Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2619 del 03/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 03/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 03/02/2011), n.2619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19259-2007 proposto da:

M.A.M., C.C., A.M.,

T.G., G.M.G., B.A.,

R.V., E.R., I.C.L.,

C.I., F.R., già elettivamente domiciliati in

ROMA, C/O USAE VIA XX SETTEMBRE 89 (PATRONATO FENALCA), presso lo

studio dell’avvocato DI GENIO GIANCARLO, rappresentati e difesi

dall’avvocato AMATO FELICE, giusta delega in atti e da ultimo

domiciliato presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, TRIOLO VINCENZO, FABIANI GIUSEPPE, giusta delega in

calce alla copia notificato del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 4232/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/07/2006 r.g.n. 75/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

Udito l’Avvocato TRIOLO VINCENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per l’accoglimento dei primi tre

motivi del ricorso, cassazione con rinvio per il resto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Napoli, pronunciando in sede di rinvio, accoglieva in parte l’appello proposto dai ricorrenti in epigrafe avverso il capo della sentenza concernente la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado avente ad oggetto il riconoscimento, nei confronti dell’INPS, del diritto alla rivalutazione monetaria sugli elementi percepiti a titolo di trattamento speciale di disoccupazione nel periodo tra il 1987 ed il 1992.

Avverso questa sentenza i predetti ricorrenti ricorrono in cassazione sulla base di otto censure.

L’INPS intimato deposita procura rilasciata in calce al ricorso notificato e partecipa all’orale discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti deducono vizio di motivazione per aver la Corte territoriale ritenuto,senza alcuna spiegazione di applicare ai diritti di procuratore la tariffa di cui al D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 e agli onorari il D.M. 31 ottobre 1985.

Con la seconda censura i ricorrenti, denunciando violazione dell’art. 73 Cost., comma 3, artt. 3, 11 e 15 disp. gen. preliminari, art. 91 c.p.c., della L. n. 1051 del 1957, articolo unico, D.M. 31 ottobre 1985, art. 5, punto 4, e D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, art. 5, punto 4 formulano il seguente quesito di diritto: “se in tema di liquidazione di onorario di avvocato si applica la tariffa forense vigente al momento della decisione e se, nel caso di specie, trattandosi di liquidazione di onorario in relazione a controversie decise con sentenza resa nel 1999, non andava applicata ratione temporis la tariffa professionale di cui al D.M. 31 ottobre 1985, ma quella di cui al D.M. 5 ottobre 1994, n. 585”.

Le censure sono infondate.

Infatti la Corte del merito si è conformata al principio di diritto stabilito da questa Corte nella sentenza n. 7900 del 26 gennaio 2004 di annullamento della sentenza della Corte di Appello di Salerno.

Questa Corte, invero, in quella occasione ebbe a sancire,nell’accogliere il secondo motivo del ricorso per cassazione proposto dagli attuali ricorrenti proprio in riferimento al punto in questione il principio secondo il quale “Il disposto dell’art. 151 disp. att. c.p.c., comma 2, che prevede la riduzione delle competenze e degli onorari in considerazione dell’unitaria trattazione delle controversie riunite, disciplina l’ipotesi in cui per effetto della riunione la rappresentanza, assistenza e difesa di ciascuna parte vittoriosa risulti comunque attribuita a distinti e separati procuratori e difensori; detta norma non incide quindi sull’operatività della disposizione contenuta nell’art. 5, comma 4, delle tariffe professionali forensi approvate con D.M. 31 ottobre 1985, che, per la liquidazione degli onorari nella diversa ipotesi della rappresentanza e difesa collettiva da parte di un unico procuratore e difensore, prevede un’unica parcella aumentabile per ogni parte, fino al massimo di sei, del 20 per cento”.

Pertanto la Corte di Appello di Napoli nel conformarsi a siffatto principio non poteva che applicare il richiamato D.M. del 1985.

Difatti nel caso in cui la sentenza di annullamento abbia accolto, come nella specie, il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il giudice del rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo (Cass. 5 marzo 2009 n. 5316 e Cass. 3 ottobre 2005 n. 19305 cui adde Cass. 6 aprile 2004 n. 6707).

Con la terza censura i ricorrenti, deducendo violazione dell’art. 91 c.p.c., della L. 7 novembre 1957, n. 1051, articolo unico, art. 5, punto 4, della tariffa professionale di cui al D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, pongono il seguente quesito di diritto:”se nel caso di cause iniziate distintamente e solo successivamente riunite, il Giudice deve determinare per ogni causa l’onorario di avvocato fin quando sono trattate distintamente e che soltanto dopo la riunione può procedere alla liquidazione di un onorario unico, in considerazione della trattazione unitaria, aumentato delle percentuali previste dalle tariffe forensi”.

Il quesito per come articolato è per la sua genericità inidoneo ad investire questa Corte del relativo sindacato.

Infatti manca del tutto qualsiasi precisazione in ordine alla fase processuale in cui è stata disposta la riunione o se si vuole sino a quel fase processuale le cause sono state trattate distintamente.

Con il quarto motivo i ricorrenti, allegando violazione degli artt. 91, 92 e 324 c.p.c., e art. 336 c.p.c., comma 1, pongono il seguente quesito di diritto: “se a seguito della cassazione di una sentenza , il giudice del rinvio che riformi la sentenza di primo grado, deve provvedere anche d’ufficio, ad una nuova regolamentazione delle spese relative a tutto il giudizio, e quindi, anche con riferimento alle spese del giudizio svoltosi precedentemente dinanzi a diverso giudice di appello – la cui decisione sia stata cassata per motivi diversi dalla regolamentazione delle spese di quel grado – non avendo alcuna influenza, a tal fine, la mancata impugnazione del regolamento delle spese disposto in quel grado di giudizio, in quanto l’onere delle spese va attribuito e ripartito tenendo conto dell’esito finale e complessivo del giudizio”.

Anche questo motivo non è fondato.

E’ pur vero che risultando riformata la sentenza di primo grado il giudice del rinvio deve provvedere, anche d’ufficio, alla regolamentazione delle spese relative a tutte le fasi del giudizio di merito, secondo il principio della soccombenza da rapportare unitariamente all’esito finale della causa, ma è altrettanto vero che può pervenire anche ad una compensazione totale o parziale delle spese giudiziali (V. per tutte Cass. 18 giugno 2003 n. 9690 e Cass. 30 novembre 2005 n. 26084).

Orbene la sentenza impugnata, resa in sede rescindente, ritiene, e a prescindere dal riferimento all’assenza di un gravame, di mantenere ferma la disposta compensazione delle spese del giudizio di appello.

Non è, quindi, configurabile il denunciato errore di diritto.

Con la quinta censura i ricorrenti, denunciando violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, articolano il seguente quesito di diritto, “se l’errore in cui incorre il giudice nel decidere una causa è da considerarsi errore a carico della parte soccombente nel giudizio relativo e che esso, pertanto, non costituisce giusto motivo di compensazione parziale o totale delle spese del giudizio”.

La censura è infondata.

Va premesso che costituisce ius reception nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e che con riferimento al regolamento delle spese il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri motivi (Cfr. per tutte Cass. 11 gennaio 2008 n. 406).

Parallelamente va rimarcato che le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza 30 luglio 2008 n. 20598, emessa a composizione di un contrasto di giurisprudenza insorto nella giurisprudenza di legittimità con riferimento al regime delle spese anteriore a quello introdotto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2 (che ha modificato l’art. 92 c.p.c. richiedendo una esplicita motivazione della compensazione delle spese del giudizio), hanno affermato il principio per cui l’obbligo del giudice di dare conto delle ragioni della compensazione totale o parziale delle spese deve ritenersi assolto in presenza di argomenti specificamente riferiti a detta statuizione, anche allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata. A tali principi la Corte di Appello di Napoli si è attenuta non ponendo a carico della parte X vittoriosa le spese del giudizio e dando conto delle ragioni della disposta parziale compensazione.

Nè, essendo dedotta la sola violazione di legge, può essere sindacata la congruità della motivazione adottata al riguardo dalla Corte del merito.

Con il sesto motivo i ricorrenti, deducendo violazione dell’art. 91 c.p.c., L. 7 novembre 1957, n. 1051, articolo unico, D.M. 8 aprile 2004, n. 127, tabella A e B, e in particolare degli artt. 1 e 4 e art. 5, punto 4 dello stesso e del principio d’inderogabilità dell’onorario minimo di avvocato di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 24 pongono il seguente quesito di diritto: “se nel liquidare in favore della parte vittoriosa le spese processuali sostenute dalla stessa, il Giudice, quando quantifichi le stesse in misura inferiore a quelle indicate nella nota specifica depositata deve dare adeguata motivazione in ordine alla effettiva eliminazione o riduzioni di voci”.

Il quesito di diritto è generico e come tale è inidoneo ad investire questa Corte del relativo sindacato.

Infatti non è precisato quali voci della nota spese sarebbero state eliminate o ridotte.

Con la settima censura i ricorrenti sostengono omessa motivazione in ordine alla disposta riduzione.

La censura è infondata.

Valgono al riguardo le stesse considerazioni svolte in precedenza non risultando specificate le voci che sarebbero state ridotte.

Con l’ottavo motivo i ricorrenti, denunciando violazione dell’art. 14 della tariffa approvata con D.M. 8 aprile 2004, n. 127, elaborano il seguente quesito di diritto: “se il Giudice, via sia stata o meno esplicita richiesta, in sede di liquidazione delle spese processuali deve riconoscere alla parte vittoriosa la maggiorazione per il rimborso delle spese generali sull’importo degli onorari e dei diritti riconosciuti e nella misura prevista dalla tariffa professionale vigente al momento cui si riferisce la liquidazione”.

Il quesito è generico e come tale è inidoneo ad investire questa Corte del relativo sindacato.

Difatti il mancato riconoscimento della maggiorazione per il rimborso delle spese generali sull’importo degli onorari e dei diritti è solo affermato, ma non dimostrato sicchè la censura per come articolata è priva del requisito della decisività.

Sulla base delle esposte considerazioni il ricorso va, in conclusione rigettato.

Non si deve provvedere al regolamento delle spese del presente giudizio, in applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 269 del 2003).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011

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