Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26195 del 19/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 19/12/2016, (ud. 08/11/2016, dep.19/12/2016),  n. 26195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

P.G., rappr. e dif. dall’avv. Francesco Scalzi, elett.

dom. in Roma, via della Balduina n. 28, presso A. Corace, come da

procura a margine dell’atto;

– ricorrente –

contro

FRIGOSUD s.r.l. in liquidazione, in persona del l.r.p.t., rappr. e

dif. dall’avv. Aldo Paparo e dall’avv. Alessandro Palasciano, elett.

dom. presso lo studio dell’avv. Edoardo Toraldo, in Roma, via Carlo

Poma n. 4, come da procura in calce all’atto;

– controriccorrente –

per la cassazione della sentenza App. Catanzaro 21.3.2009 n.

212/2009, R.G. n. 646/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 8 novembre 2016 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

IL PROCESSO

Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione semplificata.

P.G. impugna la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro del 21 marzo 2009 che aveva rigettato il suo appello contro la sentenza numero 360 del 2003 del Tribunale di Catanzaro, avanti al quale il ricorrente aveva domandato la nullità ovvero l’annullamento della delibera dell’assemblea 20 maggio 1995 con cui la società Frigosud s.r.l. in liquidazione aveva approvato il bilancio societario relativo all’anno precedente. La corte d’appello ha precisato in primo luogo di dover fare applicazione contestuale dei principi di chiarezza e verità che improntano la redazione del bilancio societario come pari requisiti determinativi della validità delle deliberazioni. E’ stato così escluso che il risultato di esercizio dell’anno 1992, riferito ad un utile che secondo l’appellante sarebbe stato proprio dei soci e non della società, potesse riflettersi con conseguenze altresì sul bilancio del 1994, non influenzato dalla precedente rappresentazione contabile: sia perchè ciascun conto economico degli esercizi dal 92 al 94 era autonomo rispetto agli altri, sia in quanto la parte appellante non aveva fornito alcuna prova di interferenza dell’utile riscosso nel 92 rispetto al conto economico del 94. Tanto più – integrò la corte d’appello – che lo stesso bilancio del 1992 era ancora oggetto di controversia giudiziaria non conclusa in via definitiva.

Aggiungeva la corte che nessuna censura poteva ascriversi al bilancio 1994, per aver omesso l’indicazione di un conto oneri futuri di una posta relativa ad un importo da restituire da parte della società ai soci, anzi corrispondendo tale omissione ad una possibile scelta prudente di redazione contabile, trattandosi oltretutto di censura non così specificamente avanzata dalla parte.

Non sussisteva poi alcuna nullità del bilancio per avere esso mancato di indicare ai sensi dell’art. 2425 c.c., lett. B, n. 14 gli oneri diversi di gestione in modo analitico, voce che non è necessaria e che in concreto – per come rappresentata ed acquisita agli atti, cioè per la sua misura inferiore rispetto agli anni pregressi – riflette un andamento da parte della società non disomogeneo rispetto a quello degli esercizi precedenti.

Non risultavano infine accoglibili le doglianze circa l’omessa indicazione del compenso ai sindaci, entità invece analiticamente indicata nella voce debiti della nota integrativa, nè risultava fondato il motivo concernente la mancata individuazione del falso in bilancio, reato che ai sensi dell’art. 2621 c.c. implica il dolo specifico (l’intenzione di ingannare soci o terzi e di ottenere un ingiusto profitto) ed un evento (il danno cagionato alla società) di cui non v’era traccia nè allegazione.

Il ricorso è su un unico complesso motivo e ad esso resiste con controricorso la società Frigosud s.r.l. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente deduce sia la violazione di legge, quanto all’art. 2909 c.c. e all’art. 2621 c.c., sia il vizio di motivazione, avendo erroneamente la corte d’appello omesso di trarre dai principi di doverosa chiarezza e verità del bilancio, nonchè di continuità, le logiche conclusioni, connesse alla circostanza che la sopravvenienza attiva conseguita per circa 11 milioni Lire e come da sentenza Trib. Catanzaro n.241/91, era di pertinenza dei soci e non della società e mancava un’idonea appostazione degli oneri diversi di gestione.

Il motivo è inammissibile, apparendo l’impugnazione non aver rispettato il principio per cui “In caso di proposizione di motivi di ricorso per cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse, sostanziandosi tale prospetta ione nella proposizione cumulativa di più motivi, affinchè non risulti elusa la “ratio” dell’art. 366-bis c.p.c., deve ritenersi che tali motivi cumulativi debbano concludersi con la formulazione di tanti quesiti per quanti sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realtà avanzati. (Cass. 16345/2013). Va invero ribadito che “In tema di ricorso per Cassazione, è inammissibile la congiunta proposizione di doglianze ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 salvo che non sia accompagnata dalla formulazione, per il primo vizio, del quesito di diritto, nonchè, per il secondo, dal momento di sintesi o riepilogo, in forza della duplice previsione di cui all’art. 366-bis c.p.c. (applicabile “ratione temporis” alla fattispecie, sebbene abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47).” (Cass. 12248/2013). E parimenti “il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione qualora non sia stato formulato il c.d. quesito di fatto, mancando la conclusione a mezzo di apposito momento di sintesi, anche quando l’indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura, attesa la “ratio” che sottende la disposizione indicata, associata alle esigenze deflattive del filtro di accesso alla S.C., la quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l’errore commesso dal giudice di merito.” (Cass. 24255/2011).

Ne consegue la condanna alle spese, liquidate secondo la regola della soccombenza e nelle quantità di cui al dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, liquidate in Euro 8.200 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre al 15% a forfait sul compenso e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA