Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26194 del 18/11/2020
Cassazione civile sez. trib., 18/11/2020, (ud. 10/07/2019, dep. 18/11/2020), n.26194
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17775-2014 proposto da:
D.L.D., elettivamente domiciliata in ROMA VIA RAFFAELE
CAVERNI 16, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO GIANSANTE,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIANNI IERARDI;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI PALOMBARA SABINA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 375/2013 della COMM. TRIB. REG. di ROMA
depositata il 30/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/07/2019 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.
Fatto
RILEVATO
che:
D.L.D. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 375/28/13, pubblicata il 30 dicembre 2013, con la quale era stata confermata la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 22/41/13, che aveva rigettato il ricorso della medesima D.L. avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) emessa nei suoi confronti dal Comune di Palombara Sabina e relativa ad ICI per gli anni 2005, 2006 e 2007;
la ricorrente ha successivamente presentato atto di rinunzia al ricorso, deducendo di avere nelle more presentato istanza di adesione agevolata ai sensi del D.L. 193 del 2016, art. 6, convertito in L. n. 225 del 2016.
Diritto
CONSIDERATO
che:
la rinuncia, che non risulta accettata dall’ente impositore, comporta in ogni caso il venir meno dell’interesse alla decisione, ciò determinando l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso;
nulla va disposto sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo svolto difese il Comune di Palombara Sabina;
quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui in tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015, n. 23175 e Cass. sez. 6-1, ord. 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020