Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26195 del 06/12/2011

Cassazione civile sez. III, 06/12/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 06/12/2011), n.26195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.A. (OMISSIS), in proprio, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio

dell’avvocato FERRETTI ALDO, rappresentato e difeso da sè medesimo

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE PARIOLI 47, presso lo studio dell’avvocato CORTI PIO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DAMIANI LAURA

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1155/2005 del TRIBUNALE di VARESE, depositata

il 19/11/2005, R.G.N. 3902/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato M.A.;

udito l’Avvocato PIO CORTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, in

subordine il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 24 ottobre 2005 il Tribunale di Varese rigettava l’appello proposto dall’avv. M. avverso la decisione del giudice di pace del 4 giugno 2004, che aveva rigettato la domanda di condanna della convenuta F.A.M. (per intervenuta prescrizione triennale del diritto azionato dall’avv. M., relativo al pagamento di spese legali relative ad una procedura di divorzio).

Avverso tale decisione il M. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da quattro motivi. Resiste F. con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria, nella quale chiede la cancellazione dell’avverbio “subdolamente”, contenuto nel controricorso e dopo l’udienza, ulteriore memoria da qualificarsi note di replica alle motivate conclusioni del P.G. Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va in via preliminare posto in rilievo che nessun ricorso incidentale risulta proposto dalla F., contrariamente a quanto assume il ricorrente nella memoria, in quanto la stessa alla fine dell’atto difensivo si è limitata a chiedere la integrale rifusione delle spese, inerenti ogni fase e grado e ciò non equivale a proporre ricorso incidentale.

1.- Con il primo motivo (violazione degli art. 2956 c.c., n. 2 e art. 2959 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e vizio logico- giuridico a base della sentenza del giudice di merito), il ricorrente, in estrema sintesi, assume che la prescrizione era esclusa dalla ammissione della convenuta di non avere estinto il debito. Il motivo è infondato.

Infatti, si evince dalla sentenza impugnata che non corrisponde al vero che la attuale resistente abbia ammesso di non aver estinto il debito.

Anzi, ella ha eccepito che l’intero pagamento era stato effettuato per suo conto e in suo nome dal fratello G. che le aveva fatto conoscere l’avv. M. e aveva assunto davanti a lui il debito parcellare della sorella. Il fatto, poi, che la F., secondo quanto riportato nella missiva del suo difensore datata 11 gennaio 2000, avrebbe dichiarato di non rammentare la prestazione professionale non è affatto indizio di una esistenza del debito, anche perchè la stessa si riferisce a circa nove anni prima della lettera in questione e, come esattamente fa rilevare il giudice a quo, comunque non è rilevante perchè trattasi di documento acquisito al di fuori della sede processuale.

2.- Con il secondo motivo (violazione dell’art. 116 c.p.c.) assume il ricorrente che la convenuta aveva dichiarato al giudice che al pagamento delle parcelle del M. avrebbe provveduto il di lei fratello e di non conoscere gli importi versati da questi (deceduto nel frattempo).

In linea di principio, va detto che in ordine alla eccepita prescrizione presuntiva, da parte della F., ella avrebbe dovuto essere sottoposta a giuramento decisorio, peraltro richiesto ed ammesso dal giudice, ma poi abbandonato dallo stesso M., che ora non si può, quindi, dolere della non ammissione delle prove testimoniali (Cass. n. 11195/07; Cass. n. 785/98).

Peraltro, la censura è generica e non ottempera al principio di autosufficienza, in quanto non riporta il contenuto di quella parte del verbale di udienza e della comparsa di costituzione in appello (p. 10 ricorso).

Il motivo va, quindi, respinto con l’assorbimento di parte del quarto (omesso esame di prove documentali decisive (verbali delle sommarie informazioni raccolte nel giudizio penale a carico della F.), precisandosi, del resto, come fa notare la resistente, che quel procedimento si concluse con il decreto di archiviazione.

3-Con il terzo motivo ( omesso esame di circostanze e vizio di motivazione) il ricorrente deduce che il fratello della F. era morto prima del deposito della sentenza di appello che aveva riconosciuto il diritto della F. (18 gennaio 1991-8 febbraio 1991).

Se il giudice di appello avesse tenuto conto di tale circostanza sicuramente la sua decisione sarebbe stata diversa.

Osserva il Collegio che la censura è generica e con essa si richiede una diversa valutazione delle cadenze temporali e delle modalità del pagamento che sono state valutate in modo logico e corretto dal giudice dell’appello.

Nè rileva la grave malattia del fratello della F. sia perchè una persona malata fin quando è in vita può provvedere ai suoi obblighi assunti con terzi sia perchè la morte del fratello è avvenuta pochi giorni prima che la sentenza della Corte di appello di Napoli fosse depositata, come si evince dalle date riportate dallo stesso ricorrente.

4.- Con altra parte del quarto motivo il ricorrente chiede inoltre la condanna della resistente al pagamento della somma di Euro 25.000,00 ex art. 96 c.p.c. a titolo di responsabilità aggravata per avere agito in malafede.

La censura va respinta per le superiori considerazioni che hanno motivato il rigetto dei motivi di ricorso.

5.- Infine, il ricorrente, anche con la memoria, insiste per la cancellazione dal controricorso dell’avverbio “subdolamente”, con condanna ad una sanzione pecuniaria ex art. 89 c.p.c. In merito, osserva il Collegio che, letto nella sua interezza ed in relazione anche alla vicenda sottostante, l’avverbio non risulta dettato da un passionale ed incomposto intento dispregiativo in considerazione del fatto che è ben possibile che nell’esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla condotta reciproca possa investire anche il profilo della moralità, senza eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte, in questo caso del M. il cui ricorso è stato oggetto di attenzione e di contestazioni, condivisibili o meno da parte del ricorrente, ma certamente puntuali dal punto di vista tecnico-giuridico.

In altri termini, l’avverbio “incriminato” non è idoneo a qualificarsi come offensivo della reputazione professionale del M., ma rientra, anche se in modo piuttosto “graffiante”, in quell’esercizio del diritto di difesa che può contenere anche termini non del tutto piacevoli, che, comunque, dal complesso esame dell’atto in cui sono contenuti, non si rivelino espressi allo scopo di inficiare la dignità umana e professionale dell’avversario.

Conclusivamente, il ricorso va respinto e le spese, che seguono la soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese processuali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

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