Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26189 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. I, 19/12/2016, (ud. 21/09/2016, dep.19/12/2016),  n. 26189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27527/2011 proposto da:

CREDITO EMILIANO S.P.A., (p.i. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DARDANELLI 46, presso l’avvocato GINO DANILO GRILLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato CRISTINA NICASTRO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

S.B.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 918/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 06/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato ALESSANDRO SCRIMA, con delega

orale dell’avv. CRISTINA NICASTRO, che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso,

o in subordine, per l’inammissibilità del primo motivo, rigetto del

secondo, assorbimento del terzo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda proposta da S.B. nei confronti del Credito Emiliano di condanna dell’istituto bancario al risarcimento del danno subito a causa di un investimento finanziario risultato del tutto negativo, fondato su un contratto privo delle informazioni necessarie, in particolare consistenti nella indicazione della possibilità della perdita del capitale affidato.

In primo luogo la corte territoriale ha ritenuto tempestiva la notifica dell’atto di citazione in appello, nonostante la formulata eccezione di tardività, rilevando che l’atto era stato consegnato all’ufficiale giudiziario nel rispetto del termine perentorio d’impugnazione, con conseguente ininfluenza del ricevimento in data successiva alla sua scadenza. La verifica della tempestività secondo la Corte deve essere eseguita con riferimento esclusivo alla diligenza del notificante nell’affidare il predetto atto all’ufficiale giudiziario.

Nel merito la Corte ha sostenuto che l’investitore non ha ricevuto informazioni adeguate in ordine all’investimento effettuato. In particolare non è stata chiarita la natura dei titoli acquistati nè che l’operazione sarebbe stata così rischiosa da determinare la perdita del capitale. I titoli non risultano descritti nel contratto quadro e risultano d’incomprensibile decifrazione anche nell’ordine di acquisto.

Nè la indicazione della non facile liquidabilità e dell’autorizzazione a negoziare fuori dei mercati regolamentati può dirsi idonea a far comprendere il livello di rischiosità fino alla perdita del capitale.

Anche l’allegazione secondo la quale lo S. è un investitore abituale è rimasta priva di fondamento probatorio.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Credito Emiliano con due motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorso risulta validamente notificato al controricorrente preso l’effettivo domicilio del procuratore costituito a mani del portiere ex art. 139 c.p.c., del tutto tempestivamente (sentenza d’appello non notificata, depositata il 6/7/2011 – notifica eseguita il 21/11/2011 con regolare spedizione avviso mediante raccomandata).

Nel primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 138, 139 e 330 c.p.c..

La notifica dell’atto di appello è stata eseguita presso il procuratore costituito per il primo grado di giudizio ex art. 330 c.p.c., comma 1. Il legale aveva, tuttavia, cambiato domicilio da tre anni e mezzo, previa regolare comunicazione presso il consiglio dell’ordine. L’appellante non ha potuto procedere ad una notifica tempestiva perchè ha consegnato l’atto all’ufficiale giudiziario l’ultimo giorno utile, senza verificare anteriormente alla notifica stessa la correttezza del domicilio risultante dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado, così assumendosi il rischio dell’esito negativo della ricerca. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (S.U.17352 del 2009 e più di recente in termini 3356 del 2014 e 15034 del 2016) il riscontro dell’effettività ed attualità del domicilio del procuratore costituito dell’appellato, mediante controllo presso il consiglio dell’ordine della circoscrizione di assegnazione, costituisce un onere di diligenza del notificante, non ravvisandosi, invece, a carico del procuratore dell’appellato l’onere di comunicare alla controparte il mutamento del domicilio. Peraltro l’avv. Nicastro, legale del Credito Emiliano, nel corso del giudizio di primo grado, in diversi atti difensivi, successivi a quello introduttivo, aveva indicato correttamente il proprio nuovo domicilio. La modifica, nella specie, non è, pertanto, intervenuta in prossimità dello spirare del termine finale per impugnare, ma, al contrario, qualche anno prima.

Il principio da applicare, nella fattispecie è efficacemente espresso nella citata sentenza n. 3356 del 2014 nella quale la Corte ha affermato:

“Dalla lettura congiunta e coordinata di queste due pronunce (S.U. n. 3818 e 17352 del 2009 n.d.r.) emerge con chiarezza che l’obbligo del procuratore di eleggere un domicilio e di comunicarne i successivi mutamenti è previsto dalla legge professionale soltanto nel caso di svolgimento dell’attività difensiva al di fuori della circoscrizione di assegnazione; mentre in ambito locale le annotazioni previste nell’albo professionale sono sufficienti a soddisfare le esigenze processuali di conoscenza del domicilio del procuratore. Ciò in quanto sussiste a carico delle parti un onere di diligenza circa l’effettività del domicilio del difensore al quale viene indirizzato l’atto di impugnazione, onere al quale corrisponde l’assunzione da parte del notificante del rischio dell’esito negativo della notifica richiesta in un domicilio diverso da quello effettivo (così la sentenza n. 3818 del 2009 cit.). In altre parole, l’adempimento dell’onere di diligenza suddetto fa sì che il controllo dell’albo professionale sia sufficiente a garantire la corretta individuazione del domicilio, anche in caso di mutamenti, in relazione ai difensori iscritti all’albo del tribunale davanti al quale si svolge la causa, mentre può non essere sufficiente in caso di parte che è assistita da difensore esterno al circondario di quel tribunale, il quale ha la facoltà di scelta nell’elezione di domicilio e, di conseguenza, l’obbligo di comunicarne i relativi mutamenti che la controparte non potrebbe conoscere tramite l’albo professionale”.

Deve, pertanto, ritenersi tardivamente effettuata la notifica dell’atto di appello. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo che attiene al merito della decisione impugnata.

In conclusione il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata senza rinvio dal momento che il processo d’appello non poteva essere proseguito, alla luce dell’accertata inammissibilità dell’impugnazione e del conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

La definitività della decisione impone la regolazione delle spese processuali del giudizio d’appello e di legittimità, da eseguirsi con applicazione del principio della soccombenza. Non si deve procedere alla liquidazione delle spese processuali per il primo grado dal momento che la sentenza è passata in giudicato integralmente anche in ordine a tale statuizione.

PQM

Accoglie il primo motivo del ricorso. Assorbe il secondo. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna S.B. al pagamento delle spese processuali relative al giudizio d’appello in favore del controricorrente da liquidarsi in Euro 3.200,00, oltre accessori di legge e del presente giudizio da liquidarsi in Euro 3500 per compensi; Euro 200 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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