Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26194 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. I, 19/12/2016, (ud. 08/11/2016, dep.19/12/2016),  n. 26194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

N.C., rappr. e dif. dall’avv. Maria Bernetti, presso il cui

studio è elett. dom. in Roma, via Ippolito Nievo n. 61, come da

procura in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

Società cooperativa Il Parco a r.l. in liquidazione, in persona del

l.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv. Carmine Macrì, elett. dom. presso

lo studio di questi in Roma, via Piramide Cestia n. 1/c, come da

procura a margine dell’atto;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza App. Roma 2.7.2009 n. 2698/2009,

R.G. n. 4991/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 8 novembre 2016 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IL PROCESSO

Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione semplificata.

N.C. impugna la sentenza App. Roma 2.7.2009 n. 2698/09 con cui venne rigettato il suo appello proposto avverso la sentenza Trib. Roma 30.202/2003 che aveva respinto la sua impugnazione della Delib. 9 marzo 2002 dell’assemblea straordinaria della società cooperativa a responsabilità limitata Il Parco in liquidazione, di cui l’attore era socio e componente del collegio sindacale, già approvativa del bilancio dell’esercizio sociale chiuso al 31.12.2000.

Rilevò la corte che doveva essere accolta l’eccezione di giudicato esterno, sollevata dall’appellata società, avendo riguardo ad altra sentenza del Trib. Roma (n. 16.650/2005) e tra le stesse parti, con cui era stata respinta analoga impugnativa del N. condotta avverso delibera approvativa del bilancio dell’esercizio chiuso a dicembre 2001 e di quello intermedio di liquidazione al 20.11.2002. Anche la sentenza pregiudicante aveva invero statuito che non era stato erroneo iscrivere nello stato patrimoniale della s.c.a.r.l. alcuni immobili che figuravano ormai come “comuni” nei singoli rogiti di assegnazione degli appartamenti ai soci assegnatari. Nè ostava a tale conclusione che l’accertamento della proprietà comune di alcuni cespiti fosse stato oggetto di mero accertamento incidentale.

Il ricorso è affidato a due motivi, ai quali resiste con controricorso la s.c.ar.l.

Diritto

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge, quanto all’art. 2909 c.c., avendo erroneamente la corte d’appello attribuito valenza decisiva al giudicato formatosi, fra le stesse parti ed in altro giudizio, su un accertamento meramente incidentale dell’appostazione nel bilancio di altro esercizio della s.c.ar.l. di immobili invece assegnati in comunione ai soci, come da atti.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2423 c.c., avendo trascurato la sentenza che il bilancio 2000 della scarl non era conforme ai principi di chiarezza, precisione e rappresentazione corretta e veritiera, dunque era invalida la delibera approvativa che non distingueva tra le rimanenze gli immobili da assegnare, quelli a destinazione non abitativa e i terreni.

1. Il primo motivo è infondato, apparendo corretta la decisione che, nel ritenere pregiudicante la definitività della sentenza Trib. Roma 16.650/2005, ha rispettato il principio per cui “In tema di giudicato, qualora due giudizi facciano riferimento ad uno stesso rapporto giuridico ed uno dei due si sia concluso con sentenza definitiva, principio, secondo il quale l’accertamento così compiuto in ordine alla situa ione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause preclude il riesame dello stesso punto, non trova applicazione allorchè tra i due giudizi non vi sia identità di parti, essendo l’efficacia soggettiva del giudicato circoscritta, ai sensi dell’art. 2909 c.c., ai soggetti posti in condizioni di intervenire nel processo.” (Cass.3187/2015). Davanti al citato organo giudiziario le parti erano invece le medesime ( N. e la s.c.ar.l.) e l’accertamento, venendo sulla composizione dell’attivo patrimoniale della cooperativa, vale a dire su un elemento invariabile della relazione fra le parti e non su un rapporto di durata, ancora involgeva la questione della sua estensione altresì ad un complesso di beni che l’impugnante vanamente aveva chiesto fossero considerati non della cooperativa poichè di proprietà indivisa fra i soci assegnatari, quale condizione indispensabile, se provata, per sorreggere la censura di non veridicità del bilancio chiuso al 2001 e di quello intermedio di liquidazione al novembre 2002. Appare dunque irrilevante che nello specifico la domanda di N. non fosse diretta all’accertamento in via principale della proprietà di quei beni in capo ai soci, trattandosi di circostanza viceversa apprezzata e valutata dal giudice di merito come un prius logico al fine di qualificare la correttezza del documento contabile della cooperativa.

Controvertendosi della voce dell’attivo patrimoniale che ancora riportava beni immobili in capo alla cooperativa la sentenza ritenuta pregiudicante aveva infatti accertato che, nonostante le assegnazioni degli alloggi ai soci, non si era costituito un condominio tra essi per gestire le parti non assegnate, bensì sussisteva la permanente proprietà e la gestione della s.c.ar.l. dei beni non assegnati singolarmente. In questo senso, la sentenza ora impugnata, adeguandosi alla regola del giudicato, ha fatto a sua volta buon utilizzo del principio per cui “con riguardo alla questione pregiudiziale in senso logico (o punto pregiudiziale) l’efficacia del giudicato copre, in ogni caso e pure in assenza di un’apposita richiesta, non soltanto la pronuncia finale ma anche l’accertamento che si presenta come necessaria premessa o come presupposto logico-giuridico della pronuncia medesima.” (Cass. 462/1999, 17632/2002, 12739/2004).

2. Il secondo motivo è inammissibile, essendosi risolta la censura, peraltro generica in più punti, in una critica all’apprezzamento di fatto espletato più dalla sentenza del Trib. Roma 16.650/2005 che dalla decisione della corte d’appello, che si era limitata a dare conto del passaggio in giudicato della prima per respingere la domanda del N.. Ne consegue l’impossibilità di procedere ad un esercizio critico su statuizioni non direttamente assunte dalla sentenza impugnata.

Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna alle spese liquidate secondo la regola della soccombenza e nelle quantità di cui al dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, liquidate in Euro 7.200 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre al 15% a forfait sul compenso e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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