Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26197 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 18/10/2018, (ud. 14/09/2018, dep. 18/10/2018), n.26197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15587/2013 proposto da:

COMUNE TORRE ANNUNZIATA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIO COLONNA N. 40, presso

lo studio dell’avvocato ALBERTO DI CAPUA, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE SANGIOVANNI, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

P.V., elettivamente domiciliato in LECCE VIALE CAVOUR 56

presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO VILLANI, che lo rappresenta

e difende giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 341/2012 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 13/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/09/2018 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA, che ha concluso per l’accoglimento del 4^

motivo di ricorso, il rigetto nel resto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.V. propose ricorso avverso cartella di pagamento TARSU, per l’anno 2007, notificata in data 16/10/2009, sostenendo, tra l’altro, l’intervenuta decadenza del Comune di Torre Annunziata dal potere di riscossione, per tardività dell’iscrizione a ruolo, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, comma 1, termine, nella specie, venuto a scadere il 31 dicembre 2008.

L’adita Commissione tributaria provinciale di Napoli respinse il ricorso, con sentenza parzialmente riformata, in esito all’appello del contribuente, dalla Commissione tributaria regionale della Campania, la quale osservò che l’estratto di ruolo relativo alla cartella è stato reso esecutivo il 7/3/2008, ma consegnato al concessionario il 25/2/2009, intempestivamente, per violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, disposizione che “prescrive non solo che il ruolo sia formato e reso esecutivo, ma anche consegnato al concessionario entro l’anno successivo a quello in cui il tributo si riferisce”, e, per l’effetto della “opposta decadenza”, condannò l’ente locale alla restituzione dell’importo di Euro 215,89, oltre interessi di legge dalla data del pagamento (25/11/2009) al soddisfo, con compensazione delle spese processuali del doppio grado.

Avverso la sentenza il Comune ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati con memoria, cui l’intimato resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la sentenza impugnata avrebbe dovuto rilevare, e dichiarare, il difetto di legittimazione passiva del Comune, avendo il contribuente manifestato la volontà di impugnare il ruolo n. 2009/37, reso esecutivo in data 7/3/2008, notificato con la cartella di pagamento emessa da Equitalia Polis s.p.a., e contestare l’operato del concessionario della riscossione, per aver notificato la predetta cartella di pagamento benchè il ruolo fosse stato tardivamente formato e consegnato.

Con il secondo motivo, deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 14 e art. 102 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la sentenza impugnata sarebbe stata pronunciata a contraddittorio non integro, non avendo partecipato al giudizio, quale litisconsorte necessario, l’Agente della riscossione Equitalia Polis s.p.a., che ha notificato la cartella di pagamento opposta dal contribuente;

Con il terzo motivo, deduce violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 56, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto il contribuente non ha riportato nell’atto di appello le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio, donde l’ultrapetizione della sentenza impugnata che “annulla il ruolo e la cartella esattoriale gravati”, in accoglimento di quanto richiesto soltanto con le “brevi memorie illustrative”, depositate dall’allora appellante, il 29/11/2012, in prossimità dell’udienza pubblica.

Con il quarto motivo, deduce violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, comma 1, D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 32, art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, essendo pacifico che il Comune si era avvalso del sistema della c.d. “doppia consegna”, avendo inviato ad Equitalia, in data 7/3/2008, un elenco informale dei contribuenti, sulla cui base l’Agente della riscossione aveva poi emesso gli avvisi di pagamento della TARSU, per l’anno 2007, che tale consegna era avvenuta contestualmente alla formazione ed alla esecutività del ruolo, entro il previsto termine annuale di decadenza, termine scadente il 31/12/2008, che con la seconda consegna, ossia quella avvenuta, in data 25/2/2009, dopo la presa d’atto dell’ente impositore, il ruolo era stato restituito senza modifiche al concessionario, il quale aveva provveduto, in data 25/2/1999, alla emissione della cartella di pagamento, come pure riportato sull’estratto di ruolo depositato, nel giudizio di prime cure, dallo stesso contribuente, che la notifica della cartella di pagamento, in data 16/10/2009, costituisce adempimento non incidente sul decorso del termine di decadenza di cui al richiamato D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, ma attiene ad altra fase del procedimento amministrativo.

Va, preliminarmente, disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione.

Deduce l’intimato che il termine di sessanta giorni per proporre l’impugnazione (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, comma 1), fosse già spirato allorchè, in data 12/6/2013, il ricorso venne notificato al contribuente, il quale, in data 15/1/2013, aveva provveduto a notificare al Comune di Torre Annunziata la sentenza emessa dalla CTR della Campania e, tuttavia, non considera che incombe alla parte cui sia stato notificato un atto d’impugnazione entro il termine “lungo”, qualora eccepisca la necessità dell’osservanza del termine “breve”, e l’avvenuto superamento del medesimo, provarne il momento di decorrenza, e che è all’uopo necessaria la produzione della copia autentica della sentenza impugnata, corredata dalla relata di notificazione.

L’intimato, nella specie, si è limitato ad allegare lettera di accompagnamento indirizzata al Sindaco del Comune di Torre Annunziata, a firma ” P.V.”, e ricevuta n. (OMISSIS), in data 15/1/2013, dell’Ufficio Protocollo dell’ente locale, avente ad oggetto “consegna copia sentenza n. 341/28/della CTR della Campania di Napoli”, e neanche con la memoria difensiva dimostra la intervenuta produzione della copia autentica della sentenza impugnata.

Le prime due censure sono infondate, e vanno disattese, alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, “Nel caso di riscossione di un’entrata patrimoniale dell’ente locale a mezzo dei ruoli del servizio di riscossione dei tributi, legittimato passivo nel giudizio di opposizione avverso la cartella esattoriale emessa dal concessionario è soltanto il comune e non anche il soggetto incaricato della riscossione, in quanto esclusivamente l’ente territoriale è titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, mentre il concessionario può considerarsi un mero destinatario del pagamento, ma non è contitolare del diritto di credito, la cui inesistenza costituisce l’oggetto della domanda di accertamento.” (Cass. n. 18105/2017; Cass. n. 11746/20104), semmai incombendo sull’ente impositore, fatto destinatario dell’impugnazione, l’onere di chiamare in giudizio il concessionario, se non vuole rispondere all’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile, nella specie, un litisconsorzio necessario.

La terza censura è infondata, in quanto l’effetto devolutivo dell’appello (art. 342 c.p.c.), entro i limiti dei motivi d’impugnazione, preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d’impugnazione, ed è attraverso il contenuto e la portata delle censure che va identificato il campo del riesame della decisione impugnata, come mostra di aver fatto il giudice del merito.

Il ricorrente, di contro, si limita a riportare le sole conclusioni rassegnate nell’atto di gravame del contribuente, che non danno compiuta contezza dei punti investiti dall’impugnazione, e delle ragioni per le quali è invocata la riforma della pronuncia, e non v’è dubbio che, nel caso di specie, la domandata ripetizione del tributo – in tesi indebitamente preteso, presupponesse la rimozione dell’atto impositivo – in tesi illegittimo, come, peraltro, chiarito dall’appellante, nel corso dell’ulteriore attività processuale, con la depositata memoria difensiva.

L’ultima censura è, invece, fondata e merita di essere accolta alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo cui “In tema di riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), il termine di decadenza fissato dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 72, secondo cui la formazione e la notifica del ruolo debbono aver luogo entro l’anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo, nel caso di applicazione della procedura di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 32 – la quale prevede, dopo la formazione e la consegna del ruolo al concessionario, la comunicazione di un avviso bonario al contribuente, e, se questi rimanga in tutto o in parte inadempiente, la comunicazione dell’aggiornamento contabile dell’elenco dei creditori dal concessionario al Comune, la presa d’atto da parte di quest’ultimo e la ritrasmissione dell’elenco al concessionario per la esecuzione -, si riferisce all’originaria consegna, che è e rimane unica, a nulla rilevando la ritrasmissione dell’elenco dopo la fase bonaria, in quanto questa non determina alcuna modifica sostanziale del ruolo, conformandosi la successiva ingiunzione di pagamento al ruolo originariamente consegnato e nulla immutando, se non sotto il profilo dell’entità residua dell’insoluto, l’eventuale parziale spontaneo pagamento rispetto al titolo originario.” (Cass. n. 24679/2011).

Va, infine, ricordato che la successiva notifica della cartella di pagamento non è sottoposta ad alcun termine di decadenza, posto che quello fissato dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, comma 1, si riferisce esclusivamente alla formazione e alla notifica del ruolo, ma deve comunque avvenire nel termine di prescrizione di cinque anni, ai sensi dell’art. 2948 c.c., n. 4 (Cass. n. 24679/2011 citata).

La sentenza impugnata va, in conclusione, cassata senza rinvio (art. 384 c.p.c., comma 2), non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, con decisione di rigetto dell’originario ricorso del contribuente.

Il progressivo consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, dopo la proposizione dell’originario ricorso, giustifica la compensazione della spese processuali dei gradi di merito, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il quarto motivo, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso originario del contribuente, e condanna l’intimato al pagamento di quelle del presente giudizio, che liquida in Euro 255,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge. Compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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