Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26193 del 19/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 19/12/2016, (ud. 27/10/2016, dep.19/12/2016),  n. 26193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4957-2011 proposto da:

C.E., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA BARNABA TORTOLINI 13, presso l’avvocato MARIO ETTORE VERINO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCO BRUNO

CAMPAGNI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI FIRENZE, ora CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE, in persona

del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL

VIMINALE 43, presso l’avvocato FABIO LORENZONI, rappresentata e

difesa dagli avvocati FRANCESCA DE SANTIS, LINA CARDONA, STEFANIA

GUALTIERI, giusta procura a margine del controricorso e procura

speciale autenticata dal Segretario Generale il 19.5.2016;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1751/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 14/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato FRANCO BRUNO CAMPAGNI che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato PASQUALE MOSCA, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi

primo, secondo e quarto, assorbimento del resto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’anno 1991 C.E. conveniva in giudizio la provincia di Firenze e proponeva opposizione alla stima non definitiva dell’indennità di espropriazione di un terreno, eccependo che non si era tenuto conto della sua natura edificatoria. Di poi il medesimo C. proponeva separata opposizione avverso la stima definitiva dell’indennità.

In entrambi i giudizi, successivamente riuniti, si costituiva la provincia di Firenze, resistendo.

L’adita corte d’appello determinava le indennità di esproprio e di occupazione legittima rispettivamente in Lire 169.000.000 e in Lire 43.940.000, rilevando che secondo la c.t.u. il terreno in questione, posto in un centro abitato saturo, aveva vocazione edificatoria, atteso che lo strumento urbanistico previgente al vincolo espropriativo lo aveva classificato tra le aree per spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e per impianti sportivi all’aperto.

La decisione, su ricorso della provincia di Firenze, veniva cassata con rinvio da questa corte con sentenza n. 7258-01, in quanto era stata erroneamente ritenuta la coesistenza dell’edificabilità legale e di quella di fatto sulla base della suddetta duplice considerazione (che il terreno era classificato tra le aree per spazi pubblici attrezzati a parco e che, essendo inserito di fatto in un centro abitato saturo, non era applicabile il vincolo del rispetto stradale).

Riassunta la causa da parte della provincia, la Corte d’appello di Firenze, con sentenza in data 14-12-2010, rideterminava l’indennità di espropriazione spettante a C., e l’indennità di occupazione, rispettivamente in Euro 7.729,91 e in Euro 4.189,77, oltre interessi. Condannava quindi C. a restituire alla provincia di Firenze la differenza rispetto agli importi a suo tempo percepiti e le somme percepite per le spese processuali relative al giudizio conclusosi con la sentenza cassata, spese che invero compensava interamente; condannava infine C. alle spese del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio.

Nello specifico, il giudice distrettuale osservava e riteneva che il terreno era stato espropriato per la realizzazione di un ampliamento stradale e che l’indennità andava determinata secondo il criterio del valore agricolo medio (cd. v.a.m.) di cui alla L. n. 865 del 1971, in base alla coltura più redditizia, la quale andava individuata in quella del seminativo arborato; che la provincia non aveva proposto domanda riconvenzionale per una variazione al ribasso della somma a suo tempo fissata in sede amministrativa, donde quella somma (pari a Lire 29.500.000) era stata bene percepita dal proprietario ancorchè di importo superiore all’indennità riconosciuta in giudizio; che invece era da restituire la somma ulteriore ottenuta dal C. in forza della sentenza cassata.

Avverso la decisione del giudice del rinvio ha proposto ricorso per cassazione, questa volta, C., deducendo sei motivi.

La provincia di Firenze si è costituita con controricorso e, essendo alla provincia subentrata, in forza della L. n. 56 del 2014, la città metropolitana di Firenze, il sindaco di questa ha infine conferito nuova procura speciale al medesimo difensore ai fini della prosecuzione del giudizio.

Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il conferimento del mandato non è sufficiente a ritenere parte del giudizio la città metropolitana di Firenze, non essendosi questa costituita con controricorso.

Peraltro va altresì dichiarata la nullità della procura speciale da essa città metropolitana conferita al difensore, e di conseguenza va dichiarata la nullità della memoria depositata in questa sede.

Questo perchè al giudizio, iniziato con citazione dell’anno 1991, si applica, ratione temporis, il vecchio testo dell’art. 83 c.p.c., e la procura speciale può essere rilasciata a margine o in calce solo del ricorso o del controricorso, trattandosi degli unici atti indicati, con riferimento al giudizio di legittimità, dall’art. 83, comma 3 (cfr. tra le tante Sez. 3^ n. 13329-15; n. 17693-14).

Ove la procura non sia rilasciata in occasione di tali atti, il conferimento deve avvenire, ai sensi del secondo comma del citato articolo, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata per atto notarile (v. Sez. 2^ n. 3426-98).

Nella specie la procura contiene l’autenticazione del segretario generale della città metropolitana di Firenze.

2. – Col primo motivo il ricorrente pone una questione pregiudiziale comunitaria, ritenendo non conforme al diritto comunitario il D.L. n. 333 del 1992, art. 5-bis, comma 4, (come convertito), della L. n. 865 del 1971, artt. 15 e 16 stante lo squilibrio economico riversato sul proprietario dal criterio di calcolo dell’indennità di esproprio di cui alla legge nazionale.

Col secondo motivo sottopone la questione di costituzionalità delle medesime norme di diritto interno, per violazione dell’art. 3 Cost., art. 42 Cost., comma 3, e art. 117 Cost., in relazione alla indennità di esproprio e di occupazione che non tengano conto del valore di mercato dei beni ablati.

Col terzo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 333 del 1992, art. 5-bis, comma 4, e della L. n. 865 del 1971, art. 16 nonchè il vizio di motivazione, perchè, in conformità alle norme del protocollo addizionale alla Cedu, l’indennità avrebbe dovuto essere determinata in base al valore di mercato dei terreni assoggettati a espropriazione.

Col quarto motivo egli denunzia, inoltre, la violazione dell’art. 5-bis cit. e della L. n. 2359 del 1865, art. 40 e la violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè il vizio di motivazione, in quanto l’indennità determinata sulla base dell’accertata inedificabilità legale del terreno non era in ogni caso corrispondente al valore spettante, considerato che il terreno costituiva porzione di un bene unitario e, pertanto, era indennizzabile ai sensi della L. n. 2359 del 1865, art. 40.

Col quinto motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 865 del 1971, art. 20 e vizio di motivazione, il ricorrente lamenta che la corte d’appello abbia liquidato l’indennità di occupazione in base al valore dell’indennità di espropriazione erroneamente determinato secondo il già visto criterio del v.a.m.

Infine col sesto motivo denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione ai capi della decisione relativi alle spese processuali.

3. – Vanno esaminati con priorità il terzo e il quinto motivo di ricorso, essendo connessi al rilievo di necessaria determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione secondo il criterio del valore di mercato dell’area legalmente inedificabile. I motivi sono fondati.

4. – Con la sentenza n. 7258-01 questa corte aveva accolto il secondo motivo del ricorso proposto contro l’originaria decisione della corte d’appello di Firenze (la n. 913-98), giacchè era stata denunziata la violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis (unitamente al vizio di motivazione) per avere il giudice territoriale considerato l’area espropriata come edificabile. Ciò sebbene l’area fosse destinata (dallo strumento urbanistico preesistente al vincolo preordinato all’esproprio) a spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e per impianti sportivi all’aperto e fosse, quindi, legalmente non edificabile, oltre che ricadente in fascia di rispetto stradale.

In base alla sentenza dalla quale è originato il rinvio, l’area de qua doveva, per ciò solo, ritenersi non edificabile giacchè la mera presenza di elementi di urbanizzazione, asseritamente comprovante l’edificabilità, andava necessariamente ancorata a un paradigma di legalità derivante dal riconoscimento attribuitole dallo strumento urbanistico.

In questa prospettiva era stato demandato alla corte fiorentina di decidere la controversia valutando il terreno in questione secondo le regole della L. n. 865 del 1971. Erano difatti assorbiti gli altri motivi, con i quali la prima decisione era stata censurata per non avere operato la detrazione del 40%, per non avere considerato che il maggior danno da svalutazione monetaria poteva essere riconosciuto solo in presenza di un ritardo colpevole del debitore nell’adempimento, e per l’asserito malgoverno dei principi in tema di decorrenza e di cumulo di interessi legali e rivalutazione.

5. – Il giudice di rinvio ha giustappunto determinato le indennità considerando il terreno non edificabile e applicando, ex lege n. 865 del 1971, il criterio del v.a.m.

Sennonchè con la sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011 è stata dichiarata l’illegittimità del criterio indennitario del v.a.m.; e, come stabilito dalle sezioni unite di questa corte (e dalla successiva giurisprudenza della sezione), qualora l’espropriato contesti, sotto qualunque profilo, la quantificazione operata dalla corte d’ appello con il criterio del v.a.m. previsto dalla L. n. 865 del 1971, art. 16 e L. n. 359 del 1992, 5-bis, comma 4, la stima dell’indennità – all’esito della ripetuta declaratoria di illegittimità costituzionale va effettuata utilizzandosi il criterio generale del valore venale pieno tratto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 39 (v. per tutte Sez. un. n. 17868-13).

6. – La menzionata pronuncia di illegittimità si applica ai rapporti non ancora definitivamente esauriti, come nella specie, per l’avvenuta impugnazione del computo indennitario.

Sicchè il vincolo derivante al giudice di rinvio dalla regula iuris enunciata a suo tempo da questa corte a norma dell’art. 384 c.p.c. viene meno, essendo stata la norma da applicare in aderenza a tale principio successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza pubblicata dopo la pronuncia rescindente.

In casi simili deve farsi applicazione, rispetto ai fatti già accertati nelle precedenti fasi del processo, del ius superveniens costituito dalla decisione della Corte costituzionale (cfr. in generale, per il principio, Sez. lav. 6548-98, 8753-01).

Consegue che vanno appunto accolti, per tale specifica ragione, i mentovati due motivi di ricorso.

Questo comporta l’assorbimento di tutti i restanti, dovendo l’impugnata sentenza essere cassata con ulteriore rinvio alla corte d’appello di Firenze, diversa sezione, per nuova determinazione delle indennità spettanti al ricorrente in applicazione del criterio di stima sopra indicato.

Le spese del giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice di rinvio.

PQM

La Corte accoglie il terzo e il quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello di Firenze.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA