Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26196 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 18/10/2018, (ud. 14/09/2018, dep. 18/10/2018), n.26196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1760/2012 proposto da:

C. COSTRUZIONI SAS, in persona del socio accomandatario e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA

CIPOLLA, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTTAVIANO 9

presso lo studio dell’avvocato GRAZIANO PUNGI’, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMILIANO MANNA, giusta delega a margine;

– controricorrente –

e contro

REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO BILANCIO PATRIMONIO & DEMANIO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 604/2010 della COMM. TRIB. REG. di CATANZARO,

depositata il 24/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/09/2018 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato CIPOLLA GIUSEPPE MARIA, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato PUNGI’ GRAZIANO per delega

Avvocato MANNA MASSIMILIANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Provincia di Cosenza, a seguito di verifica, e sulla scorta del p.v.c. n. 13/2008, accertava, nei confronti della C. Costruzioni s.a.s., per l’anno 2003, l’omessa dichiarazione annuale ed il ritardato pagamento (primo trimestre) del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti.

La pretesa tributaria, per sanzioni ed interessi, era sostenuta dal rilievo che fosse la società il soggetto gestore della discarica, sita nel Comune di (OMISSIS).

Contro l’avviso di accertamento insorgeva la contribuente, la quale eccepiva il difetto di legittimazione passiva, e deduceva, tra l’altro, che il Commissario di Governo per l’emergenza ambientale della Regione Calabria aveva imposto ai Comuni conferitori l’integrale pagamento della tariffa, direttamente all’Ufficio, mediante accredito su apposito capitolo di contabilità speciale, donde l’impossibilità di esercitare la rivalsa di cui alla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 26, verso gli enti fruitori della discarica.

L’adita Commissione tributaria provinciale di Cosenza accoglieva il ricorso, ritenendo l’Ufficio del Commissario il soggetto legittimato passivamente per gli obblighi tributari nei confronti della Regione, e non il titolare dell’attività di gestione della discarica. La sentenza, impugnata dalla Regione Calabria, veniva riformata dalla Commissione tributaria regionale della Calabria che, sulla base del contratto di servizio per la gestione e manutenzione della discarica, intercorso tra l’Ufficio del Commissario e la società C. Costruzioni, individuava proprio in quest’ultima il soggetto passivo del tributo speciale e, conseguentemente, riteneva dovuti dall’appellata sanzioni ed interessi.

La sentenza n. 604/08/10, depositata il 24/11/2010, è stata impugnata per cassazione dalla società C. Costruzioni, con sette motivi, illustrati con memoria, ai quali resiste con controricorso la intimata Regione Calabria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La ricorrente deduce, con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 111 c.p.c., D.Lgs. n. 542 del 1992, artt. 10 e 52, per non avere la CTR dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla Regione Calabria, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, essendo il soggetto legittimato ad impugnare soltanto il Dipartimento Bilancio Patrimonio e Demanio, organo regionale dal quale promanava l’atto di accertamento ed irrogazione delle sanzioni.

Deduce, con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione della L. n. 549 del 1995, art. 3,commi 24 ss., L.R. n. 16 del 2000, art. 2, art. 53 Cost., del principio comunitario “chi inquina paga”, e dell’art. 10 Direttiva 1999/31/CE, per non avere la CTR considerato che il presupposto impositivo è costituito dalla qualità e quantità dei rifiuti depositati in discarica, con conseguente debenza del tributo da parte dei Comuni, soggetti che, in quanto conferitori di R.S.U., inquinano, e non da parte di chi si limita a gestire la discarica.

Deduce, con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso, per non avere la CTR considerato, pervenendo così ad una decisione errata, la nota n. 1391/2001 del Dipartimento Bilancio e Finanze della Regione Calabria, la quale aveva individuato nell’Ufficio del Commissario il soggetto passivo del tributo, nonchè le richiamate ordinanze commissariali n. 1214/2000, n. 1785/2002, e n. 2162/2003, a tenore delle quali erano i Comuni conferitori i soggetti tenuti a versare il tributo speciale, nella misura determinata secondo le tariffe regionali, direttamente a favore del ridetto Ufficio. Deduce, con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 (Statuto del contribuente), perchè la CTR non ha considerato che, nel ricorso introduttivo del giudizio, l’atto impositivo impugnato era oggetto di contestazione, da parte della contribuente, anche per difetto di motivazione, non essendo stata indicata, nè tantomeno allegata, l’autorizzazione commissariale di affidamento della gestione della discarica.

Deduce, con il quinto motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 2697 c.c., perchè la CTR non ha tratto le dovute conseguenze dall’omesso assolvimento dell’onere dimostrativo della pretesa creditoria, stante la mancata produzione in giudizio, da parte della Regione Calabria, della suindicata autorizzazione commissariale.

Deduce, con il sesto motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e n. 4, violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7,(Statuto del contribuente), D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 1, art. 115 c.p.c., art. 111 Cost., comma 2, per avere la CTR erroneamente ritenuto motivato per relationem l’atto impositivo impugnato, con riguardo al p.v.c. del 31/10/2008, risalente invece al 29/12/2008, data quest’ultima di chiusura della verifica effettuata nei locali della società.

Deduce, con il settimo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8,D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2, L. n. 212 del 2000, art. 10, commi 2 e 3, (Statuto del contribuente), per non avere la CTR considerato scriminante l’affidamento legittimamente riposto dalla società contribuente sul contenuto delle più volte citate ordinanze commissariali, in forza delle quali gli enti conferitori erano chiamati ad assolvere gli obblighi tributari.

Le censure sono infondate, e vanno disattese, per le ragioni di seguito riportate.

Non sussiste il dedotto difetto di legittimazione processuale del legale rappresentante di parte appellante, in quanto l’impugnazione avverso la sentenza di primo grado, pronunciata nell’ambito di un procedimento nel quale era costituita la Regione Calabria, Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Demanio, è stata proposta dalla Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta Regionale, soggetto titolare, per Statuto, di un generale potere rappresentativo dell’ente (D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), con correlata facoltà di nomina del difensore e conferimento della procura alle liti, potere riferibile ai rapporti giuridici di pertinenza di ciascuna delle articolazioni amministrative dell’ente regionale.

La ricorrente si duole, con la seconda e terza censura, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, della decisione del giudice a quo basata sulla affermazione che “in data (OMISSIS), tra la S.a.S. e l’Ufficio del Commissario è avvenuto il contratto per il servizio di gestione e manutenzione della discarica di (OMISSIS), con cui è affidata la gestione e manutenzione della discarica”, e che da ciò discende che soggetto passivo del tributo è “il soggetto della nuova discarica di (OMISSIS)”, ovvero la società C. Costruzioni, come precisato nella ordinanza commissariale del 10/10/2002.

Va, preliminarmente, escluso il dedotto giudicato esterno, non ricorrendo perfetta identità tra l’oggetto del presente giudizio, che concerne la debenza di sanzioni ed interessi per ritardato pagamento (annualità 2003) del tributo speciale, relativamente alla discarica, sita nel (OMISSIS), e l’oggetto dei due giudizi conclusisi con le sentenze, passate in giudicato, di cui alla memoria difensiva depositata dalla ricorrente, concernenti, invece, l’omesso pagamento (annualità 2005) del tributo speciale per il deposito di rifiuti solidi urbani nella discarica sita nel (OMISSIS), gestita, in forza di apposito contratto di servizio, dalla stessa società C. Costruzioni.

La decisione impugnata appare corretta, in quanto occorre considerare che la finalità della tassa speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (c.d. Ecotassa), istituita con la L. n. 549 del 1995, è di natura espressamente ambientale, stante l’esigenza di ridurre la produzione di rifiuti, di incentivare il recupero di energia, o di altre materie prime, dai rifiuti stessi, di finanziare le opere di bonifica dei siti contaminati, o le opere di recupero delle aree degradate, come è reso palese dalla relazione causale diretta che intercorre tra l’unità fisica impiegata per la commisurazione dell’imposta, ed il danno cagionato all’ambiente.

E’, infatti, sulla base della qualità e quantità di rifiuti depositati in discarica che il soggetto passivo del tributo, ovvero il gestore dell’attività di stoccaggio dei rifiuti, è tenuto al versamento di un ammontare ragguagliato al danno cagionato all’intera collettività, ed ai costi che devono essere sostenuti per ripararlo.

Va da sè che la capacità contributiva, nella esaminata fattispecie tributaria, non è espressa “in positivo” da elementi indicativi di ricchezza, o suscettibili di una qualche valutazione in termini di utilità economica, ma piuttosto “in negativo”, in relazione cioè al conferimento di materiale, ormai senza valore, che determina solo costi aggiuntivi per la collettività e pregiudizi per l’ambiente.

Se, dunque, la finalità è quella di disincentivare la produzione dei rifiuti, e viceversa di incentivare l’utilizzo virtuoso e alternativo di essi, nonchè l’impiego del gettito per opere di tutela e protezione ambientale, appare del tutto coerente l’applicazione del tributo a chi ha cagionato il danno.

Il presupposto d’imposta, infatti, è rappresentato dal conferimento, cioè dal deposito in discarica dei rifiuti solidi compresi i fanghi palabili, cioè i fanghi di consistenza nè liquida, nè solida, derivanti da attività di bonifica e smaltimento, ed il soggetto passivo tenuto a versare l’imposta è, per legge, il gestore dell’impianto di stoccaggio definitivo, con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto che ha effettuato il conferimento in discarica.

In adempimento del principio “chi inquina paga”, il soggetto obbligato al versamento dell’imposta è il gestore, e, per una maggiore efficienza tributaria, l’imposta viene calcolata sui rifiuti conferiti, dal medesimo obbligatoriamente registrati, anche se il gestore non è il soggetto che ha messo in atto il comportamento dannoso della produzione di rifiuti.

Con la conclusione del contratto tra gestore ed amministrazione pubblica, infatti, il gestore della discarica è obbligato ad adempiere al pagamento del tributo, secondo i termini e le modalità previste da apposita legge regionale, anche se i relativi costi saranno poi riversati sui soggetti che hanno conferito i rifiuti e, appunto, sulle amministrazioni locali, tenute alla razionale organizzazione e gestione del servizio di raccolta dei rifiuti medesimi.

Sul gestore, dunque, oltre alla responsabilità del versamento dell’imposta entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento, con le modalità previste dalla legge regionale, gravano importanti obblighi strumentali, come quello relativo alla redazione della dichiarazione dei conferimenti che sono stati effettuati nella discarica, che consente la concreta quantificazione del tributo speciale, rispetto ai quali l’Ufficio del Commissario è del tutto estraneo.

Questa Corte (Cass. n. 19311/2011) ha avuto occasione di osservare che “l’ordinamento conosce anche casi nei quali non c’è coincidenza tra colui che realizza il presupposto di fatto del tributo e il soggetto passivo dell’obbligazione tributaria”, ed in tale “categoria di ipotesi (…) rientra anche la situazione del gestore di discarica rispetto all’obbligo di pagamento dell’ecotassa, così che nessuna anomalia può cogliersi nella previsione normativa della L. n. 549 del 1995, art. 3, che ha individuato nel gestore della discarica il soggetto passivo del tributo speciale, prevedendo però, sotto il profilo economico, la successiva traslazione del tributo sull’utilizzatore della discarica, attraverso la previsione del diritto di rivalsa, con il risultato che è sul secondo soggetto che il tributo è destinato effettivamente ad incidere”.

La CTR, facendo applicazione di tale principio, ha correttamente individuato il soggetto passivo dell’imposta nella società titolare della gestione economica della discarica ubicata nel territorio dell’inadempiente (OMISSIS), che, per quanto accertato in fatto – dai giudici di merito, non ricopriva il ruolo di mera impresa appaltatrice dell’attività materiale di selezione e di stoccaggio dei rifiuti, in base a rapporti convenzionali o contrattuali con il titolare (cfr. Cass. n. 24094/2014).

Il tributo è dovuto, ai sensi della L.R. n. 16 del 2000, art. 2, “dal gestore dell’impresa di stoccaggio definitivo”, soggetto che il successivo art. 3 obbliga “a tenere registri di carico e scarico, per come previsto dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 12”, e la base imponibile è “costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri di cui al comma 1”, mentre “l’ammontare della imposta è fissato, a norma dell’art. 3 Legge Statale, commi 29 e 40, con Legge Regionale da adottarsi entro il 31 luglio di ogni anno, per l’anno successivo”, e, ai sensi della L.R. citata, art. 4, “il tributo è versato, dai soggetti passivi per come individuati nell’art. 2 della presente legge, alla Regione, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito”.

E’ appena il caso di ricordare che, come affermato dal Giudice delle leggi (Corte Cost. n. 85/2017), “la disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi rientra nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117 Cost., comma 2, lett. e), e, di conseguenza, l’esercizio della potestà legislativa delle regioni riguardo a tale tributo è ammesso solo nei limiti consentiti dalla legge statale. Si tratta, infatti, di un tributo che va considerato statale e non già “proprio” della Regione, nel senso di cui al vigente art. 119 Cost., senza che in contrario rilevino nè l’attribuzione del gettito alle regioni ed alle province, nè le determinazioni espressamente attribuite alla legge regionale dalla citata norma statale (sentenze n. 397 e n. 335 del 2005, concernenti lo stesso tributo speciale oggetto del presente giudizio; v., analogamente, a proposito delle tasse automobilistiche e dell’IRAP, le sentenze n. 431, n. 381 e n. 241 del 2004, n. 311, n. 297 e n. 296 del 2003; v. altresì, in generale, le sentenze n. 37 e n. 29 del 2004)” (sentenza n. 413 del 2006; nello stesso senso, sentenza n. 412 del 2006)”.

La quarta, la quinta e la sesta censura, esaminabili congiuntamente per ragioni logiche, vanno disattese in quanto la ricorrente, che si duole della regolarità formale dell’atto impositivo, annette alla mancata indicazione degli estremi dell’autorizzazione del Commissario per l’Emergenza Ambientale Regione Calabria un rilievo che il dato mancante non ha, considerato che l’avviso di accertamento, come puntualmente evidenziato nella sentenza impugnata, “indica gli elementi fondamentali e costitutivi del tributo”, che l’ente impositore ha pure provato in giudizio, e l’obbligo motivazionale non può essere dilatato sino a ricomprendere elementi non necessari all’esercizio del diritto di difesa del contribuente, da porsi in necessaria correlazione con le violazioni contestate e, nella specie, con quelle concernenti l’omessa dichiarazione annuale ed il ritardato pagamento del tributo speciale, elevate nel rispetto della L.R. n. 16 del 2000, che, agli artt. 4 e 5, detta rispettivamente le modalità di versamento del tributo, nonchè quelle di presentazione della dichiarazione annuale, ed alla L. n. 549 del 1995, art. 6, nel richiamare l’art. 3, comma 33, specifica le modalità di contestazione e accertamento delle violazioni tributarie.

Va, infine, disattesa l’ultima censura, in quanto alcun effetto scriminante può riconoscersi alla dedotta incertezza normativa (D.Lgs. n. 546 del 1996, art. 8 e D.Lgs. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3) circa l’esatta individuazione del soggetto passivo del tributo per cui è causa, che costituisce una situazione oggettiva diversa rispetto alla soggettiva ignoranza incolpevole (tra le altre, Cass. n. 4394/2014, Cass. n. 31 13/2014), occorrendo fare esclusivo riferimento alla normativa statale e regionale, che indica con chiarezza, ed in maniera vincolante, il soggetto tenuto al pagamento in chi “gestisce la complessiva attività economica di stoccaggio definitivo dei rifiuti”.

Ai fini qui considerati, non rilevano le modalità di accreditamento delle relative somme secondo le prescrizioni contenute nelle richiamate ordinanze commissariali, le quali, oltre a determinare la tariffa, si interessano della fase propriamente attuativa del rapporto fiscale, allo scopo di assicurare, preventivamente, la disponibilità delle somme oggetto di rivalsa, e di premunirsi contro il rischio che a rimanere incisi dall’imposta siano soggetti diversi dagli enti conferitori.

L’obbligazione tributaria risulta adempiuta, ancorchè tardivamente, dalla società contribuente, e la CTR ha, motivatamente, ritenuto il comportamento tenuto dalla stessa come non indicativo di buona fede.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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