Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26190 del 27/09/2021

Cassazione civile sez. I, 27/09/2021, (ud. 01/06/2021, dep. 27/09/2021), n.26190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24003/2020 proposto da:

R.M.H., elettivamente domiciliato in Piacenza, viale

Abbadia n. 8, presso lo studio dell’avv. A.M. Galimberti, che lo

rappresenta e difende, per procura in atti;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale Per il Riconoscimento Della Protezione

Internazionale Bologna, Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il

03/08/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/06/2021 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Bologna, con decreto del 3.8.2020, rigettava il ricorso proposto da R.M.H., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale.

2. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso R.M.H. prospettando quattro motivi di doglianza.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”, richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.

Nella procura predetta, pertanto, deve essere contenuta in modo esplicito – secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. U., 15177/2021) – l’indicazione della data che deve essere successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato ed il difensore può certificare, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente.

4. Nel caso di specie, la procura speciale conferita al difensore in calce al ricorso per cassazione indica soltanto la data di rilascio, ma non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che tale data fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, recando soltanto l’autenticazione della firma.

Il ricorso alla luce del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13 cit. per come interpretato dalle sezioni unite di questa Corte e’, pertanto, inammissibile, mentre la mancata costituzione dell’amministrazione impugnata esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 1 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2021

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