Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26193 del 22/11/2013
Civile Sent. Sez. 6 Num. 26193 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO
equa riparazione
SENTENZA
sentenza con motivazione
semplificata
sul ricorso proposto da:
SORDILLI Vincenzo (SRD VCN 29D25 A720B) e ALBIMONTI Angela
(LBM NGL 32E52 A720G), rappresentati e difesi dagli
Avvocati Antonio Gabrielli e Simonetta Ferrante,
elettivamente domiciliati in Roma, via degli Scipioni n.
256/a, presso lo studio dell’Avvocato Piero Frattarelli;
–
ricorrenti
–
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro
tempore,
pro
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei
Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
– resistente –
Data pubblicazione: 22/11/2013
avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia
depositato il 10 marzo 2012.
Udita
la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 4 ottobre 2013 dal Consigliere relatore Dott.
sentito l’Avvocato Pietro
Prattarelli
(per
delega
Gabrielli);
sentito
il P.M.,
in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ignazio Patrone, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Ritenuto
che, con ricorso depositato il 27 maggio 2010
presso la Corte d’appello di Perugia, Sordilli Vincenzo e
Albimonti Angela hanno chiesto la condanna del ministero
della giustizia al pagamento dell’indennizzo per la
irragionevole durata di una causa civile, la cui prima
udienza si era tenuta il 27 gennaio 1982, é Cèfinita nel
corso del secondo giudizio di appello, dopo la riassunzione
della causa in primo grado e l’impugnazione della sentenza
conclusiva del giudizio riassunto, con cancellazione della
causa dal ruolo disposta il 12 marzo 2009;
che l’adita Corte d’appello ha accolto l’eccezione di
inammissibilità della domanda per tardività del ricorso,
ritenendo che il termine di sei mesi di cui all’art. 4
della legge n. 89 del 2009, dovesse iniziare a decorrere
dalla data del provvedimento di cancellazione della causa
Stefano Petitti;
dal ruolo, non impugnabile e quindi definitivo, senza poter
attribuire rilevanza al decorso del termine per la
riassunzione, nella specie non avvenuta;
che Sordilli Vincenzo e Albimonti Angela hanno proposto
motivo;
che l’intimata amministrazione non ha resistito con
controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai
fini della partecipazione all’udienza di discussione del
ricorso.
Considerato
che il collegio ha deliberato l’adozione
della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
che con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti
denunciano violazione o falsa applicazione dell’art. 4
della legge n. 89 del 2001 e degli artt. 307 e 324 cod.
proc. civ., sostenendo che, ai fini della decorrenza del
termine semestrale per la proposizione della domanda di
equa riparazione debba aversi riguardo non alla data
dell’ordinanza di cancellazione, ma alla scadenza del
termine legislativamente previsto per la riassunzione,
dovendosi considerare il giudizio presupposto comunque
pendente in tale periodo e sino alla scadenza del termine
di riassunzione;
3
ricorso per la cassazione di questo decreto, affidato a un
che il ricorso è fondato, atteso che, come affermato da
questa Corte con sentenza n. 6185 del 2010 – che il
Collegio condivide e alla quale intende dare continuità prima che sia decorso il termine stabilito dall’art. 307,
riassunto, è da considerarsi in istato di pendenza;
che del resto non può neanche attribuirsi rilievo alla
circostanza che la cancellazione della causa dal ruolo sia
stata disposta per non essere le parti comparse a seguito
di transazione, atteso che ai fini della definitività del
provvedimento impugnato deve aversi riguardo alla scadenza
del termine stabilito per la riassunzione, determinando la
cancellazione della causa dal ruolo una situazione di
pendenza della causa, suscettibile di essere rimossa per
effetto di una riassunzione tempestiva, e non rilevando
invece la vicenda sostanziale, né le ragioni per le quali
le parti hanno posto le condizioni per l’adozione di un
provvedimento di cancellazione;
che, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con
conseguente cassazione del decreto impugnato e con rinvio
per nuovo esame alla Corte d’appello di Perugia in diversa
composizione;
che al giudice di rinvio è demandata altresì la
regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
coma primo, cod. proc. civ., il processo, potendo essere
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto
impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di
legittimità, alla Corte d’appello di Perugia in diversa
composizione.
Sesta Sezione Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione,
il 4 ottobre 2013.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della