Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26191 del 06/12/2011

Cassazione civile sez. III, 06/12/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 06/12/2011), n.26191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.M.G. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DE’ SS. QUATTRO 56, presso lo studio

dell’avvocato LOSARDO RAFFAELE, che la rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

V.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato PETRETTI

ALESSIO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4884/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/11/2005, R.G.N. 5022/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato RAFFAELE LOSARDO;

udito l’Avvocato ALESSIO PETRETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, in

subordine il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 14 novembre 2005 la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione del locale Tribunale del 2003, condannava l’ing. V.E. al pagamento della somma di Euro 5.000,00 (così riducendo l’importo di Euro 35.000,00 originariamente riconosciuto dal primo giudice) a titolo di risarcimento del danno morale cagionato all’arch. P. per la attività diffamatoria posta in essere dal V., in relazione ad una consulenza tecnica di ufficio, che riguardava illeciti di natura edilizia, resi nell’ambito di un procedimento civile innanzi alla Pretura di Bracciano svoltasi nell’anno 1994.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’arch.

P. con quattro motivi. Resiste l’ing. V. con controricorso. Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- L’intero complesso argomentativo del ricorso va dalla censura alla liquidazione equitativa del danno (primo motivo); alla violazione degli artt. 1362 e 2909 c.c., per avere il giudice dell’appello disatteso il ed giudicato esterno ricavabile dal giudizio penale svoltosi a carico del V. (secondo motivo);

alla violazione degli artt. 2056 e 1226 c.c. (terzo motivo erroneamente indicato con il n. 4 nel ricorso); ai vizi di motivazione (quarto motivo erroneamente indicato con il n. 5 nel ricorso) in relazione al capo della sentenza che ha ritenuto non dovuto il danno patrimoniale. In realtà, pur se nella maggior parte il ricorso sembra strutturato intorno a presunte violazioni di legge, esso impinge direttamente nel merito del convincimento espresso dal giudice dell’appello, per cui alla luce dell’orientamento costante di questa Corte (Cass. n. 8953/06; Cass. n. 17395/07) e che va ribadito, essendo tale convincimento confortato da motivazione logica e del tutto priva di vizi, se ne deve dedurre che l’apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell’altrui reputazione costituisce accertamento in fatto, riservato, in questo caso, al giudice del merito.

Peraltro, le censure in merito alla determinazione equitativa del danno, di cui trattano, sebbene sotto diversi profili il primo e il terzo motivo, vanno disattese.

Infatti, tale determinazione è stata correttamente effettuata in riferimento alla limitata divulgazione dello scritto del V., alla circostanza che il relativo procedimento penale alla fine si è concluso con la dichiarata prescrizione per cui il suo disvalore non è stato nel concreto propagato e, quindi, il giudice dell’appello, attenendosi alla valutazione analitica degli elementi processuali, non ha potuto che emettere la decisione ora contestata, insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 6519/04).

E ciò dovendosi precisare che in tema di fatto illecito costituente reato il danno morale non è di per sè in re ipsa (Cass. n. 8421/11;

Cass. n. 10527/11) come è stato ritenuto in tal senso, nel caso in esame.

Quindi i due motivi (il primo e il terzo) vanno disattesi.

2.- Nè rileva il c.d. giudicato esterno in quanto quel giudicato ha valore solo per l’an ed è noto che il giudice civile è pur sempre libero di determinare il quantum. Di qui il rigetto del secondo motivo.

3.- Infine, il quarto motivo non coglie nel segno.

Infatti, contrariamente a quanto assume la ricorrente, non si rinviene alcuno dei vizi di motivazione denunciati, in quanto il giudice dell’appello ha ampiamente motivato sulla esclusione del nesso eziologico ai fini del disconoscimento del danno patrimoniale anche esaminando le prove dedotte dalla P., che non ha ritenuto idonee a dimostrare la prova dei guadagni nel periodo precedente e in quello successivo ai fatti di causa e, quindi, a riconoscere il danno richiesto.

Conclusivamente il ricorso va respinto e le spese, che seguono la soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 ottobre del 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

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