Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2619 del 05/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 2619 Anno 2014
Presidente: MASSERA MAURIZIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

SENTENZA

sul ricorso 10442-2008 proposto da:
QUEIROLO

DINO

QRLDNI23L05H183G,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso
lo studio dell’avvodato PETRETTI ALESSIO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
OUEIROLO SILVANO gius’ta delega ln atti;
– ricorr e nte –

2013

2408

contro

PASTIFICIO L’EMILIANA DI IARLORI F & C SNC
00182080994, in persona del suo legale rappresentante
pro tempore FLORINDO IARLORI, considerato domiciliato

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Data pubblicazione: 05/02/2014

ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
GHIGLIOTTI LEOPOLDO giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 38/2007 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/12/2013 dal Consigliere Dott. FRANCO
DE STEFANO;
udito l’Avvocato ALESSIO PETRETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha cocnluso
per l’accoglimento del ricorso;

2

di GENOVA, depositata il 20/02/2007, R.G.N. 1070/06;

Svolgimento del processo

1. Cessata la locazione non abitativa intercorsa con la
snc Pastificio L’Emiliana di Iarlori F. & C., il locatore
Dino Queirolo ne chiese al tribunale di Chiavari condanna
al risarcimento dei danni arrecati al bene immobile locato,

di consulenza tecnica di ufficio, la sua domanda fu accolta
solo in modesta parte ed il suo credito compensato con
quello della conduttrice alla restituzione della cauzione,
tanto che egli fu condannato a pagare a controparte C
423,30, oltre interessi e spese del grado.
Avverso tale sentenza del 24.10.05,

il Queirolo

interpose appello, al quale resistette l’ex conduttrice: ma
la corte territoriale accolse il gravame solo quanto alla
condanna alle spese del primo grado, compensandole e
disponendo la compensazione anche di quelle del grado.
Per la cassazione di tale sentenza della corte di
appello di Genova, pubblicata il 20.2.07 col n. 38, ricorre
oggi il Queirolo, affidandosi a tre motivi, illustrati da
memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.; resiste con
controricorso l’intimata Pastificio L’Emiliana di Iarlori
F. & C. snc.
Motivi della decisione

2. Va premesso che, essendo la sentenza impugnata stata
pubblicata tra il 2.3.06 ed il 4.7.09, alla fattispecie
continua ad applicarsi, nonostante la sua abrogazione (ed
in virtù della disciplina transitoria di cui all’art. 58,
comma quinto, della legge 18 giugno 2009, n. 69) l’art.
366-bis cod. proc. civ. e, di tale norma, la rigorosa
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come riscontrati al momento del suo rilascio; ma, all’esito

interpretazione via via elaborata da questa Corte (Cass. 27
gennaio 2012, n. 1194; Cass. 24 luglio 2012, n. 12887;
Cass. 8 febbraio 2013, n. 3079; Cass. 17 ottobre 2013, n.
23574). Pertanto:
2.1. i motivi riconducibili ai nn. 3 e 4 dell’art. 360

da quesiti che devono compendiare:
a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto
sottoposti al giudice di merito;
b)

la sintetica indicazione della regola di diritto

applicata dal quel giudice;
c)

la diversa regola di diritto che, ad avviso del

ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie
(tra le molte, v.: Cass. Sez. Un., ord. 5 febbraio 2008, n.
2658; Cass., ord. 17 luglio 2008, n. 19769, Cass. 25 marzo
2009, n. 7197; Cass., ord. 8 novembre 2010, n. 22704);
d) questioni pertinenti alla ratio decidendi, perché, in
contrario, difetterebbero di decisività (sulla necessità
della pertinenza del quesito, per tutte, v.: Cass. Sez.
Un., 18 novembre 2008, n. 27347; Cass., ord. 19 febbraio
2009, n. 4044; Cass. 28 settembre 2011, n. 19792; Cass. 21
dicembre 2011, n. 27901);
2.2. a corredo dei motivi di vizio motivazionale vanno
poi formulati momenti di sintesi o di riepilogo, che devono
consistere in uno specifico e separato passaggio espositivo
del ricorso, il quale indichi in modo sintetico, evidente
ed autonomo rispetto al tenore testuale del motivo,
chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la
motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure –

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cod. proc. civ. vanno corredati, a pena di inammissibilità,

se non soprattutto – le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la rende inidonea a
giustificare la decisione (Cass. 18 luglio 2007, ord. n.
16002; Cass. Sez. Un., l ° ottobre 2007, n. 20603; Cass. 30
dicembre 2009, ord. n. 27680);

col medesimo motivo, di doglianze di violazione di norme di
diritto e di vizio motivazionale, ma soltanto alla
imprescindibile condizione che ciascuna sia accompagnata
dai rispettivi quesiti e momenti di sintesi (per tutte:
Cass. sez. un., 31 marzo 2009, n. 7770; Cass. 20 dicembre
2011, n. 27649).
3. Il Queirolo sviluppa tre motivi e:
3.1. col primo (rubricato “illogica, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio … in relazione all’art. 360, n. 5,
c.p.c.”) deduce l’erroneità della valutazione delle
risultanze della consulenza tecnica di ufficio;
3.2. col secondo (rubricato “violazione dell’art. 1590,
comma 2, c.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.
illogica e contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio erronea
valutazione delle risultanze processuali in ordine all’art.
360, n. 5, c.p.c.”) si duole delle conclusioni della corte
territoriale

sull’inottemperanza

all’onere

probatorio

quanto all’attribuibilità dei danni proprio all’ultimo
conduttore, onere malamente accollato ad esso locatore; e
conclude con un complesso quesito, riassuntivo anche delle
questioni di fatto;
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2.3. infine, è sì ammessa la contemporanea formulazione,

3.3. col terzo (rubricato “erronea compensazione delle
spese legali in ordine all’art. 360 n. 5 c.p.c.”) chiede
che le spese legali seguano la soccombenza.
4. La controricorrente ribatte per la correttezza dello
scostamento dei giudici del merito dalle conclusioni del

per la sussistenza di affidabile prova sulla preesistenza
dei danni al periodo in cui essa era stata conduttrice, la
cui valutazione resta comunque istituzionalmente sottratta
al

sindacato

di

legittimità;

e,

infine,

contesta

l’avversaria censura avverso la disposta compensazione
delle spese.
5. Dei motivi sopra riassunti, esclusa in modo radicale
qualsiasi sanatoria dei vizi formali del ricorso in forza
di atti successivi, il primo e il terzo sono sicuramente
inammissibili, perché non assistiti da alcun momento di
sintesi o di riepilogo, tanto meno dai rigorosi requisiti
ricordati al punto 2.2.
6. Il secondo motivo è, invece, fondato.
6.1. Esso, pure articolato su di una contestuale censura
di violazione di norma di diritto e di vizio motivazionale,
è assistito da un quesito che può essere letto anche come
momento di sintesi e di riepilogo del secondo e che
prospetta un’evidente illogicità della motivazione: la
quale consiste nell’incongruità dell’attribuzione
dell’assenza di prova sull’attribuibilità all’ultimo
conduttore di gran parte delle condizioni del bene immobile
in una valutazione di inottemperanza di un onere che in
concreto è stato accollato al locatore.
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consulente tecnico di ufficio e, quanto al secondo motivo,

6.2. Ma di una situazione di persistente incertezza
sull’epoca di verificazione dei danni non può fare le spese
il locatore, cui giova la presunzione degli articoli 1588 e
1590 cod. civ. in ordine alle condizioni all’inizio del
rapporto di locazione.

nello stato in cui si trovava all’inizio del rapporto o, in
mancanza di prova su tale stato, in buono stato, a dover
provare, trattandosi di obbligazione contrattuale (tra le
molte, v. Cass., ord. 7 dicembre 2012, n. 22272), la
propria assenza di colpa: egli risponde dei danni tutti
alla cosa, ove non provi lui stesso la non imputabilità dei
medesimi, complessivamente considerati (per giurisprudenza
consolidata: Cass., ord. 8 maggio 2012, n. 6977; Cass. 25
luglio 2008, n. 20434; Cass. 17 febbraio 1997, n. 1441), in
relazione alla peculiare diligenza richiestagli per la
natura del bene oggetto di locazione (Cass. 28 luglio 2005,
n. 15818).
6.3. È pertanto scorretta l’attribuzione al locatore
delle conseguenze negative sulla mancanza di un’affidabile
prova liberatoria del conduttore quanto a tutti i fattori
causali della situazione finale complessiva e, a maggior
ragione, qualsiasi approfondimento sull’incidenza dei
singoli fattori in ordine alla causazione del danno.
6.4. Più radicalmente, è intrinsecamente illogico dal
punto di vista di fatto ritenere impredicabile la
produzione del danno ad opera di chi, come l’odierna
intimata, ha mantenuto nella qualità di conduttore la
detenzione del bene per un così lungo lasso di tempo, pari
7

Infatti, è il locatario, tenuto a restituire la cosa

a quasi tre lustri; mentre, dovendosi, in difetto di prova
delle diverse e peggiori condizioni del bene all’inizio
della locazione per cui era causa, il bene essere
considerato in buono stato anche in tale tempo, il
locatario deve rispondere dello scostamento da quelle anche

6.5. E, sotto questo profilo, il complesso motivo di
doglianza – unitariamente considerato – è fondato e va
accolto, perché la corte territoriale ha condiviso la

ratio

decidendi del primo giudice, circa la mancata ottemperanza,

da parte del locatore attore, di dimostrare che il
danneggiamento delle piastrelle sarebbe stato in tutto
addebitabile al convenuto: mentre, al contrario, era al
conduttore che incombeva un onere, sia pure di contenuto
opposto, cioè sulla non attribuibilità a lui medesimo del
danno.
7. La gravata sentenza va pertanto cassata in relazione
alla censura accolta e va disposto il rinvio alla medesima
corte territoriale, affinché, in diversa composizione e
provvedendo pure sulle spese del giudizio di legittimità ai
sensi del terzo comma dell’art. 385 cod. proc. civ.,
riesamini il materiale probatorio applicando il seguente
principio di diritto:

incombe al conduttore, ai sensi degli

articoli 1590 e 1588 cod. civ., l’onere di dare piena prova
liberatoria della non imputabilità a lui di ogni singolo
danno riscontrato all’immobile locato al termine della
locazione ed all’atto della riconsegna, presumendosi buono ‘
lo stato di quello all’inizio del rapporto ed esclusi solo
i danni da normale deterioramento o consumo in rapporto

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se per avventura dipendenti da fatti non propri.

all’uso dedotto in contratto, sicché è erronea l’integrale
reiezione della domanda di risarcimento dei danni stessi
proposta dal locatore, ove manchi o sia incompleta la prova
sull’imputabilità di quelli.
P. Q. M.

motivo di ricorso ed accoglie il secondo; cassa la gravata
sentenza in relazione alla censura accolta e rinvia alla
corte di appello di Genova, in diversa composizione, anche
per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
terza sezione civile della Corte suprema di cassazione,
addì 12 dicembre 2013.

La Corte dichiara inammissibili il primo ed il terzo

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