Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26196 del 06/12/2011

Cassazione civile sez. III, 06/12/2011, (ud. 28/10/2011, dep. 06/12/2011), n.26196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22716/2009 proposto da:

M.C. (OMISSIS), considerato domiciliato “ex

lege” in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato

e difeso dagli avvocati PASSARELLI GIUSEPPE, VITTORIO MENDITTO giusta

delega in atti;

– ricorrente –

e contro

EQUITALIA POLIS SPA (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 583/2008 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI

CASERTA, depositata il 18/07/2008; R.G.N. 1578/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/10/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.C., con citazione notificata il 2 febbraio 2006, convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Caserta Gest Line s.p.a., ora Equitalia Polis s.p.a., chiedendo la declaratoria di illegittimità del preavviso di fermo comunicatogli a mezzo posta per il mancato pagamento di sanzioni amministrative di cui a una cartella esattoriale già in precedenza notificatagli.

La convenuta, costituitasi in giudizio, contestò le avverse deduzioni.

Con sentenza del 17 ottobre 2006 il Giudice di Pace di Caserta accolse la domanda, per l’effetto dichiarando l’illegittimità del preavviso di fermo relativo all’autovettura di proprietà del M., con conseguente annullamento dello stesso nonchè della cartella esattoriale n. (OMISSIS) per intervenuta prescrizione.

Proposto appello da Gest Line s.p.a., il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in riforma della impugnata sentenza, ha dichiarato l’inammissibilità della domanda proposta dal M..

Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte M. C., formulando quattro motivi.

L’intimata non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 100 c.p.c..

Oggetto delle critiche è la ritenuta insussistenza dell’interesse ad agire dell’attore, in ragione della natura di atto meramente eventuale e discrezionale del preavviso di fermo, con conseguente negazione allo stesso della capacità di incidere pregiudizialmente nella sfera giuridica del debitore e di costituire vincoli o limitazioni alla piena disponibilità del bene mobile.

Sostiene l’esponente che siffatta qualificazione del preavviso di fermo, e in definitiva la natura giuridica e la forza dell’atto, farebbero malgoverno della giurisprudenza del Supremo Collegio, ferma nel riconoscerne l’immediata impugnabilità.

2 Le critiche sono fondate.

Mette conto evidenziare che il preavviso di fermo amministrativo è stato introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate alle società di riscossione al fine di ammorbidire il disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86, comma 2, norma che autorizza il concessionario ad applicare tout court il provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale: il preavviso consiste invero nell’ulteriore invito all’obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza del relativo termine, si procederà all’iscrizione del fermo.

In considerazione della particolare incisività di tale misura, che ha natura cautelare, in quanto volta a garantire il fruttuoso esperimento dell’espletanda esecuzione (confr. Cass. civ. 25 maggio 2011, n. 11478), questa Corte ha già avuto modo di affermare l’autonoma impugnabilità del preavviso, e ciò quand’anche esso riguardi obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell’obbligato una determinata pretesa dell’Amministrazione.

Si è invero condivisibilmente affermato che, rispetto a tale pretesa, sorge immediatamente, ex art. 100 c.p.c., l’interesse del destinatario alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della stessa, dovendo altrimenti l’obbligato attendere inerte il decorso dell’ulteriore termine concessogli per impugnare l’iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo (Cass. sez. un. 7 maggio 2010, n. 11087).

3 Si prestano a essere esaminati congiuntamente, in quanto intrinsecamente connessi, i successivi tre motivi di ricorso. Con il secondo mezzo l’impugnante denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., Le critiche si appuntano contro l’affermazione del giudice di merito secondo cui, relativamente alla cartella esattoriale la decisione era stata emessa ultra petita, essendosi limitato l’appellato, ricorrente in primo grado, a chiedere l’annullamento del preavviso di fermo.

Sostiene l’esponente che, in realtà, il Tribunale stesso avrebbe violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., non avendo l’appellante giammai impugnato l’annullamento della cartella esattoriale.

Con il terzo motivo deduce, in relazione al medesimo capo della pronuncia, violazione dell’art. 329 c.p.c., comma 2, evidenziando che, per il principio dell’acquiescenza parziale, doveva ritenersi passato in giudicato l’annullamento della cartella esattoriale per intervenuta prescrizione.

Nella stessa prospettiva lamenta, con il quarto mezzo, violazione dell’art. 324 c.p.c..

4 Anche tali censure sono fondate.

Valga al riguardo considerare che, nel giudizio di secondo grado, il thema decidendi è delimitato dai motivi di impugnazione, la cui specifica indicazione è richiesta, ex artt. 342 e 434 c.p.c., per stabilire l’ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata (confr. Cass. civ. 16 maggio 2006, n. 11372). Nè a questa regola il giudice del gravame sfugge per il solo fatto che, a sua volta, quello di primo grado abbia pronunciato su una domanda non proposta.

E invero i vizi di ultra ed extra petizione non determinano una nullità insanabile della sentenza, ma sono denunciabili solo con gli ordinari mezzi di impugnazione. Ne consegue che essi non possono essere rilevati d’ufficio dal giudice d’appello, nè la deduzione della violazione dell’art. 112 c.p.c., da parte del giudice di primo grado può essere fatta valere per la prima volta in sede di legittimità (confr. Cass. civ. il aprile 2000, n. 4592; Cass. civ. 4 gennaio 2000, n. 21; Cass. civ. 21 settembre 1988, n. 5183).

5 Deriva da tanto che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in diversa composizione eh, nel decidere, si atterrà ai seguenti principi di diritto:

1) il preavviso di fermo, quand’anche riguardi obbligazioni di natura extratributaria, è atto autonomamente impugnabile, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza dell’obbligato una determinata pretesa dell’Amministrazione, rispetto alla quale sorge immediatamente, ex art. 100 c.p.c., l’interesse del destinatario alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della stessa;

2) i vizi di ultra ed extra petizione della sentenza non determinano una nullità insanabile della stessa, ma sono denunciabili solo con gli ordinari mezzi di impugnazione.

Conseguentemente non possono essere rilevati d’ufficio dal giudice d’appello.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

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