Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26192 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 18/10/2018, (ud. 14/06/2018, dep. 18/10/2018), n.26192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20637-2011 proposto da:

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. CESARE

n.21, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MALATESTA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

AGENZIA ENTRATE UFFICIO LATINA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 32/2011 della COMM.TRIB.REG. SEZ.DIST. di

LATINA, depositata il 07/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2018 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO, il quale ha concluso per il rigetto del

ricorso;

udito l’Avvocato dello Stato ALFONSO PELUSO, per la controricorrente,

il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In data 17.5.04 l’Agenzia delle Entrate, ufficio di Latina, notificava al ricorrente un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2000 contestando maggiori ricavi per scontrini fiscali non emessi a fronte di cessione di merce.

Il contribuente impugnava detto avviso di accertamento allegando che si trattava di incassi con carte di credito riscontrati con accredito in conto corrente.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso. Interponeva appello l’ufficio e la Commissione Tributaria Regionale, con sentenza n. 32/40/2011, accoglieva il gravame osservando che il giudice di primo grado aveva annullato l’avviso di accertamento sul presupposto che l’Agenzia delle Entrate non avesse prodotto in giudizio il presupposto processo verbale di constatazione, in tal modo omettendo di fornire la prova della pretesa impositiva, mentre il ricorrente aveva lamentato soltanto la nullità dell’accertamento perchè emesso sulla base di un atto illegittimo, ed in particolare

dell’autorizzazione della Procura di Latina all’accesso presso il domicilio del contribuente.

Inoltre, la Commissione Tributaria Regionale riteneva che dagli atti (in particolare, dalla nota n. 3823 del 14.6.2000 prodotta dall’ufficio) emergesse che il ricorrente era sistematicamente a credito di imposta e che lo stesso avesse dichiarato un reddito di cento milioni a fronte di un volume di affari di 2,5 miliardi, senza documentare in nessun modo il reddito dichiarato.

Interpone ricorso per la cassazione di detta sentenza il contribuente affidandosi a sei motivi. Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Il ricorso è stato chiamato all’udienza pubblica del 20.1.2017 ed in quel contesto è stato rinviato a nuovo ruolo per verificare la regolarità dell’istanza di definizione della lite pendente presentata dal contribuente.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. In allegato alla propria, il ricorrente ha depositato la documentazione comprovante la presentazione dell’istanza di definizione della lite pendente e il relativo pagamento. L’Ufficio, da parte sua, ha eccepito che detta definizione si riferirebbe ad un diverso avviso di accertamento, relativo ad altra annualità d’imposta.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Prima di esaminare i motivi del ricorso, va affrontata la questione relativa alla riferibilità dell’istanza di definizione della lite pendente presentata dal ricorrente all’avviso di accertamento oggetto del presente ricorso.

In proposito, si osserva che dalla motivazione della sentenza impugnata si evince che la stessa si riferisce all’impugnazione dell’avviso di accertamento n. RC4010500329 notificato al ricorrente il 12.7.2004 e relativo all’anno d’imposta 2000 (cfr. pag. 2), mentre nell’epigrafe viene indicato l’anno d’imposta 1999 (cfr. pag. 1). La Corte ritiene che il riferimento all’anno 1999 contenuto nella prima pagina della decisione impugnata sia frutto di mero errore materiale, dovendosi ritenere corretta la descrizione dell’atto impugnato contenuta nella motivazione, completa di numero, anno di riferimento e data di notificazione.

L’istanza di definizione della lite pendente prodotta dal ricorrente fa riferimento all’avviso di accertamento n.RC4010500329 relativo all’anno d’imposta 2000 e dunque al medesimo atto oggetto della decisione impugnata.

Va di conseguenza respinta l’eccezione sollevata in memoria dall’Agenzia delle Entrate e disposta l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Le spese del grado sono compensate per intero tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensa le spese del grado.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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