Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26191 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. III, 17/11/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 17/11/2020), n.26191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 28408/2018 R.G. proposto da:

A.L., A.M., da considerarsi, in difetto di

elezione di domicilio in Roma, per legge ivi domiciliati presso la

Cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato ANDREA IANNICELLI;

– ricorrenti –

contro

ALLIANZ SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato

GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ANTONIO SPADAFORA;

– controricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona del Procuratore pro tempore, da

considerarsi, in difetto di elezione di domicilio in Roma, per legge

ivi domiciliati presso la Cancelleria della CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato RICCARDO FERRI;

– controricorrente –

contro

CSM ITALIA SRL, in persona dei Procuratori pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZALE ROBERTO ARDIGO’ 42, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO BRAGAGLIA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIULIANO VOTTA;

– controricorrente –

contro

D.C.C., M.E., L.R.,

MU.CA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3524/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 02/08/2017;

udita la relazione svolta alla pubblica udienza del di 08/10/2020 dal

Presidente Dott. Franco DE STEFANO;

uditi gli avvocati Andrea IANNICELLI, Maria AVERSA per delega degli

avvocati Giorgio ed Antonio Spadafora, nonchè Giuliano VOTTA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. NARDECCHIA Giovanni Battista, il quale ha concluso

chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L. e A.M. ricorrono, con atto spedito per la notifica dal 28/09/2018 ed articolato su di un unitario motivo, per la cassazione della sentenza con cui, per quel che qui ancora rileva, la Corte d’appello di Napoli ha tra l’altro, in accoglimento dell’appello proposto da Allianz spa contro la sentenza del Tribunale di quel capoluogo, non solo riconosciuto un loro, pur modesto (in quanto limitato al 5%), concorso colposo nella causazione del sinistro stradale del (OMISSIS) dal quale – in uno ad altri soggetti coinvolti – avevano riportato serie conseguenze, ma pure riliquidato in minus l’importo del risarcimento oggetto della condanna da loro conseguita in primo grado nei confronti della RAS – Riunione Adriatica di Sicurtà e di D.C.C. (proprietario del veicolo investitore Alfa 33 tg. (OMISSIS)) in solido.

2. In particolare, come già riferito nell’ordinanza interlocutoria 04/02/2020, n. 2569, di questa Corte:

– il (OMISSIS), alle ore 23.30 circa, A.L., mentre percorreva con l’autovettura Volkswagen Golf (di proprietà della Braims SpA, oggi CSM Italia srl, assicurata per la RcA con la RAS Ass.ni SpA, ora Allianz SpA) la (OMISSIS) con a bordo il fratello A.M., fu costretto, per il cedimento di una ruota, ad arrestarsi sul margine destro della strada, rasente al muro di contenimento; pochi istanti dopo sopraggiunse da tergo l’autovettura Y 10 condotta da L.E., con a bordo D.D., che si fermò per prestare soccorso, azionando anche le quattro luci di posizione; successivamente, mentre tutti erano fuori dalle auto e sostavano tra le due vetture, sopraggiunse a velocità eccessiva l’Alfa Romeo 33 (condotta dal proprietario D.C.C. e con a bordo Mu.Ca., anch’essa assicurata con la RAS Ass.ni SpA), che, dopo avere sbandato verso dx, investì mezzi e persone, determinando lesioni ai fratelli A., al D. ed alla Mu. nonchè il decesso di L.E.;

– tutti i danneggiati proposero domande risarcitorie con distinti giudizi presso il Tribunale di Napoli; con sentenza 11660/13 del 322/10-2013 l’adito tribunale dichiarò responsabile esclusivo del sinistro D.C.C. e, per l’effetto, lo condannò, in solido con la RAS, al pagamento in favore di A.M. della somma di Euro 162.853,08 – oltre interessi – e, in favore di A.L., della somma di Euro 404.987,50, oltre interessi;

– con sentenza 35240/2017 del 2-8-2017 la Corte d’Appello di Napoli ha attribuito una quota di responsabilità anche ad L.E. (15%), D.D. (5%) ed ai fratelli A. (5% ciascuno) ed ha proceduto a nuova liquidazione del danno biologico subito da A.M. (Euro 94.154,00) e A.L. (Euro 291.150,60).

3. Degli intimati resistono con separati controricorsi la Allianz spa, la Generali Italia spa e la CSM Italia spa; proposta dapprima la definizione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380-bis c.p.c., con la richiamata ordinanza interlocutoria è disposta invece la trattazione alla pubblica udienza: e, questa fissata per il giorno 08/10/2020, la controricorrente Allianz deposita memoria ed i ricorrenti fanno pervenire la propria a mezzo posta elettronica certificata, poi depositandone copia in formato analogico soltanto una volta elasso il termine di cinque giorni prima dell’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, non può dirsi rituale la produzione della memoria dei ricorrenti: non quella a mezzo posta elettronica certificata, essendo notorio che il processo civile telematico non è ancora attivo nel giudizio di legittimità e neppure constando normative di rango anche solo secondario che in via eccezionale o derogatoria autorizzino, alla data in cui il deposito è avvenuto, tale forma altrimenti irrituale; non l’altra, depositata fuori termine. Ne consegue che la medesima va qualificata inammissibile e nulla di quanto in essa contenuto può neppure essere preso in considerazione (sulle conseguenze dell’irrituale presentazione della memoria, come nel caso della sua spedizione a mezzo posta, per tutte: Cass. ord. 28/02/2020, n. 5463; Cass. ord. 27/11/2019, n. 31041; Cass. sez. U. 18/07/2019, n. 19370; Cass. 10/04/2018, n. 8835; Cass. 19/04/2016, n. 7704).

2. Del resto, per giurisprudenza a dir poco consolidata (da ultimo, v. Cass. Sez. U. ord. 09/03/2020, n. 6691), le memorie concesse alle parti per l’udienza pubblica di discussione dall’art. 378 c.p.c. o per l’adunanza camerale di sesta sezione e di sezione ordinaria, rispettivamente dagli artt. 380-bis e 380-bis.1 c.p.c., non possono svolgere, con le argomentazioni o le difese ivi contenute, funzione diversa od ulteriore rispetto alla mera chiarificazione od illustrazione degli argomenti e delle ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente – e non invece inammissibilmente – enunciati nel ricorso, sicchè esse non possono mai integrarli (sulla memoria per l’udienza di discussione: Cass. 29/03/2006, n. 7237), nè validamente emendare le eventuali lacune ivi esistenti: le quali restano dunque insanabili.

3. Ora, l’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso esime dalla verifica della ritualità dell’instaurazione del contraddittorio in questa sede nei confronti del litisconsorte necessario D.C.C., poichè l’integrazione o la rinnovazione imposta dall’eventuale carenza o nullità della notificazione del ricorso a tale intimato sarebbe, nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo, contraria all’esigenza di definire con immediatezza il procedimento, trattandosi di attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio (dopo la prima pronuncia in tal senso di Cass. Sez. U. ord. 22/03/2010, n. 6826, giurisprudenza costante; tra molte: Cass. Sez. U. 22/12/2015, n. 25772; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass. ord. 21/05/2018, n. 12515; Cass. ord. 17/06/2019, n. 16141).

4. Va, al riguardo, esaminata la preliminare eccezione di difetto di autosufficienza: ed essa, se del caso riferita alla violazione dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 o 6 è fondata.

5. Ed invero i ricorrenti si dolgono in ricorso, con mezzo di censura genericamente rubricato “nullità della sentenza a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, di una ultrapetizione in appello per riduzione, non richiesta a quel giudice, delle somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale, avendo la corte di merito, dopo avere accolto il gravame dell’assicuratrice R.c.A. in punto di riconoscimento di un concorso di colpa di essi odierni ricorrenti (ed appellanti incidentali sul danno patrimoniale, sul punto restati però soccombenti), ritenuto che occorresse “liquidare all’attualità il danno biologico subito da A.L…. e dal trasportato A.M.”.

6. Al riguardo, essi (pag. 7 e seguente del ricorso) riassumono sommariamente il contenuto dell’atto di appello di Allianz e ne illustrano le conclusioni; ma, dal canto loro:

– la controricorrente Allianz (pag. 9 del controricorso) invoca Cass. 9559/17 a sostegno della necessità di riportare in ricorso la parte argomentativa dell’atto di appello relativa alla liquidazione del danno, sicchè, assumendo che con l’appello il danno non patrimoniale sarebbe stato impugnato dall’appellante principale se non relativamente al calcolo degli interessi e della quota di responsabilità da attribuire agli stessi A. nella produzione del fatto dannoso, i ricorrenti sarebbero stati onerati di trascrivere precisamente sia la parte dell’appello relativa alla contestazione del danno o della sua quantificazione, sia le testuali conclusioni di quello e quelle definitive, oltre al contenuto degli appelli incidentali; ancora, sostiene di aver comunque richiesto di rifare completamente i conteggi con riguardo ai residui crediti degli A. e, ad ogni buon conto, deduce la correttezza di una riliquidazione pure ufficiosa, questa dovendosi qualificare questione direttamente connessa a quelle rese oggetto specifico di gravame;

– la controricorrente Generali spa deduce che in atto di appello vi fosse doglianza sull’eccessività complessiva di quanto liquidato;

– pure la controricorrente CSM Italia sottolinea avere la Allianz richiesto comunque un completo ricalcolo del residuo credito e della residua esposizione nei confronti anche degli A..

7. La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che, in tema di ricorso per cassazione, l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone l’ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (da ultimo: Cass. ord. 25/09/2019, n. 23834; in precedenza, tra molte: Cass. ord. 13/04/2017, n. 9559, non massimata sul punto, ma richiamata dalla controricorrente, ove ampi riferimenti; Cass. 10/11/2011, n. 23420); sicchè, per verificare il rispetto del principio tantum devolutum quantum appellatum, è necessario, in ossequio ai principi di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, i passi degli atti del giudizio di merito con i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio (Cass. 08/06/2016, n. 11738).

8. Per quanto sopra detto, i ricorrenti non hanno assolto tale onere, poichè non è certo sufficiente, a negare che la questione sia stata posta nell’atto di appello, riportarne le sole conclusioni o solo pochi e non significativi stralci, anzichè la parte argomentativa nel suo complesso, dal cui tenore delle contestazioni alla sentenza di primo grado ricavare l’esatto ambito di quanto era stato devoluto al giudice di appello.

9. Non ha questa Corte, pertanto, altra scelta che dichiarare il ricorso inammissibile, con condanna solidale – per il pari interesse in causa – dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuna controricorrente, in relazione alla concreta attività processuale svolta da ognuna.

10. Infine, poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento delle spese, liquidate:

– in favore di Allianz spa, in Euro 3.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge;

– in favore di Generali Italia spa, in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge;

– in favore di CSM Italia spa, in Euro 3.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA