Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26191 del 22/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 26191 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

equa riparazione

SENTENZA
sentenza con motivazione
semplificata

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro

tempore,

pro

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale

dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei
Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

– ricorrente contro
CHIRICO Maria;

– intimata avverso il decreto della Corte d’appello di Roma depositato
il 7 luglio 2011.

Data pubblicazione: 22/11/2013

Udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 4 ottobre 2013 dal Consigliere relatore Dott.
Stefano Petitti;
sentito il P.M.,

in persona del Sostituto Procuratore

l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto

che, con ricorso depositato il 24 settembre

2009 presso la Corte d’appello di Roma, Chirico Maria ha
chiesto la condanna del Ministero della giustizia al
pagamento dell’indennizzo per la irragionevole durata di un
giudizio iniziato nel 1989 e cessato il 7 ottobre 2008,
data della interruzione del processo poi non riassunto;
che l’adita Corte d’appello ha innanzitutto disatteso
l’eccezione di inammissibilità della domanda per tardività
del ricorso, formulata dalla difesa erariale sul rilievo
che si sarebbe dovuto avere riguardo alla data della
interruzione del processo non riassunto;
che in proposito la Corte d’appello ha invece ritenuto
che dovesse farsi riferimento allo spirare del termine per
la riassunzione;
che, quanto al merito della pretesa, la Corte
d’appello, dopo aver rilevato che il giudizio presupposto
aveva avuto una durata di anni diciannove e due mesi, ha
ritenuto che la durata ragionevole dovesse essere stimata
in tre anni ed ha quindi liquidato, per l’accertata

Generale Dott. Ignazio Patrone, che ha concluso per

irragionevole durata di sedici ani e due mesi la somma di
16.200,00 euro, pari a 1.000,00 euro per anno di ritardo,
oltre agli interessi legali dalla domanda e alle spese
legali;

per la cassazione di questo decreto, affidato a cinque
motivi;
che l’intimata non ha svolto attività difensiva.
Considerato

che il collegio ha deliberato l’adozione

della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
che con il primo motivo di ricorso, il Ministero
ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 4 della legge n. 89 del 2001, dolendosi del fatto
che la Corte non abbia accolto l’eccezione di
inammissibilità per tardività della domanda, atteso che,
non essendo il giudizio presupposto stato riassunto dopo la
dichiarazione di interruzione dello stesso, l’effetto
estintivo doveva ritenersi verificato alla data della
dichiarazione dell’evento interruttivo, non potendo
risultare utile il lasso di tempo trascorso per la
possibile riassunzione che poi non vi è stata;
che, nella specie, essendo stato il procedimento
presupposto dichiarato interrotto il 7 ottobre 2008, il
termine di decadenza di cui all’art. 4 della legge n. 89

che il Ministero della giustizia ha proposto ricorso

del 2001 avrebbe dovuto iniziare a decorrere da tale data,
sicché alla data di deposito del ricorso per equa
riparazione (24 settembre 2009) il termine stesso era
ormai spirato;

denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2
della legge n. 89 del 2001, evidenziando come la Corte
d’appello abbia errato nel ritenere applicabile il termine
ordinario di tre anni per determinare la ragionevole durata
del giudizio presupposto, atteso che questo era un giudizio
di complessità senz’altro superiore alla media, per la
pluralità sia delle parti che delle pretese azionate, oltre
che per la particolarità del giudizio (divisione
ereditaria) e dell’andamento del procedimento, nel corso
del quale erano state emesse alcune (quattro) sentenze
parziali e vi erano state svariate vicende interruttive ed
erano stati espletati numerosi accertamenti tecnici, che
avevano interessato beni immobili ubicati in località
diverse;
che, secondo il Ministero, il termine ragionevole,
stante la rilevata complessità, avrebbe dovuto essere
individuato in sette anni;
che con il terzo motivo l’amministrazione ricorrente
deduce vizio di motivazione in ordine alla addebitabilità
ad essa dell’intera durata del processo, detratti i tre ani

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che con il secondo motivo il Ministero ricorrente

ritenuti ragionevoli, osservando che in proposito il
decreto risulta del tutto privo di valutazione quanto al
comportamento delle parti, che avevano sollecitato numerosi
rinvii, e la sostanziale inattività che aveva

che, detratto il diverso lasso di tempo di durata
ragionevole nonché il detto quadriennio e un anno per i
rinvii sollecitati dalle parti, la durata irragionevole
avrebbe dovuto essere determinata in sette anni circa;
che con il quarto motivo il Ministero deduce ulteriore
vizio di motivazione, sia perché, in presenza di tutta una
serie considerevole di indici nel senso della complessità
della causa presupposta, la Corte d’appello la ha invece
ritenuta di complessità ordinaria, sia perché la medesima
Corte ha adottato l’ordinario criterio di liquidazione,
parametrato su 750,00 euro per i primi tre anni di ritardo
e di 1.000,00 euro per ciascuno degli anni successivi;
con il quinto motivo il Ministero denuncia violazione
e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e
dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001, dolendosi del fatto
che la Corte d’appello abbia riconosciuto gli interessi
dalla domanda pur in mancanza di esplicita domanda in tal
senso;
che deve preliminarmente essere disattesa la richiesta
di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per

caratterizzato il quadriennio iniziale;

violazione dell’art. 366 cod. proc. civ., formulata dalla
Procura generale sul rilievo che il ricorso è stato
confezionato con la tecnica della spillatura;
che, in contrario, è sufficiente rilevare che il

non si risolve nella mera spillatura di tutti gli atti del
giudizio presupposto, ma si articola nella ricostruzione
della vicenda processuale, nell’inserimento del testo del
decreto impugnato e nella esposizione di singoli motivi di
censura calibrati sulle questioni esaminate nel decreto
impugnato, sicché deve ritenersi che il ricorso stesso
superi il preliminare vaglio di ammissibilità formale;
che, venendo al merito, il primo motivo è infondato,
atteso che prima che sia decorso il termine stabilito
dall’art. 303 cod. proc. civ., il processo, potendo essere
riassunto, deve essere considerato in istato di pendenza
(Cass. n. 6185 del 2010), sicché la mera dichiarazione di
interruzione non è idonea a determinare il decorso del
termine semestrale di proposizione della domanda di equa
riparazione, verificandosi tale effetto solo a seguito
della scadenza del termine stabilito per la riassunzione
(nella specie, sei mesi, trattandosi di giudizio
presupposto iniziato prima del 4 luglio 2009);

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ricorso presenta una tecnica di redazione complessa, che

che il secondo e il terzo motivo di ricorso,
suscettibili di esame congiunto per evidenti ragioni di
connessione, sono fondati;
che invero l’amministrazione ricorrente ha indicato una

presupposto, protrattosi per oltre venti anni in primo
grado, che ne evidenziano, da un lato, una complessità
diversificata, quanto all’oggetto, rispetto a quella delle
ordinarie cause di cognizione, suscettibili di essere
definite in tre anni; dall’altro, uno sviluppo
particolarmente articolato, essendo stata necessaria
l’adozione di alcune sentenze non definitive ed essendosi
verificati alcuni eventi interruttivi;
che tali circostanze erano tutte risultanti dallo
stesso ricorso introduttivo proposto dalla Chirico e
tuttavia alle stesse il decreto impugnato non fa alcun
riferimento, essendosi limitato ad indicare la durata
complessiva e a detrarre da questa la durata ritenuta
ragionevole di tre anni;
che sussiste,

dunque,

il denunciato vizio di

motivazione;
che l’accoglimento del secondo e del terzo motivo
comportano l’assorbimento del quarto, concernente la
liquidazione dell’indennizzo, e del quinto, concernente la
corresponsione degli interessi, dovendo su tali aspetti la

serie di circostanze inerenti lo svolgimento del giudizio

Corte d’appello pronunciarsi all’esito del rinnovato esame
della ragionevole durata del giudizio presupposto;
che, pertanto, rigettato il primo motivo di ricorso,
accolti il secondo e il terzo, assorbiti il quarto e il

rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Roma, in
diversa composizione;
che al giudice di rinvio è demandata altresì la
regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie
il secondo e il terzo, assorbiti il quarto e il quinto;
cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del
giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in
diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Sesta Sezione Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione,
il 4 ottobre 2013.

quinto, il decreto impugnato deve essere cassato, con

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