Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26192 del 27/09/2021

Cassazione civile sez. I, 27/09/2021, (ud. 08/07/2021, dep. 27/09/2021), n.26192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15126/2020 proposto da:

I.P., elettivamente domiciliato in Roma Viale G. Mazzini,

6 presso lo studio dell’avvocato Agnitelli Manuela, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale Per il Riconoscimento Della Protezione

Internazionale Novara Sez. Torino, Ministero Dell’interno,

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1849/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 18/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/07/2021 da Dott. NAZZICONE LOREDANA.

 

Fatto

RILEVATO

– che viene proposto ricorso, sulla base di cinque motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino del 18.11.2019, che ha respinto l’impugnazione avverso la decisione di primo grado, a sua volta reiettiva del ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che non svolge difese il Ministero intimato, il quale dichiara la mera intenzione di partecipare all’udienza eventuale di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

– che il ricorso deduce:

1) violazione del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito in L. 13 aprile 2017, n. 46, in quanto il tribunale non ha convocato il richiedente in audizione, pur in assenza della videoregistrazione, né la corte d’appello ha proceduto all’interrogatorio libero;

2) violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2 e 11, in quanto la corte d’appello ha respinto l’istanza per lo status di rifugiato, con motivazione lacunosa e ritenendo non integrata la fattispecie, né giudicando verosimile il racconto, che invece era del tutto preciso e coerente;

3) violazione degli artt. 2, 3, 5, 8, 9 Cedu, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, comma 1, lett. c) e art. 3, comma 3 e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 27, per difetto di istruttoria circa la protezione sussidiaria; nel contesto del motivo, peraltro, argomenta in ordine all’art. 14, lett. b) lamentando la mancata valutazione circa l’esistenza di un danno grave alla persona;

4) violazione degli artt. 3 e 7 Cedu, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 e art. 3, comma 3, in quanto la corte territoriale non ha tenuto conto dello stato effettivo del paese di origine, per quanto si legge sul sito della Farnesina;

5) violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, art. 19, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3-4, e difetto di motivazione, non avendo la corte territoriale concesso la protezione umanitaria, pur non valutando la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente, essendovi una evidente compromissione del diritto alla libertà ed alla salute, mentre in Italia è ospitato presso un centro di accoglienza;

– che la corte d’appello ha ritenuto il richiedente – cittadino (OMISSIS), il quale narra di essere fuggito per timore di essere sacrificato da una setta dedita ai riti wodoo – non è credibile, ampiamente argomentandone le ragioni; ed ha rilevato come il richiedente, per il resto, non abbia allegato neppure in astratto alcuna situazione, riconducibile alle fattispecie del rifugio o della protezione sussidiaria;

– che il giudice del merito ha, dunque, ritenuto insussistenti i presupposti normativi per il rifugio e la protezione sussidiaria, ritenendo il racconto, da un lato, non credibile, e dall’altro lato, non idoneo, dato il narrato, a rivelare la sussistenza dei presupposti previsti per la concessione delle forme di protezione- richieste, evidenziando come dalle stesse dichiarazioni rese risultino insussistenti, già in astratto, i presupposti giuridici richiesti per riconoscere lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria;

– che, quanto all’art. 14, lett. c), dopo ampio esame delle fonti, ha escluso del pari la ricorrenza dei relativi presupposti;

– che, infine, il giudice del merito ha rilevato l’assenza di ogni deduzione di profili di vulnerabilità integranti il presupposto della protezione umanitaria, in quanto viene allegata una situazione di salute limitata a “dolori articolari”, senza nessuna patologia grave, né ha palesato l’inserimento in un percorso lavorativo o alcun radicamento, né sussiste il rischio di vedere nel suo paese sacrificati i diritti fondamentali, in caso di rimpatrio;

– che, ciò posto, il primo motivo è inammissibile, in quanto invoca l’applicazione del regime della udienza e della videoregistrazione a fattispecie non regolata da quella normativa (cfr. Cass. 7.2.2018, n. 3003; Cass. 29.5.2019, n. 14600; Cass. 1.5.4.2020, n. 8931);

– che i motivi dal secondo al quarto sono manifestamente inammissibili, in quanto intendono ripetere il giudizio sul fatto;

– che il giudice del merito ha adeguatamente motivato il convincimento di non credibilità del richiedente: al riguardo, questa Corte ha ormai chiarito come “In tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati; la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate” (Cass., ord. 30 ottobre 2018, n. 27503) e che “In materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona; qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. 27 giugno 2018, n. 16925; v. pure Cass., ord. 5 febbraio 2019, n. 3340); ed il giudizio di attendibilità del richiedente è giudizio sul fatto, non riproponibile in sede di legittimità;

– che, in particolare, il giudice del merito, nell’apprezzamento della credibilità del racconto del richiedente, si è attenuto di fatto al principio di procedimentalizzazione legale della decisione avendo operato la propria valutazione, alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, prendendo in considerazione, con delibazione non atomistica ma complessiva, tutte le circostanze dedotte in giudizio, mentre le censure mosse con il ricorso (che non mettono in rilievo ulteriori e decisivi elementi di fatto la cui valutazione sarebbe stata pretermessa) sono orientate piuttosto a criticare l’apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, costituente però quaestio facti;

– che va altresì ribadito il principio consolidato, secondo cui è manifestamente inammissibile la doglianza concernente il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), atteso che, in presenza delle dichiarazioni inattendibili dello straniero, neppure occorre un approfondimento istruttorio officioso in riferimento all’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alle citate disposizioni (cfr. Cass. n. 6897/2020; Cass. n. 7912/2021; Cass. n. 27503/2018 e Cass. n. 21142/2019); mentre il giudice del merito, in mancanza della deduzione di qualsiasi situazione oggettiva del paese di provenienza, integrante la fattispecie di riconoscimento della protezione di cui alla lett. c) del citato art. 14, correttamente può compiere una valutazione circa la stessa assenza, in astratto, di tale allegazione del richiedente;

– che, del pari, il giudice del merito ha puntualmente esaminato le condizioni del richiedente, puntualizzando come il medesimo non ebbe a dedurre nessuna situazione particolare di sua specifica vulnerabilità (cfr. Cass. n. 9304/19), né tale allegazione sussiste oggi;

– che, avendo il giudice del merito compiutamente approfondito l’esame in fatto della situazione nel rispetto dei principi enunciati da questa Corte in materia ed esponendo le ragioni per le quali ha reputato il richiedente privo dei requisiti idonei al riconoscimento dello status o della protezione sussidiaria o umanitaria, nessuna censura può essere promossa in questa sede, trattandosi, per l’appunto, di valutazioni fattuali non sindacabili dinanzi al giudice di legittimità (cfr., in termini, Cass. n. 4053, 4054 e 4055 del 2020; n. 1777 e 1778 del 2020; n. 21283 del 2019);

– che la difesa del ricorrente insiste nel sostenere tesi, sempre uguali e plurime volte disattese (e multis, Cass. n. 14115/2021, Cass. n. 13667/2021);

– che non occorre provvedere sulle spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2021

 

 

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