Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26196 del 27/09/2021

Cassazione civile sez. I, 27/09/2021, (ud. 08/07/2021, dep. 27/09/2021), n.26196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21398/2020 proposto da:

Y.N., rappresentata e difesa dall’Avv. Gilberto Zini, come da

procura allegata al ricorso per cassazione, elettivamente

domiciliata a Roma, in via dei Pirenei, n. 1, presso lo studio

dell’Avv. Alessandra Gentile;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, nella persona del Ministro in carica,

rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura dello Stato e

domiciliato presso i suoi Uffici siti in Roma, via dei Portoghesi,

n. 12;

avverso la sentenza delle Corte di appello di ROMA n. 2593/2020,

pubblicato in data 3 giugno 2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 08/07/2021 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza del 3 giugno 2020, la Corte di appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da Y.N., nata in (OMISSIS), nei confronti dell’ordinanza del Tribunale di Roma, depositata il 14 ottobre 2019, che aveva confermato il provvedimento di diniego della competente Commissione territoriale.

2. La richiedente aveva riferito di avere lasciato il paese di origine perché, dal 2012, aveva iniziato a credere nella (OMISSIS), essendo anche sua madre credente della stessa fede, ed aveva fatto proselitismo, ma con molta attenzione perché era pericoloso; che la polizia aveva arrestato altre consorelle e la stava cercando; era intervenuto anche il “Comitato del villagio” che aveva ordinato loro di non credere e di non muoversi da casa se non previa comunicazione al comitato, ma suo padre era riuscito a farla espatriare con un visto; che aveva paura di essere arrestata, in caso di rientro, perché lo Stato non consentiva la libertà religiosa.

3. Contro il decreto Y.N. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

4. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e l’illogicità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per la manifesta e irriducibile illogicità laddove la Corte territoriale afferma che un’associazione complessivamente segreta non può qualificarsi oggetto di persecuzione e che è legittimo dubitare che la (OMISSIS) sia un’associazione trasparente.

1.1 Il motivo è infondato, non sussistendo alcuna contraddizione nella motivazione della Corte di appello che, sulla base delle COI riguardanti la libertà religiosa in (OMISSIS) e, in ossequio all’obbligo di cooperazione istruttoria, ha affermato, alle pagine 11 – 16 del provvedimento impugnato, che la religione professata dalla richiedente era quella cosiddetta (OMISSIS) o (OMISSIS) e che era uno dei culti maligni;

– vietati secondo le norme cinesi e puniti dal codice penale, e che tale credo religioso, pur esistendo in (OMISSIS) una precisa normazione circa la registrazione dei culti, non risultava neppure che avesse chiesto la registrazione e che questa gli fosse stata negata; i giudici di secondo grado, peraltro, richiamando l’art. 18, comma 2 della Costituzione italiana, hanno precisato che in (OMISSIS) non risultavano perseguitati culti che operavano nella legalità, mentre gli adepti di cui si trattava non risultavano rispettare le leggi dello Stato e operare al loro interno, sicché non poteva parlarsi di persecuzione nel senso – esposto dalla ricorrente.

Nella sostanza, la Corte territoriale ha posto l’accento specificamente sulla illegalità di tale associazione dal fatto che la stessa si ponesse al di fuori dell’ordinamento giuridico di riferimento.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, commi 3 e 5; del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8 e 27; del D.P.R. n. 12 del 2015, art. 6; dell’art. 16 della Direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013, non avendo il giudice milanese (rectius: la Corte di appello di Roma) seguito i criteri legali previsti per la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese, basandosi su mere valutazioni soggettive.

2.1 Il motivo è inammissibile, perché la ricorrente censura la valutazione di non credibilità della sua vicenda personale, sollecitando, inammissibilmente, la rivalutazione di un apprezzamento di merito, che, nel caso di specie, è stato idoneamente motivato e non è pertanto sindacabile in sede di legittimità (Cass., 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., 12 giugno 2019, n. 15794).

2.2 La Corte, peraltro, con ragioni del decidere che non sono state minimamente censurate dalla ricorrente, alle pagine 9 e 10, ha svolto un esame completo delle dichiarazioni della richiedente, seguendo correttamente l’iter di valutazione della credibilità, che richiede, senza omettere alcun passaggio, di considerare lo sforzo della richiedente teso a circostanziare la domanda, gli elementi in suo possesso, la coerenza e la plausibilità delle dichiarazioni e svolgendo anche la necessaria integrazione istruttoria officiosa (alle pagine già richiamate 11-16), tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni generali e specifiche fornite e acquisibili, sul conflitto religioso e sugli episodi di intolleranza narrati e, quindi, sul rischio di persecuzione cui sarebbe esposta la richiedente in caso di rientro in caso di rientro.

2.3 Questo nel rispetto del principio statuito da questa Corte secondo cui la valutazione di affidabilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità delle dichiarazioni rese; sicché, il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. (Cass., 19 giugno 2020, n. 11925). Anche con riferimento alla circostanza relativa al passaporto che la richiedente era riuscita ad ottenere per potere fuggire dalla (OMISSIS), la Corte territoriale ha messo in evidenza, con motivazione plausibile, che l’avvenuto rilascio del passaporto da parte delle Autorità (OMISSIS) consentiva da un lato di escludere che la stessa fosse schedata per motivi religiosi e dall’altra la fiducia dalla medesima riposta nelle Autorità poiché non aveva avuto alcun timore nel rivolgersi a loro, con la conseguente assenza di concreti atti persecutori.

3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 (rectius: del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, e del D.Lgs. n. 25 del 2008), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto aveva errato la Corte di appello nell’interpretare le disposizioni del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 5, comma 6, non riconoscendo la protezione umanitaria.

3.1 Anche il terzo motivo è inammissibile, non essendo stata censurata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento del mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

3.2 La ricorrente fonda, infatti, la propria domanda di permesso umanitario su circostanze che sono state ritenute non sussistenti dai giudici di merito con argomentazioni adeguate e non sindacabili in sede di legittimità; i giudici di secondo grado hanno specificamente affermato che in appello non erano stati dedotti motivi specifici che confutavano il rigetto della protezione umanitaria, poiché il motivo si risolveva nel richiamare alcune norme e giurisprudenza e che, neppure erano state allegate circostanze specifiche in ordine alla vulnerabilità dell’istante o alla sua integrazione in Italia.

4. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Nessuna statuizione va assunta sulle spese, perché l’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2021

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