Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26190 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. I, 19/12/2016, (ud. 21/09/2016, dep.19/12/2016),  n. 26190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2782-2013 proposto da:

D.F., (c.f. (OMISSIS)), POLIMATICA S.R.L. (p.i.

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

POLIMATICA PROGETTI S.R.L. (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

ALBERICO II 33, presso l’avvocato ELIO LUDINI, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FEDERICO GIAIMO, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 88,

presso l’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che lo rappresenta e difende,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

M.L., S.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1362/2012 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 08/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2016 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato FEDERICO GIAIMO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato MARIA LETIZIA SPASARI, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p. 1. – D.F., Polimatica S.r.l. e Polimatica Progetti S.r.l., società delle quali, all’epoca dei fatti oggetto di lite, lo stesso D. era legale rappresentante, hanno promosso tre distinte cause civili dinanzi al Tribunale di Bologna, poi riunite, nei confronti del notaio G.A. nonchè di M.L. e S.G., lamentando che tale professionista avesse rogato per atto pubblico del (OMISSIS) un atto di cessione delle quote di una società in accomandita semplice da M. e S. ad un sedicente D.F., della cui identità personale il notaio aveva dichiarato di essere certo, e che invece si era spacciato per lui, avendo clonato la carta d’identità del vero D.F.. Quest’ultimo ha poi riferito di aver patito gravi pregiudizi in conseguenza della vicenda, dal momento che l’ignoto soggetto avvalsosi delle sue generalità aveva compiuto, attraverso la società acquistata da M. e S., una serie di atti, le cui conseguenze commerciali, finanziarie ed anche penali erano ricadute su di lui e sulle due società che egli rappresentava. Su tali premesse, D.F. ha chiesto dichiararsi che l’atto di cessione delle quote sociali era inesistente o nullo e condannarsi il notaio convenuto al risarcimento del danno, mentre le due società attrici hanno proposto la sola domanda risarcitoria.

p.2 – Nel contraddittorio con il G.A. e nella contumacia di M.L. e S.G., il Tribunale di Bologna, con sentenza del 9 settembre 2003, ha respinto le domande attrici.

p.3. – D.F., Polimatica S.r.l. e Polimatica Progetti S.r.l. hanno proposto appello al quale il G.A. ha resistito, mentre M.L. e S.G. sono nuovamente rimasti contumaci.

p. 4. – La Corte d’appello di Bologna, con sentenza dell’8 ottobre 2012, ha respinto l’impugnazione e regolato conseguentemente le spese di lite.5. – Per la cassazione della sentenza D.F., Polimatica S.r.l. e Polimatica Progetti S.r.l. hanno proposto ricorso affidato a tre motivi. G.A. ha resistito con controricorso illustrato da memoria. Gli altri intimati non hanno svolto attività in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.6. – Il ricorso contiene tre motivi.

p.6.1. – Il primo motivo è svolto da pagina 83 a pagina 90 del ricorso sotto la rubrica: “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3”. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe correttamente affermato una regola, quella secondo cui “la falsità dell’autentica di sottoscrizione attestata da un pubblico ufficiale può… essere oggetto solo di un procedimento per querela di falso”, tuttavia non applicabile al caso di specie, dal momento che esso D.F. non aveva agito in giudizio al fine di eliminare il valore probatorio dell’atto bensì essenzialmente allo scopo di “ottenere in primo luogo la cancellazione della registrazione dell’atto di cessione quote” nonchè il risarcimento del danno, sicchè non vi era necessità alcuna di proporre querela di falso atteso che l’intento non era quello di far venir meno l’atto in sè, ma soltanto gli effetti dannosi.D’altro canto la proposizione della querela di falso non sembrava necessaria giacchè dalle risultanze istruttorie acquisite nel giudizio risultava pacificamente la sostituzione di persona. Ed inoltre le due società attrici avevano formulato domande autonome ed indipendenti rispetto a quella di declaratoria di nullità-inesistenza dell’atto di cessione, sicchè in proposito la querela di falso non era in alcun modo necessaria.

p. 6.2. – Il secondo motivo è svolto da pagina 90 pagina 91 del ricorso sotto la rubrica: “Contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”. Sostiene il D. che la Corte d’appello, nell’affermare che la denuncia penale si fosse tradotta in archiviazione, aveva richiamato un provvedimento, quello prodotto al numero 7 dei documenti dell’appellante, diverso da quello effettivo.

p.6.3. – Il terzo motivo è svolto da pagina 91 a pagina 92 del ricorso sotto la rubrica: “Insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”. Si sostiene che la Corte d’appello, nel ritenere non provati i danni lamentati dagli appellanti ed il nesso di causalità tra essi e la condotta del notaio, non avrebbe “in alcun modo preso in considerazione i motivi formulati invece esplicitamente nell’atto d’appello 18/6/2004, specificamente individuati consistenti, non solo nella omissione di pronuncia sulla richiesta declaratoria di nullità o di inesistenza del contratto di cessione di quote, bensì anche nel mancato rispetto delle norme di legge circa la valutazione e valore delle prove, nonchè la mancata applicazione delle leggi in relazione al ragionamento seguito dal giudicante in merito agli accertamenti dell’identità personale dello pseudo ingegner D. attuati dal notaio”.

p. 7. – Il ricorso è inammissibile. L’inammissibilità discende dalle modalità di confezionamento.

Il ricorso è difatti così congegnato:-) dopo l’epigrafe si fa menzione dell’atto pubblico di cessione di quote, che è spillato da pagina 3 a pagina 6 del ricorso;-) da pagina 7 a pagina 8 del ricorso viene narrata la vicenda della sostituzione di persona;-) da pagina 9 a pagina 15 è spillato un atto di denuncia del D. concernente i fatti di causa;

-) a pagina 16 inizia la narrazione del giudizio di primo grado che consiste nella spillatura, da pagina 17 a pagina 21 della citazione introduttiva proposta dal D.; -) a pagina 22 si fa riferimento alla citazione da parte di Polimatica Progetti S.r.l. che è spillata da pagina 23 a pagina 27; -) a pagina 28 si fa riferimento alla citazione da parte di Polimatica S.r.l., che è spillata da pagina 29 a pagina 32; -) a pagina 33 è menzionata la riunione delle cause e la proposizione di una ulteriore denuncia penale nei confronti del notaio, spillata da pagina 34 a pagina 37 del ricorso; a pagina 38 si richiama la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, spillata da pagina 39 a pagina 40; -) a pagina 41 si richiama il provvedimento di archiviazione, spillato da pagina 42 a pagina 43; -) alle pagine 44-46 si fa riferimento allo svolgimento dell’istruttoria delle cause riunite, con la successiva spillatura dei verbali di causa contenenti le prove testimoniali da pagina 47 a pagina 59; -) alle pagine 60 e 61 vengono richiamate le conclusioni precisate e trascritto il dispositivo della sentenza di primo grado, della cui motivazione nulla viene detto; -) alle pagine 61-62 si fa riferimento all’introduzione del giudizio di appello, cui segue la spillatura dell’atto d’appello da pagina 63 a pagina 78; -) alle pagine 79-83 si fa menzione dello svolgimento del giudizio di appello e vengono trascritte le conclusioni ivi prese nonchè il dispositivo pronunciato dalla Corte di merito, senza alcun cenno alla motivazione della decisione adottata; -) a pagina 83 hanno inizio i motivi di cassazione in precedenza riassunti. Vale allora rammentare che questa Corte ha più volte ribadito il principio secondo cui la prescrizione contenuta nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, non può ritenersi osservata quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa della vicenda processuale, nè accenni all’oggetto della pretesa, limitandosi ad allegare, mediante “spillatura” al ricorso, l’intero ricorso di primo grado ed il testo integrale di tutti gli atti successivi, rendendo particolarmente indaginosa l’individuazione della materia del contendere e contravvenendo allo scopo della disposizione, preordinata ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura (Cass., Sez. Un., 17 luglio 2009, n. 16628; Cass. 23 giugno 2010, n. 15180 Cass. 16 marzo 2011, n. 6279; Cass. 25 settembre 2012, n. 16254; Cass. 24 luglio 2013, n. 18020; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2527). Ed invero, tale modo di confezionamento del ricorso per cassazione, secondo quanto risulta dalla massima poc’anzi trascritta, si pone in evidente violazione del precetto dettato dall’art. 366 c.p.c., il quale richiede l’esposizione “sommaria” dei fatti di causa, il che comporta che l’espositiva debba contenere il necessario e non il superfluo: e, pur volendo interpretare in una prospettiva massimamente elastica la formula contenuta nell’art. 366 citato, il requisito dell’esposizione sommaria non può certo dirsi soddisfatto laddove il ricorso, sia pur congegnato attraverso la giustapposizione di atti successivi, non sia almeno accompagnato da una sintesi riassuntiva, rispondente alla previsione normativa, tale da indurre a considerare la spillatura degli atti come un “di più” che non noccia alla validità del ricorso. Sintesi riassuntiva della quale, nel caso di specie, non v’è traccia. D’altro canto occorre ancora aggiungere che, se il ricorso risulta per un verso pletorico in ordine all’esposizione sommaria richiesta dall’art. 366 c.p.c., esso è per altro verso monco ed insufficiente, giacchè non dà conto nè della motivazione adottata dal Tribunale motivazione indispensabile al fine di scrutinare la sussistenza di un’ipotesi di “doppia conforme” ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., trattandosi di impugnazione rivolta contro sentenza pronunciata dopo il 10 settembre 2012 -, nè della motivazione adottata dalla Corte d’appello, stralci incompleti della quale sono trascritti esclusivamente nel corpo dei motivi, il che rende ostico individuare la ratio decidendi posta a sostegno della sentenza impugnata.

8. – Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra i ricorrenti e il G.. Nulla per le spese per il resto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore di G.A., delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate in complessivi Euro 7.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali e quant’altro dovuto per legge.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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