Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26189 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 18/10/2018, (ud. 21/03/2018, dep. 18/10/2018), n.26189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo M – Consigliere –

Dott. TRISCARI G. – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11895 del ruolo generale dell’anno 2011

proposto da:

Wally Europe s.r.l., incorporante la società Yes s.r.l., in persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per

procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Ernesto Grandinetti,

presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, via della

Croce, n. 44;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

i cui uffici ha domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale delle Marche, n. 80/1/10, depositata il giorno 25 marzo

2010;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 21 marzo 2018

dal Consigliere Giancarlo Triscari.

Fatto

RILEVATO

che:

la sentenza impugnata ha esposto, in punto di fatto, che: l’Agenzia delle entrate aveva emesso una cartella di pagamento nei confronti della società Yes s.r.l., ora incorporata dalla Wally Europe s.r.l., con la quale era stato richiesto il pagamento del credito IVA, relativo all’anno 2003, posto in compensazione quale credito relativo all’anno 2002, in quanto la suddetta società non aveva provveduto alla redazione della dichiarazione annuale IVA anno 2002; la contribuente aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pesaro deducendo di avere regolarmente adempiuto a tutte le prescrizioni contabili, comprese le liquidazioni periodiche e le comunicazioni annuali IVA e che l’omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA era da imputare a responsabilità dell’intermediario abilitato al quale era stata regolarmente consegnata; la Commissione tributaria provinciale, nel contraddittorio con l’Agenzia delle entrate, aveva accolto il ricorso della contribuente; avverso la suddetta pronuncia aveva proposto appello l’Agenzia delle entrate;

la Commissione tributaria regionale delle Marche, nel contraddittorio con la società contribuente, ha accolto l’appello, avendo ritenuto che il contribuente che ha omesso la presentazione della dichiarazione annuale IVA non è ammesso al recupero del credito maturato nel relativo periodo di imposta successivo, dovendo, eventualmente, avvalersi della procedura di rimborso;

la società contribuente ricorre con unico motivo per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche in epigrafe;

si è costituita l’Agenzia delle entrate depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso si cesura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19,28 e 30, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonchè per violazione e falsa applicazione della sesta direttiva del Consiglio n. 77/388/CE 17 maggio 1977 e per omessa, insufficiente e contraddittorio motivazione della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per avere erroneamente ritenuto che il contribuente che ha omesso di presentare la dichiarazione annuale IVA, non possa portare in detrazione il credito di imposta nell’anno successivo;

il motivo è fondato;

è fatto incontestato che la contribuente, pur avendo omesso di presentare la dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2002, abbia adempiuto alle prescritte registrazioni periodiche e alla liquidazione IVA, portando in detrazione, nella successiva dichiarazione anno 2003 il credito maturato nell’anno precedente;

sulla questione si sono di recente espresse le Sezioni Unite di questa Corte, che hanno così statuito: “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad iva e finalizzati ad operazioni imponibili” (Cass., sez. un., 8 settembre 2016, n. 17757);

alla luce di tale principio, il ricorso va dunque accolto, essendo, come detto, incontestato che la società contribuente, pur omettendo la dichiarazione relativa all’anno 2002, abbia adempiuto alle prescritte periodiche registrazioni e liquidazioni dell’IVA; la sentenza impugnata va quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo della società contribuente; le spese dell’intero giudizio sono compensate tra le parti, essendo la pronuncia delle Sezioni Unite, sopra citata, intervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della società contribuente.

Le spese dell’intero giudizio sono compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 21 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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