Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2619 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2019, (ud. 30/11/2018, dep. 30/01/2019), n.2619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22238/2012 R.G. proposto da:

Resinex Italy srl a socio unico, con gli avvocati Giancarlo Zoppini,

Giuseppe Russo Corvace, Giuseppe Pizzonia e domicilio eletto presso

lo studio del primo, in Roma, alla via della Scrofa, n. 57;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ed ivi domiciliata in via dei Portoghesi, n.

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la

Lombardia – Sezione staccata di Brescia, Sez. 67 n. 54/67/12

depositata in data 20/02/2012 e non notificata.

Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale De

Renzis Luisa che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 novembre

2018 dal Consigliere Dott. Fracanzani Marcello Maria.

Fatto

RILEVATO

che, su presupposto pvc redatto dalla Guardia di Finanza redigeva, l’Ufficio rideterminava il maggior reddito di impresa della contribuente, indicando come acquistate, ma non iscritte fra le rimanenze di magazzino, merci per il valore di Euro 430,606,00;

che la contribuente reagiva avanti il giudice di prossimità, sostenendo che le merci le erano pervenute ai primi del 2005, sicchè non potevano essere appostate nelle rimanenze al 31 dicembre 2004, ma lo erano state nel 2005;

che il primo grado era favorevole alla contribuente, ma l’Ufficio interponeva appello apprezzato dal giudice di secondo grado, ove riteneva la proprietà (ancorchè non la disponibilità) delle merci essere transitata nel 2004, donde l’obbligo di appostarle in quell’anno;

che insorge la contribuente proponendo due motivi di gravame; che resiste con puntuale controricorso l’Avvocatura generale dello Stato;

che in prossimità dell’udienza parte contribuente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che si controverte sul momento di passaggio della proprietà delle merci, acquistate da Resinex Distribute Centrum con sede in Belgio, da questa fatturate con documenti emessi tra il 1 ed il 18 dicembre 2004, e dalla stessa spedite entro quell’anno alla contribuente Resinex Italy srl, stipulando all’uopo polizza CIF (cost, insurrance and fright) a beneficio dell’acquirente italiana che le riceveva dunque nelle prime settimane del 2005;

che con il primo motivo si lamenta violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, commi 1 e 2, lett. a), in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

che, nello specifico, si contesta l‘esegesi resa dal giudice di appello circa il dovere di iscrivere a bilancio le poste attive o passive nell’anno di riferimento in cui avviene la consegna o la spedizione dei beni, a seconda delle specifiche condizioni contrattuali, ovvero – se differente o successivo – al momento traslativo della proprietà;

che non è in discussione il fatto che le merci siano state spedite dal Belgio entro i primi di dicembre 2004 e sbarcate al porto di Genova, in disponibilità dell’acquirente, nelle prime settimane del 2005;

che per orientamento pacifico di questa Corte la proprietà del carico si trasferisce al destinatario nel momento della consegna al vettore (Cass. civ. 3, 28/03/2008, n. 8063);

che la prefata clausola CIF non integra una fattispecie incidente sul momento determinativo del trasferimento della proprietà e non comporta lo spostamento convenzionale del luogo di consegna (cfr. Cass. S.U. 20/06/2007, n. 14299);

che, non di meno, anche altri elementi inducono a ritenere perfezionato il contratto e trasferita la proprietà nel dicembre 2004: la prefata clausola di spedizione CIF ha per beneficiario il destinatario come proprietario su cui grava il rischio della perdita della merce, donde la legittimazione a ricevere l’indennizzo assicurativo, soggetto che, nel caso all’esame, è la società contribuente; la spedizione libera il venditore nel momento di consegna allo spedizioniere, donde anche per questa via appare assolta l’obbligazione accessoria del consegnare, nulla più restando a carico del venditore; la fatturazione è avvenuta entro il 2004 e, usualmente, essa segue la stipula del contratto cioè la compravendita (consensuale) con relativo trasferimento della proprietà;

che, pertanto, in base agli argomenti offerti dalle parti non risulta violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, sicchè il primo motivo è infondato e va disatteso;

che, pertanto, in base agli argomenti offerti dalle parti non risulta violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, sicchè il primo motivo è infondato e va disatteso;

che con il secondo motivo si lamenta falsa applicazione del combinato disposto dell’art, 2423-bis c.c., n. 3 e D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 83 e 109, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

che, nella sostanza, si lamenta violata la correlazione costi-ricavi, per cui all’iscrizione delle merci nell’esercizio 2004 doveva corrispondere anche l’appostamento del relativo costo (a prescindere dall’effettivo pagamento) per lo stesso periodo di imposta, abbattendo proporzionalmente l’imponibile di quell’anno, circostanza non operata dall’Ufficio e non predicata dal giudice di secondo grado;

che è in facoltà della contribuente procedere a correzione della dichiarazione dei redditi (cfr. Cass. n. 6331/2008 e 1648/2013) sicchè nessuna violazione di legge può essere ascritta alla sentenza qui gravata sotto questo profilo, per cui anche il secondo motivo è infondato e va disatteso;

che, in conclusione il ricorso è infondato e dev’essere rigettato, le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;

che in sede di memoria la contribuente ha rappresentato articolata istanza di revisione delle sanzioni in forza di ius superveniens favorevole al contribuente, nel particolare il D.Lgs. 25 settembre 2015, n. 158, ha ridefinito la cornice edittale della sanzione per infedele dichiarazione Ires e Irap, il cui minimo è stato ridotto dal 100% al 90% dell’imposta dovuta o del mino credito spettante, nonchè ha introdotto specifiche disposizioni ove l’infedeltà dichiarativa consegua ad errore sull’imputazione a periodo di elementi reddituali, con riduzione di un terzo della sanzione amministrativa;

che, pertanto, occorre rinviare al giudice di merito affinchè accerti in fatto la sussistenza o meno dei requisiti per beneficiare delle più favorevoli disposizioni di legge introdotte medio tempore.

PQM

Decidendo il ricorso, ne rigetta i motivi e rinvia alla CTR per la rideterminazione delle sanzioni per lo ius superveniens e cui demanda la regolazione delle spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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