Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26194 del 06/12/2011

Cassazione civile sez. III, 06/12/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 06/12/2011), n.26194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

LANDI RENZO S.P.A. in persona dell’amministratore delegato e legale

rappresentante sig. L.S., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell’avvocato

VALENSISE CAROLINA, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati GRUPPIONI SANDRA, BASSI ALFREDO giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

WD REALIZZAZIONI ELETTRODINAMICHE S.R.L. in persona del suo legale

rappresentante sig.ra D.V., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GREGORIANA 56, presso lo studio dell’avvocato GALOPPI

GIOVANNI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SUTICH

ROBERTO;

– controrñcorrenti –

avverso la sentenza n. 215/2006 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 20/02/2006 R.G.N. 1398/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato CAROLINA VALENSISE;

udito l’Avvocato SIMONA TORRINI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso con l’inammissibilità, in subordine

il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 20 febbraio 2006 la Corte di appello di Bologna rigettava l’appello proposto da spa Landi Renzo avverso la decisione del Tribunale di Reggio Emilia, che aveva accolto la domanda di WD REALIZZAZIONI ELETTRODINAMICHE SRL intesa ad ottenere la condanna della società Landi al risarcimento danni conseguenti al recesso unilaterale e senza preavviso della Landi dal contratto di somministrazione intercorso tra le parti, liquidando a titolo di risarcimento la somma di L. 106.825.000 comprensiva di rivalutazione ed interessi fino alla pronuncia.

Avverso tale decisione la Landi ha proposto ricorso per cassazione con due motivi Resiste con controricorso la WD realizzazioni elettrodinamiche.

Le parti hanno depositato rispettive memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente affermato che, contrariamente a quanto deduce la resistente, il ricorso rispetta il criterio dell’autosufficienza:

1.- Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2056. 2697 c.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 e vizi di motivazione in ordine all’accertamento dell’esistenza del danno, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5) la società ricorrente si duole che il giudice dell’appello ha ritenuto il pregiudizio in re ipsa per il solo fatto del recesso.

La giurisprudenza di questa Corte richiede, invece, la prova rigorosa della esistenza di un danno e non vi era certezza che la prosecuzione per un semestre della attività di somministrazione con Landi avrebbe portato sicuramente un guadagno per la WD. Il mancato guadagno avrebbe dovuto essere provato rigorosamente, in considerazione delle contestazioni sollevate dalla controparte.

Eppure WD avrebbe avuto tutti gli elementi per fornire la prova di tali circostanze.

2.- Osserva il Collegio che la censura va disattesa.

Come si evince dalla sentenza impugnata, il giudice dell’appello ha ritenuto che la liquidazione operata dal primo giudice, che aveva fissato in sei mesi la durata del termine di preavviso, fosse corretta.

Infatti, richiamando l’art. 1569 c.c. che prevede sempre ed in ogni caso la necessità di un preavviso indipendentemente dalla causa che spinge una delle parti ad interrompere il rapporto di somministrazione a tempo indeterminato, il giudice a quo ha ritenuto che, nel caso di specie, era stata esclusa la sussistenza di una giusta causa di recesso, in quanto le censure dell’appellante volte ad accreditare la legittimità del recesso senza preavviso sono chiaramente in contrasto con il dettato legislativo (p. 5 sentenza impugnata).

Attese la specificità e le caratteristiche del contratto di somministrazione in esame, nonchè l’incremento del fatturato realizzato negli ultimi esercizi, il periodo di sei mesi di preavviso appariva del tutto congruo.

Infatti, al riguardo, è sufficiente la prova sia pure indiziaria che, nella specie è stata fornita, che secondo un giudizio di probabilità, il creditore avrebbe conseguito una sua utilità se l’obbligazione fosse stata eseguita (Cass. n. 11254/11), come si ricava dal fatto non contestato che l’80% delle fornitura della WD proveniva e da anni dalla Landi.

Peraltro, contrariamente a quanto assume la società ricorrente, il giudice dell’appello, dopo avere, in linea di diritto, affermato che il recesso unilaterale riveste carattere eccezionale e , comunque, richiede sempre un congruo preavviso, ha:

a) accertato che il recesso venne attuato senza preavviso;

b) affermato che il danno patito da WD, in mancanza di prova di danno ulteriore, è stato costituito dal mancato guadagno che la WD avrebbe potuto ricavare qualora il rapporto fosse stato protratto per il periodo di preavviso ritenuto congruo, non mancando di sottolineare che nessuna giusta causa era stata dimostrata sulla base della escussione dei testi F. e M. (p. 6 sentenza impugnata).

Ed, inoltre, il giudice a quo ha condiviso la statuizione del Tribunale che aveva fatto ” discendere il danno proprio dal mancato preavviso nell’esercizio della facoltà di recesso riconosciuta dal nostro legislatore nell’ambito del contratto di somministrazione a tempo indeterminato” e ha limitato al solo lucro cessante il danno, determinandolo in via equitativa ed approssimativa.

Ne consegue che non vi è stata alcuna violazione delle norme di diritto nè tanto meno si rinvengono i paventati vizi di motivazione.

2.- Di qui l’assorbimento del secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., degli artt. 1226 e 2056 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 e vizi di motivazione, in ordine alla valutazione equitativa del danno, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), che, peraltro, è infondato, in quanto, contrariamente all’assunto della ricorrente vi è stato l’accertamento sull’an, per le superiori considerazioni svolte.

In conclusione, il ricorso va respinto e le spese che seguono la soccombenza vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

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