Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26195 del 22/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 26195 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

equa riparazione

SENTENZA
senten:a con motiva:ione
sentplificata

sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,
tempore,

in persona del Ministro

rappresentato e difeso dall’Avvocatura

pro

generale

dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei
Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
– ricorrente non diligente
contro
GALIPO’ Catena (GLP CTN 34A63 B666Q) e GALIPO’ Carmela (GLP
CML 37C58 B666K), la prima in proprio ed entrambe in
qualità di eredi di Ridolfo Giulietta, rappresentate e
difese dall’Avvocato Giuseppe Saitta, elettivamente
domiciliate in Roma, Piazza S. Andrea della Valle n. 3,
presso lo studio dell’Avvocato Massimo Mellaro;

Data pubblicazione: 22/11/2013

- controricorrente e ricorrente incidentale avverso il decreto della Corte d’appello di Reggio Calabria
0:11AL,N
depositato il 2.3
Udita

la relazione della causa svolta nella camera di

Stefano Petitti;
sentito l’Avvocato Lara Dentici (per delega Saitta);
sentito

il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Ignazio Patrone, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso principale e per
l’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale.
Ritenuto che il Ministero della giustizia ha notificato
ricorso per la cassazione del decreto della Corte d’appello
di Reggio Calabria che, accogliendo la domanda di equa
riparazione proposta da Galipò Catena e da Galipò Carmela,
la prima in proprio ed entrambe nella qualità di eredi di
Ridolfo Giulietta, ha ritenuto superata la ragionevole
durata del giudizio presupposto, iniziato da Ridolfo
Giulietta e da Galipò Catena con citazione notificata il 22
marzo 1988 e definito con sentenza della Corte d’appello di
Messina passata in giudicato il 9 maggio 2009, e ha
condannato il Ministero al pagamento, in favore delle
ricorrenti quali eredi di Ridolfo Giulietta, della somma di
euro 339,04 e in favore di Galipò Catena della somma di

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consiglio del 4 ottobre 2013 dal Consigliere relatore Dott.

euro 11.628,08, compensando le spese processuali per due
terzi;
che il ricorso non è stato depositato;
che Galipò Catena e Galípò Carmela hanno resistito alla

proponendo a loro volta ricorso incidentale affidato a due
motivi;
Considerato

che il collegio ha deliberato l’adozione

della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
che il ricorso principale

deve

essere dichiarato

improcedibile, non essendo stato depositato
dall’amministrazione ricorrente nel termine di ventri
giorni dalla notificazione;
che il ricorso incidentale, all’esame del quale può
procedersi in quanto non tardivo, si articola in due
motivi;
che con il primo motivo le ricorrenti censurano il
provvedimento impugnato deducendo violazione e falsa
-•

,

applicazione dell’art. 6 della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo e dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001,
in relazione all’art. 81 disp. att. cod. proc. civ.,
dolendosi del fatto che la Corte d’appello abbia detratto
dalla durata del giudizio presupposto due mesi e
diciassette giorni per effetto di due rinvii, sostenendo

3

, proposta impugnazione, iscrivendo la causa a ruolo, e

che la detrazione avrebbe potuto avvenire solo nei limiti
di quindici giorni per ciascuno dei due rinvii;
che con il secondo motivo le ricorrenti denunciano
violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della

della legge n. 89 del 2001, in relazione all’art. 325 cod.
proc. civ., dolendosi del fatto che la Corte d’appello
abbia detratto tutto il lasso di tempo intercorso tra il
deposito della sentenza di primo grado e la proposizione
della impugnazione, non riconoscendo nella durata
ragionevole il termine di trenta giorni di cui all’art. 325
cod. proc. civ.;
che il primo motivo del ricorso incidentale è
infondato, atteso che la Corte d’appello ha detratto il
lasso di tempo occorso per due rinvii richiesti
ingiustificatamente dalle parti, precisando che i rinvii
avevano comportato il differimento delle udienze per un
lasso di tempo inferiore a tre mesi;
che le ricorrenti si dolgono di tale detrazione, ma non
censurano in alcun modo la ragione per la quale la Corte
territoriale ha operato la detta detrazione e, del resto,
il termine di cui all’art. 81 disp. att. cod. proc. civ. è
meramente ordinatorio e la sua violazione non è
autonomamente indennizzabile;

Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dell’art. 2

che, quanto al secondo, rileva il Collegio che, a
fronte di una statuizione complessivamente favorevole alle
ricorrenti e relativa ad un giudizio presupposto
protrattosi per oltre venti anni, dei quali oltre quindici

sia configurabile un vizio del provvedimento impugnato per
avere erroneamente detratto la durata di trenta giorni dal
computo del pregiudizio indennizzabile, essendo comunque
l’indennizzo, equitativamente liquidato, adeguatamente
satisfattivo;
che in conclusione il ricorso principale deve essere
dichiarato improcedibile e quello incidentale deve essere
rigettato;
che in considerazione della reciproca soccombenza
sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le
spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale e
rigetta quello incidentale; compensa tra le parti le spese
del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Sesta Sezione Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione,
il 4 ottobre 2013.

ritenuti dal giudice di merito di durata irragionevole, non

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