Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26188 del 21/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26188 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ha pronunciato la seguente

Data pubblicazione: 21/11/2013

Cu+c 1:.

ORDINANZA
sul ricorso 28959-2011 proposto da:
OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO D’ITALIA
80191410580 in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EDOARDO D’ONOFRIO
43, presso lo studio dell’avvocato CASSANO UMBERTO, che la
rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
AZIENDA SPECIALE DI VELLETRI,
COMUNE DI VELLETRI;

– intimati avverso la sentenza n. 282/14/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA del 5.4.2011, depositata il 20/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Ric. 2011 n. 28959 sez. MT – ud. 23-10-2013
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La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Roma ha respinto l’appello dell’ “Opera Nazionale per il Mezzogiorno
d’Italia”, appello proposto contro la sentenza n.290/41/2010 della CTP di Roma che
aveva rigettato il ricorso dell’ente predetto avverso ingiunzione di pagamento del
Comune di Roma relativo ad ICI per l’anno 2003.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che (per quanto qui ancora
interessa) la richiesta di esenzione, ai sensi dell’art.7 comma 1 lettera i) del
D.Lgs.50411992, non poteva trovare accoglimento alla luce del potere concesso ai
comuni (ex art.59 comma 1 let.c del D.Lgs.447/1997) di stabilire che per gli immobili
utilizzati da enti non commerciali il beneficio si applica alla sola condizione che gli
immobili siano non solo utilizzati ma anche posseduti dall’ente medesimo, mentre nel
caso in esame risultava che utilizzatore dell’immobile era una società di capitali che
vi esercitava attività di clinica medica.
L’Ente contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
L’Amministrazione comunale non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con l’unico motivo di censura (improntato alla violazione e falsa applicazione
di “norme di diritto” che solo dal contesto del motivo di impugnazione si intende
essere l’art.7 del D.Lgs.504/1992, in relazione all’art.360 n.3 cpc), la parte ricorrente
evidenzia che l’unità immobiliare costituiva bene strumentale per la realizzazione
delle finalità istituzionali dell’Ente, nel senso che i canoni percepiti dalla locazione

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letti gli atti depositati

dell’immobile costituivano le risorse economiche utilizzate per il finanziamento della
predetta attività, cioè proprio quelle che il menzionato art.7 aveva inteso agevolare
con l’esenzione che trae la sua giustificazione sia dalla “meritevolezza” dei soggetti
sia dalle “finalità” dagli stessi perseguite.
Il motivo di impugnazione appare inammissibile, alla luce dell’art.360 bis cpc,

conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per
confermare o mutare l’orientamento della stessa.
Sul tema si veda Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3733 del 17/02/2010:”In terna di ICI, le
esenzioni previste dall’art. 7, comma primo, lett. a) ed i), del d.lgs. n. 504 del 1992
non si applicano agli immobili di proprietà del Fondo edifici di culto, locati a terzi, in
quanto, ai fini in esame, non ha alcuna rilevanza la natura giuridica dell’ente e la sua
qualità di soggetto passivo di imposizione astrattamente possibile destinatario
dell’una o dell’altra esenzione ma il fatto che, in concreto, l’utilizzo degli immobili
“de quibus” non risponda alle condizioni previste dalla legge per l’operatività delle
esenzioni medesime, risultando, di conseguenza, irrilevante anche che i proventi della
locazione siano poi destinati alle attività istituzionali dell’ente”. In precedenza anche
Sez. 5, Sentenza n. 18838 del 30/08/2006.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità.
Roma, 30 marzo 2013
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese non necessitano di regolazione poiché la parte vittoriosa non ha svolto
difese.

P.Q.M.
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giacchè il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma il 23 ottobre 2013.

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