Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26189 del 21/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26189 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 5108-2012 proposto da:
CARDONE CESARE CRDCSR72A20A783L, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 4, presso lo
STUDIO LEGALE MARTELLI presso l’avvocato MARTINELLI
SIMONA, rappresentato e difeso dall’avvocato CAVUOTO
PELLEGRINO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti nonché contro

Data pubblicazione: 21/11/2013

MINISTERO delle FINANZE;

– intimato avverso la sentenza n. 379/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 20/06/2011;

23/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO;
è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Ric. 2012 n. 05108 sez. MT – ud. 23-10-2013
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Napoli ha respinto l’appello di Cardone Cesare -appello proposto contro
la sentenza n.2/02/2011 della CTP di Benevento che aveva già respinto il ricorso del
medesimo contribuente- ed ha così confermato le cartelle di pagamento per IVAIRPEF relative agli anni d’imposta dal 2003 al 2004 per le somme iscritte a ruolo a
seguito di avvisi di accertamento che la parte contribuente, impugnando le cartelle
medesime davanti al giudice di primo grado, aveva eccepito di non avere mai
ricevuto.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che “è notorio che gli Uffici
finanziari procedono legittimamente alla intestazione degli atti ed alla conseguente
notifica secondo quanto risulta agli atti stessi dell’anagrafe tributaria….si ha pertanto
ragionevole motivo di presumere che la notifica sia stata fatta nella residenza della
madre del contribuente non per una errata scelta dell’Ufficio ma come conseguenza
di indicazione proveniente da comunicazione de facto proveniente da volontà dello
stesso contribuente”. Secondo il giudice del merito va poi valorizzata quella
giurisprudenza che ritiene validamente effettuata la notifica a familiare ancorchè non
convivente e residente in luogo diverso, nella presunzione che l’atto venga portato
poi a conoscenza dell’effettivo destinatario in tempi ragionevoli, sebbene l’organo
accertatore non può dar prova del tempestivo ed effettivo recapito.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
L’Agenzia si è difesa con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore – può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.

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letti gli atti depositati

Infatti, con il motivo di impugnazione (improntato alla violazione degli art.139 cpc e
60 del DPR n.600/1073) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello
abbia ritenuto che le notifiche degli atti prodromici a quello qui impugnato —
pacificamente effettuate a mani della madre del contribuente ed in luogo diverso da
quello della sua residenza- dovessero considerarsi valide ed efficaci, per quanto non

definitivi soltanto per il fatto dell’omessa impugnazione giudiziale.
Il motivo è fondato su argomenti che appaiono condivisibili.
Ed invero è costante l’insegnamento della Corte Suprema secondo cui:”In tema di
notifica effettuata a mani di un familiare del destinatario, la presunzione di
convivenza non meramente occasionale non opera nel caso in cui questa sia stata
eseguita nella residenza propria del familiare, diversa da quella del destinatario
dell’atto, con conseguente nullità della notifica stessa non sanata dalla conoscenza
“aliunde” della notificazione dell’atto di citazione non accompagnata dalla
costituzione del convenuto. (Principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, cod.
proc. civ.). (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 7750 del 05/04/2011). In termini analoghi Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 6817 del 02/07/1999:” In tema di notifica effettuata a mani di un
familiare del destinatario, la presunzione di convivenza non meramente occasionale
non opera nel caso in cui la notificazione sia stata eseguita nella residenza propria del
familiare, diversa da quella del destinatario dell’atto, in tal caso non potendosi
ritenere avverato il presupposto della frequentazione quotidiana sul quale si basa
l’ipotesi normativa della presumibile consegna”.
Diversi quindi i presupposti di fatto tenuti presenti dalla giurisprudenza valorizzata
dal giudice del merito, né può convenirsi con gli assunti di parte controricorrente
(secondo cui la diversa destinazione della notifica rispetto alla residenza era
imputabile al fatto che il contribuente avesse “nella dichiarazione” fornito
quell’indirizzo come proprio domicilio fiscale; e secondo cui il contribuente era
comunque venuto a conoscenza dei provvedimenti impositivi, tanto che ne aveva
versato, in data 25.8.2009, l’importo corrispondente alle sanzioni), vuoi perché

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sanate a mezzo dell’impugnazione dei provvedimenti, che infatti erano divenuti

l’Agenzia non ha affatto documentato il proprio assunto in ordine all’asserito
domicilio fiscale (sicchè non può dirsi superata la presunzione di corrispondenza tra
residenza e domicilio fiscale) sia perché il semplice pagamento delle sanzioni nulla
può indurre in ordine alla effettiva conoscenza degli atti di accertamento, non
essendoci correlazione necessaria tra le due cose e avendo potuto il contribuente

conoscenza de facto dei provvedimenti, ai fini di poterne effettuare l’impugnazione.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza, sicchè la Corte potrà decidere anche nel merito (annullando il
provvedimento qui impugnato) non risultando necessaria l’effettuazione di ulteriori
accertamenti di fatto, una volta che è presupposto pacifico quello della inesistenza
della notifica degli atti presupposti.
Roma, l O gennaio 2013.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza.
P. Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
annulla il provvedimento impositivo qui impugnato. Condanna l’Agenzia a rifondere
le spese di lite di questo grado, liquidate in € 1.400,00 oltre € 100,00 per esborsi ed
accessori, e compensa tra le parti le spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma il 23 ottobre 2013.

avere avuto aliunde conoscenza del solo importo delle sanzioni o comunque tardiva

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