Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26192 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. I, 19/12/2016, (ud. 27/10/2016, dep.19/12/2016),  n. 26192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19775-2011 proposto da:

G.R., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA COLA DI RIENZO 180, presso l’avvocato PAOLO FIORILLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RAFFAELE BUCCI, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VENEZIA;

– intimato –

Nonchè da:

COMUNE DI VENEZIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA B. TORTOLINI 34, presso l’avvocato NICOLO’

PAOLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GIULIO GIDONI, ANTONIO IANNOTTA, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

G.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 790/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 05/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

NATALIA PAOLETTI, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso

principale, l’accoglimento dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del

ricorso principale, accoglimento del secondo motivo ed assorbimento

del terzo; rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 5-4-2011 la corte d’appello di Venezia, adita con opposizione alla stima di G.R. nei confronti del comune di Venezia, in relazione a una procedura di esproprio, conseguente all’approvazione di un p.e.e.p., avente a oggetto un lotto di terreno di 3790 mq, detelminava l’indennità di espropriazione in Euro 454.000,00, oltre interessi con decorrenza dal relativo decreto, e ne ordinava il deposito presso la competente cassa depositi e prestiti. La corte d’appello premetteva che i nuovi criteri indennitari fissati dal T.u.e. dovevano trovare applicazione, secondo la sentenza della corte costituzionale n. 348 del 2007, anche nei giudizi in corso, sebbene la dichiarazione di pubblica utilità fosse intervenuta in data antecedente all’entrata in vigore delle nuove norme.

Determinava poi il valore di mercato dei beni espropriati in coerenza con quanto emergente dalla eseguita c.t.u., in base cioè ai valori riferibili alla specifica area p.e.e.p. in cui i beni erano compresi, e non invece, come preteso dall’attore, in base ai maggiori valori riferibili all’edilizia residenziale privata. Questo perchè la verificata classificazione urbanistica aveva comportato una limitazione nella qualità e nella destinazione dell’edilizia concretamente realizzabile in base al vincolo conformativo. Sicchè, tenuto conto delle ripetute circostanze e della possibilità edificatoria riscontrata pari a 1,41 mc/mq, il valore andava determinato in Euro 225 a mq.

Tale valore veniva dalla corte d’appello abbattuto una prima volta del 15%, tenuto conto della limitazione nella qualità e nella destinazione dell’edilizia realizzabile, e una seconda volta del 25%, ai sensi dell’art. 37, comma 1 T.u.e., posto che l’espropriazione era dipesa non dalla necessità di realizzare un qualsiasi interesse pubblico ma dal fine di mettere in atto interventi di riforma economico-sociale. Avverso la decisione, non notificata, il G. ha proposto ricorso articolato in tre motivi.

Il comune di Venezia ha replicato con controricorso, nel quale ha proposto un motivo di ricorso incidentale.

Entrambe le parti hanno depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo del ricorso principale il G., in relazione alla ricostruzione del valore del bene espropriato, denunzia la violazione e falsa applicazione di svariate previsioni di legge (L. n. 2359 del 1865, art. 39, del D.L. n. 333 del 1992, art. 5-bis conv. in L. n. 359 del 1992, art. 32, comma 1 T.u.e., art. 1 del protocollo addizionale della Cedu, della L. n. 848 del 1955, art. 2) e l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatto controverso. Censura la sentenza per aver dapprima quantificato il valore venale tenendo conto dell’indice di edificabilità territoriale determinato dalle schede allegate alle n.t.a. al p.e.e.p. e poi abbattuto tale valore del 15 %, pervenendo così alla cifra di Euro 190,00 al mq per il fatto che il terreno sarebbe stato destinato a edilizia economica e popolare anzichè all’edilizia residenziale privata. Sostiene che dell’indice territoriale stabilito dal p.e.e.p. si era già tenuto conto al fine di determinare il valore venale in euro 225 al mq, donde la riduzione del 15 % non avrebbe potuto trovare giustificazione.

Col secondo motivo il G., deducendo la violazione e falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 39, dell’art. 37 T.u.e. e della L. n. 244 del 2007, art. 2, art. 57 T.u.e. e art. 1 del protocollo addizionale prima citato, censura la sentenza per aver considerato applicabile alla fattispecie le citate norme del T.u.e. nonostante l’anteriorità della dichiarazione di pubblica utilità dei terreni oggetto della procedura di esproprio.

Infine col terzo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., oltre che il vizio di motivazione, in relazione al capo della sentenza afferente la parziale compensazione delle spese processuali.- A sua volta il comune di Venezia, nell’unico motivo del ricorso incidentale, lamenta la violazione dell’art. 37 T.u.e. e il vizio di omessa o insufficiente motivazione per avere la sentenza determinato l’indennità, al lordo del disposto abbattimento del 25 %, senza considerare i rilievi svolti dall’ente in ordine al valore dell’area ablata, stabiliti in somma di Euro 190,00 al mq senza alcun comparativo e senza indicazione di fonti di riferimento.

3. – I primi due motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente perchè connessi.

I motivi sono fondati.

4. – E’ erronea la statuizione della corte d’appello di Venezia in ordine alla ritenuta applicabilità delle norme del T.u.e. al caso di specie come conseguenza della richiamata decisione n. 348 del 2007 della corte costituzionale. Difatti è pacifico, in base a quanto si evince, che la dichiarazione di pubblica utilità era stata adottata anteriormente al 30-6-2003.

A seguito della citata declaratoria, che ha attinto il criterio di indennizzo di cui al D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 1992, n. 359, il ius superveniens costituito dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89, lett. a), si applica retroattivamente per i soli procedimenti espropriativi in corso siccome soggetti al T.u.e. (sul cui testo la norma è intervenuta), e non anche per i giudizi in corso.

Come affermato, dapprima, dalle sezioni unite (v. Sez. un. n. 5265-08) e, poi, costantemente, dalla giurisprudenza di questa sezione (per tutte Sez. 1^ n. 8445-12), l’ambito applicativo della norma richiamata dalla corte veneta non può andar disgiunto dall’ambito delle procedure espropriative alle quali a sua volta si applica il T.u.e., ovverosia quelle in cui – art. 57 T.u.e. – la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta a partire dal 30-6-2003.

Nelle procedure instaurate anteriormente, e soggette al regime pregresso, viene sempre in rilievo, dopo la citata declaratoria di incostituzionalità, la sola L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39, e va, quindi, fatto riferimento al valore di mercato del bene ablato.

5. – Oltre che per il citato errore di diritto, la sentenza è carente anche in relazione alle modalità ricostruttive del valore dei beni soggetti all’esproprio. Essa ha richiamato la regola enunciata da questa corte in ordine alla non necessaria equivalenza dei terreni compresi nell’ambito di uno stesso p.e.e.p., ma di tale regola ha fatto un’applicazione arbitraria e avulsa dal principio, avendo genericamente provveduto a un abbattimento percentuale (15%) del valore desumibile dall’indice zonale di edificabilità.

La duplice ragione posta a base di simile abbattimento è palesemente incongrua, essendo stata associata all’esistenza del vincolo conformativo che era stato già considerato nella determinazione dell’indice detto, e alla classificazione urbanistica suscettibile di costituire “una limitazione nella qualità e destinazione dell’edilizia realizzabile, con condizionamento sul mercato del valore dei futuri edifici e delle relative aree di sedime”.

Viceversa questa corte ha affermato che ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione di suoli destinati all’attuazione di programma di edilizia economica e popolare, di cui va ritenuta, per il semplice fatto del loro inserimento nel p.e.e.p., il carattere edificabile, occorre tener conto dell’indice medio di fabbricabilità del piano, in rapporto alla superficie volta per volta espropriata (v. ex aliis Sez. 1^ n. 104307). L’inclusione di un’area nel piano di zona per l’edilizia economica e popolare implica l’acquisizione del carattere di edificabilità a prescindere dall’essere l’area destinata a usi che non comportano specifica realizzazione di opere edilizie (verde pubblico, viabilità di piano regolatore generale).

E’ vero che (come affermato da Sez. 1^ n. 23584-10 citata dal giudice a quo) ciò non significa che tutti i terreni compresi nell’ambito del piano debbano avere eguale valore di mercato, ma ciò in quanto l’effettiva potenzialità edificatoria va da un minimo (tendente a zero) a un massimo, con una gamma di situazioni intermedie su cui incide in misura determinante l’edificabilità effettiva, quale attitudine del suolo a essere sfruttato e concretamente destinato a fini edificatori (in base ai vari fattori costituiti dalla centralità, ubicazione, consistenza, vicinanza a strutture pubbliche, volumetria, ecc.).

Del tutto irrilevante è invece discorrere di presunte limitazioni alla qualità e alla destinazione dell’edilizia realizzabile, siccome pubblica anzichè residenziale privata.

Motivare un abbattimento percentuale del valore di mercato correlabile all’effettiva potenzialità edificatoria con presunti (e assertori) condizionamenti del valore dei futuri edifici realizzabili è del tutto illogico e completamente al di fuori del perimetro ricostruttivo del valore associabile alla potenzialità edificatoria dei terreni ablati.

6. – Egualmente fondato è il ricorso incidentale, sul versante questa volta del vizio di insufficiente motivazione.

Il giudice di merito era tenuto ad accertare il valore a mq del bene espropriato.

La determinazione di tale valore è stata motivata con un generico rinvio alla ragionevolezza di una non meglio precisata indicazione, nella c.t.u., di “valori di mercato oggettivamente riferibili (..) a quella certa area p.e.e.p.”. Il che è apodittico a misura dell’omessa indicazione dei dati di riferimento (comparativi) presi a parametro.

7. – In conclusione va accolto il ricorso principale in relazione ai primi due motivi e va accolto altresì il ricorso incidentale.

La sentenza deve essere cassata con rinvio alla medesima corte d’appello di Venezia, diversa sezione, la quale si uniformerà ai principi di diritto esposti, in coerenza con i quali provvederà a determinare secondo il criterio dettato dalla L. n. 2359 del 1865, art. 39 il valore di mercato dei beni espropriati.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

PQM

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso principale, assorbito il terzo; accoglie il ricorso incidentale; cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello di Venezia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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