Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26197 del 18/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 18/11/2020, (ud. 10/07/2019, dep. 18/11/2020), n.26197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9388-2015 proposto da:

M.G., con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato ROSARIO MARSICO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 8250/2014 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 01/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/07/2019 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che con sentenza n. 8250/01/14 pubblicata il 1 ottobre 2014 la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha confermato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n. 361/8/13 pubblicata il 18 aprile 2013 con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dal Dott. M.G., medico di medicina generale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, avverso il diniego di rimborso dell’IRAP per gli anni 2004, 2005 e 2006;

Che la Commissione Tributaria Regionale ha motivato tale sentenza considerando che dalla documentazione in atti emergono indizi idonei e sufficienti a far ritenere la sussistenza di un’organizzazione capace di produrre un rilevante reddito aggiuntivo, con particolare riferimento alla natura dell’attività professionale esercitata, alla quantità di beni strumentali utilizzati ed al considerevole apporto di dipendenti che fanno affermare la sussistenza di una struttura collaborativa tale da consentire il potenziamento del reddito;

Che M.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo articolato in due punti, illustrato da successiva memoria;

L’Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente al solo scopo di partecipare all’eventuale discussione;

Considerato che con il motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, anche in relazione all’accordo collettivo nazionale dei medici di base, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. In particolare si assume che l’attività professionale svolta non è autonomamente organizzata, e le attrezzature di cui dispone il ricorrente sono quelle previste dal citato accordo collettivo per il normale svolgimento dell’attività di medico convenzionato, e la presenza di un dipendente part time non è sufficiente ad affermare l’autonoma organizzazione presupposto dell’imposizione in questione. In ordine alle spese riscontrate, peraltro non significative, trovano giustificazione nella necessità di retribuire i sostituti in occasione di assenze.

Il motivo è fondato, secondo i principi regolatori della materia definitivamente certificati da Cass., Sez. U., Sentenza n. 9451 del 10/05/2016, laddove si afferma che, “con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”. A sostegno di tale principio, le Sezioni Unite hanno rimarcato che, “se fra “gli elementi suscettibili di combinarsi con il lavoro dell’interessato, potenziandone le possibilità necessarie”, accanto ai beni strumentali vi sono i mezzi “personali” di cui egli può avvalersi per lo svolgimento dell’attività, perchè questi davvero rechino ad essa un apporto significativo occorre che le mansioni svolte dal collaboratore non occasionale concorrano o si combinino con quel che è il proprium della specifica professionalità espressa nella “attività diretta allo scambio di beni a di servizi”, di cui fa discorso il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, e ciò vale tanto per il professionista che per l’esercente l’arte, come, più in generale, per il lavoratore autonomo ovvero per le figure “di confine” individuate nel corso degli anni dalla giurisprudenza di questa Corte. E’, infatti, in tali casi che può parlarsi, per usare l’espressione del giudice delle leggi, di “valore aggiunto” o, per dirla con le pronunce della sezione tributaria del 2007, di “quel qualcosa in più”. Diversa incidenza assume perciò l’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico. Lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”; orbene, dalla lettura combinata della sentenza d’appello e del ricorso per cassazione emerge che, nella specie, esiste un impiego di beni strumentali per un valore peraltro non indicato e la presenza di un lavoratore dipendente con funzioni di segretario da cui il giudice dell’appello ha comunque desunto l’esistenza di un’autonoma organizzazione affermando che tali elementi sarebbero comunque sufficienti ad affermare l’esistenza di un’autonoma organizzazione, senza operare la necessaria valutazione dell’entità di tali elementi ai fini della sussistenza del presupposto impositivo dell’IRAP nel senso sopra indicato da questa Corte.

La sentenza va dunque cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa viene decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente.

Stante il contrasto giurisprudenziale esistito in materia e risolto dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte solo in pendenza del ricorso, le spese dell’intero giudizio vengono compensate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente;

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA