Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26190 del 06/12/2011

Cassazione civile sez. III, 06/12/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 06/12/2011), n.26190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) in persona dell’Avv.

B.M. e del Dott. Q.P., rispettivamente

Direttore e Vice Direttore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

AVEZZANA 31, presso lo studio dell’avvocato DE DOMINICIS TOMMASO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORDANO BRUNO M.

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato QUADRINO GIOVANNI giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 399/2005 del TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA

SEZIONE DISTACCATA DI TERRACINA, depositata il 12/12/2005, R.G.N.

280/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato TOMMASO DE DOMINICIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, in

subordine il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 12 dicembre 2005 il Tribunale di Latina, sez., Terracina, ha confermato la decisione del Giudice di Pace di Terracina, che , – accogliendo la domanda subordinata proposta dalla L. – dopo aver revocato il decreto ingiuntivo emesso-, sul rilievo che il contratto di assicurazione non era stato concluso tra le parti, aveva condannato la Alleanza assicurazioni a restituire alla signora L.A., che ne aveva fatto richiesta con ricorso per decreto ingiuntivo, la somma di L. 3.500.000 corrispondenti a quanto versato in contanti dalla stessa ad una collaboratrice della società di assicurazione (ispettrice di produzione Z.C.) a titolo di deposito cauzionale in relazione ad una proposta di polizza assicurativa.

Avverso tale decisione la Alleanza assicurazioni propone ricorso per cassazione sorretto da due motivi (artt. 1227 e 2049 e 1188 c.c.) oltre ad un terzo motivo relativo alle spese. Resiste con controricorso la L., la quale ribadisce la eccezione di carenza di procura sostanziale in capo all’avv. B. ed al dott. Q., in relazione al ricorso per cassazione (analoga questione risulta proposta già dinanzi al giudice di appello e da questi respinta sulla base della procura generale alle liti prodotta agli atti dal difensore della società avv. B.G.).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che il ricorso non necessita dei quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c., perchè la sentenza impugnata è anteriore al 2 marzo 2006.

Così come va rilevato sempre in via preliminare che, contrariamente all’assunto della resistente, la procura alle liti è pienamente valida per la forma e per il contenuto.

1.-Ciò premesso, e passando all’esame del ricorso, in punto di fatto va rilevato che L.A. ebbe a corrispondere a Z. C. la somma di L. 3.500.000 in virtù di una proposta di polizza sottoscritta il 7 gennaio 2001. La controversia, sia nei gradi di merito che in questa sede, si incentra sull’indebito pagamento di quella somma che fu versata dalla L. alla Z., che ne rilasciò quietanza ” in qualità di ispettrice di produzione operativa presso l’Agenzia generale di Terracina” (p. 3 sentenza impugnata).

La Compagnia non contesta che la Z. rivestisse tale carica, ma che la stessa abbia agito al di fuori delle sue mansioni e deduce nei primi due motivi (violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 e 2041 c.c.; omessa, contraddittoria, insufficiente motivazione su punto controverso e decisivo – primo motivo; violazione e falsa applicazione dell’art. 1188 c.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo e controverso – secondo motivo) – doglianze da esaminare congiuntamente per la loro interconnessione, che in realtà il versamento era stato effettuato senza l’osservanza di quanto previsto nella proposta, ovvero in contanti ire non tramite assegni bancari/circolari all’ordine di Alleanza e non trasferibili per cui la L. sarebbe incorsa in ipotesi di responsabilità ex art. 1188 c.c. e si configurerebbe un fatto colposo del creditore ex art. 1227 c.c., comma 2.

Pertanto, la L. avrebbe dovuto agire contro il soggetto terzo, estrinseco ad Alleanza.

2.-Osserva il Collegio, nel rispondere alle censure, che è sufficiente scorrere la motivazione della sentenza impugnata per rendersi conto che il giudice dell’appello ha preso atto di alcune circostanze non contestate, pur dovendosi precisare che la questione del concorso di colpa della L. non sembra essere stata oggetto di controversia nei precedenti gradi di giudizio.

Ha, infatti, osservato il Tribunale che il versamento della somma in contanti era pacifico (nel senso che non era stato contestato dalla Compagnia).

Questa, pertanto, doveva rispondere dell’operato dei propri collaboratori, ai sensi dell’art. 2049 c.c., essendo del tutto irrilevante la circostanza che la stessa L. avesse dichiarato di essere a conoscenza del fatto che, in tutti i casi in cui il pagamento del premio era di importo superiore a L. 3.500.000, il pagamento di esso doveva avvenire solo tramite assegno (bancario o circolare) non trasferibile intestato alla Alleanza assicurazioni.

Infatti, tale limitazione riguardava unicamente le ipotesi di pagamento del premio, mentre nel caso di specie il versamento era stato effettuato a titolo di deposito cauzionale (restituibile in caso di mancata accettazione della proposta di assicurazione).

In ogni caso, ha rilevato sotto un diverso profilo il Tribunale, dalla mancata applicazione della clausola non poteva farsi derivare l’effetto di escludere la ripetibilità delle somme versate.

Infatti, doveva trovare comunque applicazione il principio della apparenza del diritto con esclusione dell’art. 1188 c.c., l’art. 1189 c.c..

Pertanto, giustamente il primo giudice aveva affermato che il pagamento di una somma, peraltro quietanzata con la sottoscrizione della Z., a mani di una dipendente della società assicuratrice, tra l’altro nei locali della società, aveva ingenerato nella L. “la ragionevole convinzione che la stessa potesse ricevere le somme per conto della Alleanza, al di là delle clausole contrattuali che, tra l’altro, potevano non essere state lette o conosciute nel loro esatto significato”.

Poichè il contratto di assicurazione non era stato concluso il pagamento effettuato dalla L. risultava privo di titolo e doveva essere restituito dalla società, costituendo una ipotesi di indebito soggettivo.

Si tratta di una argomentazione appagante sotto ogni profilo sia in diritto che nella sua logicità, dovendosi, inoltre, affermare che anche nel presente ricorso, al di là di considerazioni in linea di principio e corredate da decisioni di questa Corte, che non valgono a scalfire i termini concreti della controversia, Alleanza non ha fornito alcuna prova di non avere ricevuto la somma nè vi allega alcun elemento anche indiziario in tal senso. Nè va mancato di sottolineare che l’avere da parte della Z. eventualmente esorbitato dai suoi poteri è qualcosa che interessa il rapporto interno tra di lei e la compagnia assicuratrice, ma certamente non può porre nel nulla il credito che la L. vantava non già nei confronti di un soggetto giuridico qualunque, ma di un soggetto qualificato, come aveva potuto constatare, usando l’ordinaria diligenza, dallo svolgimento di tutta la vicenda.

I primi due motivi vanno quindi respinti.

Il terzo motivo sul governo delle spese è inammissibile, perchè nel giudizio di appello Alleanza è rimasta totalmente soccombente.

Conclusivamente il ricorso va respinto e le spese che seguono la soccombenza vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

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