Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2619 del 04/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 04/02/2010, (ud. 02/12/2009, dep. 04/02/2010), n.2619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e RASPANTI RITA,

che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale atto notar

CARLO FEDERICO TUCCARI di Roma del 06/04/06, rep. 70502;

– ricorrente –

contro

Z.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 979/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 22/12/2005 r.g.n. 668/03;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

02/12/2009 dal Consigliere Dott. STILE Paolo;

udito l’Avvocato, FABBI RAFFAELA per delega RASPANTI RITA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Z.P. conveniva l’INAIL dinanzi al giudice di lavoro di Venezia per ottenere il ripristino della rendita costituita in suo favore nella misura del 25% relativa a danno, da malattia professionale ed infortunio sul lavoro, ridotta, in sede di revisione, avvenuta oltre il quindicennio.

Espletata CTU che nella quale il consulente concludeva per una capacità lavorativa ridotta complessivamente nella misura del 15% ed entrato in vigore il D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 38, art. 9 l’Inail riconosceva la rendita nella misura accertata dal CTU, e per la differenza, rispetto alla precedente rendita, costituiva una prestazione diversa a contenuto economico predeterminato e non aggiornabile.

Insistendo lo Z. per il riconoscimento di una rendita pari al 25%, l’adito giudice si pronunciava rigettando la domanda.

La Corte di Appello di Venezia in riforma della sentenza di primo grado accoglieva la domanda.

I giudici di appello ritenevano che a seguito dell’entrata in vigore della L. 17 agosto 2005, n. 168, art. 14 vicies quater non poteva dubitarsi “che la prestazione mantenuta ha riferimento al genus delle diverse prestazioni previste dalla normativa INAIL e non ad una mera somma di denaro”.

Avverso tale sentenza l’INAIL ricorre in Cassazione sulla base di un’unica censura, ulteriormente illustrata da memoria ex art. 378 c.p.c.. Z.P. non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unica censura l’INAIL denuncia violazione e falsa applicazione della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 55, D.L. n. 38 del 2000, art. 9, L. 17 agosto 2005 n. 168, art. 14 vicies quater, artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c. ed erronea motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Deduce,al riguardo, l’Istituto che “la Corte territoriale, dopo aver correttamente affermato che la fattispecie deve essere esaminata alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 191 del 5 maggio 2005 nonchè della normativa introdotta dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, art. 14 vicies quater non ne ha dedotto la obbligata conseguenza scaturente proprio da una corretta applicazione del suindicato art. 14 vicies quater, che è stato introdotto esclusivamente – e senza altro scopo – a salvaguardia del principio dell’affidamento economico di quei soggetti che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 191 del 10 maggio 2005…si sarebbero visti revocare la prestazione economica di cui al comma 3 del predetto decreto, nel frattempo attribuita dall’Istituto in ossequio al disposto di norme poi dichiarate incostituzionali”. La censura è fondata.

Invero, questa Corte è già intervenuta sulla questione sancendo il principio, condiviso dal Collegio, secondo il quale alla stregua di un’interpretazione letterale, sistematica, storica e costituzionalmente orientata del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 9, comma 3 il mantenimento delle prestazioni indebite erogate dall’INAIL a seguito di errore non rettificabile comporta la cristallizzazione della prestazione al momento in cui l’errore è stato rilevato, e non consente le rivalutazioni periodiche delle rendite INAIL, trattandosi di disposizione più favorevole all’assicurato rispetto alla regola civilistica, che impone la restituzione dell’indebito e alla regola precedente, in “subjecta materia”, della L. n. 88 del 1989, art. 55 che ne escludeva la ripetizione e non garantiva, a differenza del D.Lgs. n. 38 cit., art. 9, comma 3 la conservazione, per il futuro, delle prestazioni indebite (principio applicato dalla S.C., confermando la decisione di merito, in fattispecie concernente revisione risalente al 1996, vigente la disciplina della L. n. 88 del 1989, art. 55 e prestazione mantenuta a seguito di riesame in forza del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 9, comma 3 dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte cost. n. 191 del 2005, con conseguente scrutinio del diritto, a seguito dello “ius superveniens” introdotto dal D.L. n. 115 del 2005, art. 14 vicies quater conv., con modif., in L. n. 168 del 2006, alla stregua del D.Lgs. n. 38 cit., art. 9 previa verifica, in sede amministrativa, dei più restrittivi limiti di reddito previsti dal citato D.L. n. 115) (Cass. 19 aprile 2006 n. 9063).

Conforta siffatta interpretazione il rilievo secondo il quale sul piano letterale, il D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 9 non si riferisce alla conservazione della rendita, ma esplicitamente ed esclusivamente ad una prestazione economica, e cioè alla somma in godimento al momento di rilevazione dell’errore; inoltre la norma facendo riferimento ad errore non rettificabile, riconosce l’esistenza dell’errore, che però, in quanto non rettificabile, non permette la riduzione della rendita alla misura corrispondente alla inabilità correttamente rilevata, depurata dall’errore.

Nè può non venire in considerazione che la richiamata norma risulta più favorevole all’assicurato, rispetto non solo alla regola civilistica che impone la restituzione dell’indebito, ma anche alla regola precedente in subiecta materia della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 55, che ne escludeva la ripetizione, ma non garantiva, a differenza della D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 9, comma 3 la conservazione per il futuro delle prestazioni indebite.

Sulla base delle esposte considerazioni pertanto il ricorso va accolto. La sentenza impugnata va, di conseguenza, cassata, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, decidendosi nel merito, la domanda proposta da Z.P. va rigettata relativamente alla pretesa ulteriore rispetto a quanto riconosciuto dall’INAIL nel corso del giudizio di primo grado.

Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11 nella specie inapplicabile ratione temporis.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Nulla per le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010

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