali vizi della motivazione, nella specie non

che tale approdo consente di escludere che un
indennizzo di 500,00 euro per anno di ritardo possa essere
di per sé considerato irragionevole e quindi lesivo
dell’adeguato ristoro che la giurisprudenza della Corte

termine di durata ragionevole del processo;
che tale conclusione trova conferma ove si consideri
che in tema di equa riparazione per violazione del termine
di durata ragionevole del processo, ai fini del
disconoscimento dell’an

debeatur non rileva la cosiddetta

posta in gioco, la cui modestia è idonea solo ad incidere
sull’ammontare dell’indennità da liquidare, ma non ad
escludere il diritto all’indennizzo, per il cui
accertamento, pertanto, si deve valutare la durata del
processo presupposto, applicando per la determinazione
della ragionevole durata i parametri elaborati dalla CEDU
(Cass. n. 17682 del 2009) e che il giudice, nel determinare
la quantificazione del danno non patrimoniale subito per
ogni anno di ritardo, può scendere al di sotto del livello
di “soglia minima” là dove, in considerazione del carattere
bagatellare o irrisorio della pretesa patrimoniale azionata
nel processo presupposto, parametrata anche sulla
condizione sociale e personale del richiedente,
l’accoglimento della pretesa azionata renderebbe il
risarcimento del danno non patrimoniale del tutto

europea intende assicurare in relazione alla violazione del

sproporzionato rispetto alla reale entità del pregiudizio
sofferto (Cass. n. 12937 del 2012);
che deve quindi concludersi che, nel caso di specie, la
Corte d’appello, nel liquidare l’indennizzo in 500,00 euro

giudizio presupposto, anche in considerazione della scarsa
rilevanza della posta in gioco, non sia incorsa nella
denunciata violazione di legge;
che in considerazione della accertata inammissibilità
del controricorso, non vi è luogo a provvedere sulle spese
del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Sesta Sezione Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione,
il 4 ottobre 2013.

per ciascuno degli anni di ritardo nella definizione del

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