Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26193 del 18/11/2020
Cassazione civile sez. trib., 18/11/2020, (ud. 10/07/2019, dep. 18/11/2020), n.26193
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28990-2013 proposto da:
DITTA L.V., con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’Avvocato VINCENZO BIZZARRO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA UFFICIO
CONTROLLI;
– intimata –
avverso la sentenza n. 106/2013 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,
depositata il 04/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/07/2019 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.
Fatto
RILEVATO
che:
L.V., quale titolare dell’omonima ditta individuale, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 106/33/13, pubblicata il 4 aprile 2013, con la quale era stato rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta n. 532/12/11, che aveva accolto parzialmente il suo ricorso avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), con il quale L’Agenzia delle Entrate aveva determinato in Euro 25.775,00 il reddito d’impresa per l’anno 2005 a fronte di quello dichiarato di Euro 18.250,00, con conseguente determinazione di maggiori imposte IRPEF, IRAP ed IVA, riducendo il maggior reddito accertato nella misura del 20%, ed era stato accolto l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate, che aveva chiesto il rigetto totale dell’originario ricorso;
in data 14 maggio 2018 il ricorrente ha presentato istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese per avere aderito al provvedimento di chiusura delle liti fiscali pendenti di cui D.L. 193 del 2016 convertito in L. n. 225 del 2016, provvedendo al pagamento della somma dovuta ex lege;
successivamente in data 6 giugno 2019 il ricorrente ha, con memoria, presentato dichiarazione di rinuncia al ricorso e conseguente istanza di estinzione del giudizio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
la rinuncia al ricorso non risulta notificata all’Amministrazione finanziaria controricorrente, nè comunicata per l’apposizione del visto alla difesa erariale, sicchè essa non può dar luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., valendo comunque a far ritenere venuto meno l’interesse alla decisione sul ricorso (cfr., tra le altre, Cass. sez. 1, 14 luglio 2006, n. 15980; Cass. SU 18 febbraio 2010, n. 3876);
le spese del giudizio possono essere compensate, essendo stata la rinuncia conseguente all’adesione del contribuente al provvedimento di chiusura delle liti fiscali pendenti di cui D.L. 193 del 2016 convertito in L. n. 225 del 2016, col pagamento della somma dovuta ex lege;
quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui, in tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, d’interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015, n. 23175 e Cass. sez. 6-1, ord. 18 luglio 2018 n. 19071).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020