Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26196 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. I, 19/12/2016, (ud. 08/11/2016, dep.19/12/2016),  n. 26196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

ETIKA Romana s.a.s. di P.A., in persona del l.r.p.t. e

P.A. in proprio, rappr. e dif. dall’avv. Giampaolo Bevilacqua,

elett. dom. in Roma, presso lo studio dell’avv. Romolo Giuseppe

Cipriani, piazza Camerino n. 15, come da procura a margine

dell’atto;

– ricorrente –

contro

PRIX Italia srl, in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv.

Gianna Chemello e dall’avv. Mario Monzini, elett. dom. presso lo

studio del secondo, in Roma, viale delle Milizie n. 38, come da

procura in calce all’atto;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza App. Venezia 22.6.2009 n. 1089/2009,

R.G. n. 3230/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 8 novembre 2016 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

udito l’avvocato Mario Monzini per il controricorrente Prix Italia

s.p.a.;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

IL PROCESSO

Il Collegio autorizza la redazione di motivazione semplificata.

Etika romana s.a.s. di P.A., nonchè P.A. in proprio, impugnano la sentenza della Corte di appello di Venezia 22 giugno 2009 con cui vennero rispettivamente dichiarati inammissibile l’appello principale della società Etika ed invece accolto l’appello di P. in proprio avverso le sentenze del Tribunale di Venezia rispettivamente non definitiva del 10.1.2003 e definitiva del 25.10.2004 le quali avevano accertato la legittimità della risoluzione contrattuale dichiarata da Prix Italia s.r.l. nei confronti di Etika condannando la società e il suo socio P. al risarcimento del danno determinato in 134.288 Euro, derivante da condotte denigratorie.

La corte d’appello ha ritenuto l’appello principale di Etika s.a.s. inammissibile perchè proveniente da società già cancellata dal registro delle imprese in data anteriore alla notifica dell’atto di appello, conseguendone la inammissibilità dell’appello incidentale tardivo della società Prix s.r.l., per perdita di efficacia ex art. 334 c.p.c., comma 2. L’appello principale proposto in proprio da P. veniva invece accolto, per difetto di prova della violazione da parte sua del patto di esclusiva assunto con la società Prix circa la commercializzazione di etichettatrici, in quanto oggetto della concessione erano solo etichettatrici manuali o meccaniche e non elettroniche e non poteva perciò costituire concorrenza sleale la partecipazione di P. a società con ad oggetto produzione o commercializzazione di prodotti diversi.

La corte d’appello statuì infine quale infondato l’appello incidentale della Prix, per come proposto nei confronti di P., poichè l’attività denigratoria di cui essa si era lamentata fin dal primo grado era in realtà stata addebitata dalla stessa alla società Etika e non in proprio al P., con il quale non poteva sussistere un rapporto di concorrenzialità.

Il ricorso per cassazione è articolato su due motivi, cui resiste con controricorso la società Prix Italia.Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge, quanto agli artt. 2312 e 2495 c.c., avendo erroneamente la corte d’appello ritenuto che le disposizioni della novella societaria si riferissero altresì alle società di persone, comunque non derivando dalla cancellazione di queste dal registro delle imprese alcun effetto immediato di estinzione, specie nel caso di sussistenza di rapporti o controversie con terzi, permanendo in tal caso la legittimazione processuale in capo agli organi rappresentativi anteriori.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l’omessa pronuncia su una domanda in violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, avendo anche P. in proprio condotto l’appello e, risultando soccombente la società di persone, risultandone la sua responsabilità derivata.

1. Il primo motivo è infondato, apparendo pacifico che la società ricorrente ebbe a proporre appello dopo oltre un anno circa dalla propria cancellazione, evento cui già Cass. s.u. 4060/2010 ricollega con nettezza un immediato effetto estintivo, secondo il principio per cui “In tema di società, una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2495 c.c., comma 2, come modificato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4 nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l’estinzione immediata delle società di capitali, impone un ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la cancellaione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità nell’ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003, e con decorrena dall’1 gennaio 2004 nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore.” (conf. Cass.9032/2010, 20878/2010). Risulta pertanto corretta la ratio decidendi del giudice di merito, conforme al criterio, cui dare continuità, per cui “l’appello successivo al verificarsi della cancellazione deve provenire (o essere indirizzato) dai soci (o nei confronti dei soci) succeduti alla società estinta, a pena di inammissibilità” (Cass. 25275/2014), ravvisandosi nella pronuncia, eventualmente e ciononostante resa in caso di estinzione della società appellante, circostanza astrattamente idonea costituire una causa determinativa diretta della potenziale nullità della sentenza stessa (Cass. 9334/2016). Nè soccorrono dubbi sulla correttezza costituzionale del principio di diritto richiamato, avendo la stessa Corte cost. 198/2013 escluso che sia priva di soluzione la necessità, attraverso una lettura costituzionalmente orientata delle norme, di una “soluzione unitaria” del problema degli effetti evidentemente anche processuali della iscrizione della cancellazione di tutti i tipi di società o imprese collettive, a garanzia della parità di trattamento dei terzi creditori di entrambi i tipi di società, dando atto proprio della coerenza dell’indicazione fornita da Cass. s.u. n. 4060, 4061 e 4062 del 2010 (e ribadendo l’unitarietà di siffatta interpretazione nella successiva ord. n. 53 del 2016). Ed invero il Giudice delle leggi ha così dichiarato la manifesta inammissibilità “della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2495 c.c. e art. 328 c.p.c., sollevata – in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.”.

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, provenendo dalla parte P. che, avendo ottenuto l’accoglimento del proprio appello principale, con esclusione della sua personale responsabilità da violazione del patto di esclusiva di cui alla concessione stipulata da Etika s.a.s. con Prix Italia s.r.l., nonchè rigetto dell’appello incidentale di quest’ultima, risulta sprovvista d’interesse all’impugnazione, in quanto non soccombente nel giudizio di merito. Nè, con tale mezzo, il socio P. può rimediare al difetto di legittimazione alla proposizione dell’appello già dichiarato nei confronti della società cancellata, quale pronunciato da App. Venezia 22.6.2009, perchè il rilevato difetto di rappresentanza – conferita da soggetto estinto – travolge ogni scrutinio su un concorrente ed autonomo interesse quale socio, mai fatto valere nella tempestiva ed appropriata sede impugnatoria, prevalendo il fenomeno successorio sui generis determinatosi nei confronti di tutti i soci ed operativo secondo la regola sopra vista.

Ne consegue il rigetto del ricorso, con la condanna alle spese, liquidate secondo la regola della soccombenza e nelle quantità di cui al dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, liquidate in Euro 10.200 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre al 15% a forfait sul compenso e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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