Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26196 del 18/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 18/11/2020, (ud. 10/07/2019, dep. 18/11/2020), n.26196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7299-2015 proposto da:

TIRRENO POWER SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA XXIV MAGGIO

43, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PURI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ALBERTO MULA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5484/2014 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 10/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/07/2019 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che la Tirreno Power s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 5484/38/14 pubblicata il 10 settembre 2014 con la quale era stato rigettato l’appello proposto dalla stessa Tirreno Power avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 366/33/12 che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla medesima società avverso l’avviso di accertamento catastale n. (OMISSIS) relativo alla Centrale Termoelettrica di Torrevaldaliga sita in Civitavecchia;

che la ricorrente con atto del 29 marzo 2018 ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso avendo definito stragiudizialmente ogni vertenza e non avendo conseguentemente interesse alla prosecuzione del giudizio;

Che la rinuncia notificata non risulta accettata, ma tale circostanza, non applicandosi l’art. 306 c.p.c., al giudizio di cassazione, non rileva ai fini dell’estinzione del processo con compensazione delle spese. La rinunzia al ricorso per cassazione infatti non ha carattere c.d. accettizio (che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali) (Cass. n. 15980 del 2006) e determina comunque l’estinzione del giudizio, ove, nel caso di specie, regolarmente notificata.

Che le spese vanno compensate stante il dedotto accordo stragiudiziale;

Che quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: “In tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (vedi Cass. n. 23175 del 2015 e n. 19071 del 2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; Compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020

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