Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26194 del 16/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/10/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 16/10/2019), n.26194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26835-2017 proposto da:

R.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

GIOACCHINO BELLI 36, presso lo studio dell’avvocato SILVIA CLEMENZI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIA SALAMI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 222/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 10/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.sa

FRANCESCA SPENA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 27 aprile- 10 maggio 2017 numero 222 la Corte d’Appello di Brescia confermava la sentenza del Tribunale di Bergamo e, per l’effetto, respingeva la opposizione proposta da R.N. nei confronti dell’INPS avverso il verbale di accertamento con il quale veniva contestato l’inadempimento all’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2;

che la Corte territoriale, aderendo alle difese dell’INPS, riteneva irrilevante il fatto che il Contratto Collettivo Corporativo del 25 maggio 1939 per la disciplina dei rapporti tra agenti e produttori di assicurazione, richiamato dal suddetto art. 44, disciplinasse i soli rapporti tra produttori ed agenzie di assicurazione e non anche i rapporti tra produttori e compagnie di assicurazione; osservava al riguardo che il D.L. n. 269 del 2003, art. 44, conteneva un rinvio relativo alla sola definizione della figura dei produttori, cui si voleva attribuire copertura previdenziale. Il fatto che il rapporto intercorresse direttamente con la compagnia di assicurazione o con un agente della stessa non incideva sui presupposti dell’obbligo contributivo e dipendeva unicamente dalla struttura organizzativa delle imprese di assicurazione.

Riteneva inoltre la riconducibilità delle parte opponente alla categoria dei produttori di quarto gruppo, come prevista dal contratto collettivo corporativo del 1939 e richiamata dal D.L. n. 269 del 2003, art. 44. Dalla definizione del contratto collettivo corporativo risultava quale elemento discriminante la attività dei produttori del quarto gruppo rispetto ai produttori occasionali, di cui al quinto gruppo, la esistenza per i primi di una lettera di autorizzazione.

La attività dei produttori assicurativi del terzo e del quarto gruppo era assoggettata alla tutela previdenziale dalla norma speciale, a prescindere dal ricorrere del presupposto della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, richiesto dalla normativa generale sulla iscrizione alla gestione commercianti.

che avverso la sentenza ha proposto ricorso R.N., articolato in un unico motivo, cui ha resistito l’INPS con controricorso;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti -unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che la parte ricorrente ha denunziato con l’unico motivo violazione e falsa applicazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, anche in relazione al Contratto Collettivo Corporativo per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le subagenzie ed i produttori di assicurazione del 25 maggio 1939, assumendo la riferibilità della definizione dei produttori recata dal contratto collettivo corporativo ai soli produttori di agenzie di assicurazione;

Ha altresì evocato la previsione dell’art. 13 preleggi, a tenore del quale “le norme corporative non possono essere applicate a casi simili o a materie analoghe a quelli da esse contemplati”. Ha comunque dedotto che i contenuti della lettera di autorizzazione allegata al suddetto contratto collettivo prevedevano la attribuzione al produttore di una “zona” o “piazza” ed il potere di firmare proposte contrattuali, elementi essenziali, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, che non erano stati provati dall’INPS;

che ritiene il collegio si debba accogliere il ricorso;

che deve darsi continuità al principio secondo cui l’obbligo di iscrizione di cui al cit. D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 del 2018).

Il superiore principio è stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate da questa Sesta sezione con ordinanza interlocutoria n. 13049 del 2018, essendosi precisato che, ai fini dell’inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell’attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l’iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ove l’attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad Euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 del 2018).

A tale principio non si è attenuta la sentenza impugnata, avendo operato una non corretta assimilazione dei produttori diretti di compagnia ai produttori operanti in rapporto con agenti e subagenti;

che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata con ordinanza in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Milano, che si adeguerà nella decisione al principio di diritto qui ribadito;

che il giudice del rinvio provvederà, altresì, sulle spese del presente grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia – anche per le spese – alla Corte d’Appello di Milano.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2019

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