Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26188 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. III, 17/11/2020, (ud. 02/10/2020, dep. 17/11/2020), n.26188

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34856-2018 proposto da:

B.P., e M.G., con domicilio digitale presso l’avv.

GIANNI MARIA SARACCO, che li difende congiuntamente e disgiuntamente

con l’avv. DAVIDE FINOCCHIARO;

– ricorrenti –

contro

T.A.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VICOLO

ORBIRELLI, 31, presso lo studio dell’avvocato MARIA ELENA RIBALDONE,

che lo 1581 rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANNA

PEGORETTO;

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, già MILANO ASSICURAZIONI SPA

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA, 292, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO BALDI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALFREDO SAVIA;

PARROCCHIA di SAN VINCENZO MARTIRE, elettivamente domiciliata in

ROMA, Via G.P. DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato

MARIA CRISTINA MANNI, che la rappresenta e difende congiuntamente e

disgiuntamente con l’avvocato LAURA BELARDINELLI;

COMUNE di NOLE CANAVESE, domiciliato in Roma, via Emilia 88, nello

studio dell’avv. Stefano Vinti, che lo rappresenta e difende anche

disgiuntamente con gli avvocati Stefano Cresta, e Anteo Massone;

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRATILO DI ATENE 31, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO

VIZZONE, che la rappresenta e difende congiuntamente e

disgiuntamente con l’avvocato LORENZO MORTAROTTI;

– controricorrenti –

e contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, ME.DI., P.M.,

BE.FR., GENERALI ITALIA SPA (OMISSIS), REALE MUTUA DI

ASSICURAZIONI, ZURICH INSURANCE PLC;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1301/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 10/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/10/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Decidendo quattro cause riunite relative al risarcimento di danni derivati dal crollo, avvenuto il (OMISSIS) durante i lavori del suo restauro, di un campanile sito nel Comune di Nole Canavese, il Tribunale di Torino, con sentenza del 9 agosto 2016, per quanto qui interessa, riteneva solidalmente responsabili (OMISSIS) S.r.l., nelle more fallita, quale impresa cui era stato appaltato il restauro, e i quattro componenti di una Associazione Temporanea fra Professionisti (d’ora in poi, ATP), incaricati della direzione dei lavori, cioè l’ingegner Me.Di. e gli architetti B.P., M.G. e P.M.; dichiarata improcedibile la domanda di condanna nei confronti dell’impresa fallita, indicava nei rapporti interni e ai fini assicurativi la quota di responsabilità per ognuno dei suddetti responsabili nella misura di un quinto per ciascuno, dichiarava operanti solo alcune delle polizze assicurative invocate e determinava il danno patrimoniale nella misura di Euro 96.720 per T.A.P. – quale proprietario di un edificio adiacente danneggiato dal crollo -, di Euro 1.729.466,65 per il Comune – quale proprietario della torre campanaria – e di Euro 1.904.482,75 per la Parrocchia di S. Vincenzo Martire – quale proprietaria della chiesa adiacente al campanile e danneggiata dal crollo -.

Il Tribunale fondava la responsabilità solidale dell’impresa e dei professionisti sull’avere la prima praticato dei fori sulla torre campanaria non provvedendo a tempestivamente sigillarli, e sull’avere gli altri omesso di effettuare le necessarie ispezioni sui lavori in cantiere.

Presentati vari appelli, la Corte d’appello di Torino, con sentenza del 10 luglio 2018, sempre per quanto qui interessa, riformava la sentenza di primo grado nel senso di rideterminare le quote della responsabilità solidale risarcitoria nella misura di un ottavo per ognuno dei componenti dell’ATP.

Hanno presentato ricorso – illustrato poi anche con memoria – il B. e il M., articolandolo in tre motivi; si sono difesi, con rispettivo controricorso, sia il T., sia il Comune – che pure ha depositato memoria -, sia la Parrocchia, sia Unipolsai Assicurazioni S.p.A. quale compagnia assicuratrice del M., sia Unipolsai Assicurazioni S.p.A. come succeduta a Milano Assicurazioni S.p.A. quale compagnia assicurativa dell’impresa appaltatrice; anche quest’ultima ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo del ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,1298,2043 e 2055 c.c., art. 41 c.p., D.P.R. n. 554 del 1999, art. 124 e art. 116 c.p.c. Come si verrà ora a constatare, è composto di alcuni submotivi.

1.1.1 In primo luogo, si adduce che sarebbe stato violato il principio della preponderanza dell’evidenza, per cui sussiste causazione se ciò è più probabile che non. Nel caso in esame si tratterebbe di una causalità omissiva, contestata ai ricorrenti, di non aver adempiuto all’obbligo di diligenza proprio dei direttori dei lavori, obbligo che sarebbe stato affidato collegialmente all’ATP. La loro condotta, ad avviso dei ricorrenti di per sè non causante il crollo del campanile, si sarebbe “sovrapposta a quella dell’impresa appaltatrice”, la quale invece avrebbe commesso un “macroscopico errore esecutivo” come riconosciuto anche in sede penale – nel giudizio di primo grado -, escludente la rilevanza causale della condotta dei professionisti.

La corte territoriale avrebbe reputato responsabili i professionisti per non aver questi effettuato un’ulteriore ispezione (sentenza impugnata, pagina 66), ritenendo, in ottica controfattuale, che, qualora l’avessero compiuta, l’ATP, inteso collegialmente, avrebbe potuto ordinare di “inserire subito distanziali e malta nei fori”, impedendo così il crollo del campanile.

Oppongono i ricorrenti che il D.P.R. n. 554 del 1999, art. 124 ratione temporis applicabile (e immutato anche nel successivo D.P.R. n. 207 del 2010, art. 148), così recita: “Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità del progetto e del contratto”. Ne deducono che il direttore dei lavori non è tenuto a “presenziare ogni giorno in cantiere”, potendo organizzare la sua attività secondo la “situazione specifica”: e nel caso in esame l’avvertimento sulla necessità di sigillare i fori reso dall’architetto P. in una ispezione del 10 novembre 2018, “annotato anche sul Giornale dei lavori”, non avrebbe imposto all’ATP di presenziare alle ivi prescritte attività di cantiere. Altrimenti – e a questo sarebbe giunto il giudice d’appello – si sovrapporrebbero indebitamente “i compiti del direttore dei lavori con quelli del direttore tecnico dell’impresa”, al quale invece sarebbe spettata tale attività di “verifica nel dettaglio”, come avrebbe riconosciuto il giudice del primo grado penale assolvendo i professionisti.

1.1.2 Questa censura è sostanzialmente fattuale, in quanto si supporta sull’asserto della non necessità, nel caso concreto, di effettuare quella ulteriore ispezione nella omissione della quale il giudice d’appello ha ravvisato (assumendo una posizione conforme rispetto a quella del giudice di prime cure) la fonte della responsabilità dei quattro professionisti.

Evidente, pertanto, ne è l’inammissibilità.

Ad abundantiam, si rileva che l’invocata norma di cui al D.P.R. n. 554 del 1999, art. 124 impone espressamente a chi ha la direzione dei lavori di vigilare che questi siano eseguiti a regola d’arte, il che ovviamente comporta anche la presenza sul cantiere dei professionisti se in concreto sia necessario; e tale necessità, operando una valutazione fattuale in rapporto appunto alla vicenda concreta dei fori non sigillati, ha ritenuto sussistente la corte territoriale.

1.2.1 In secondo luogo, osservano i ricorrenti che, anche se l’obbligo di vigilanza sul cantiere fosse stato di chi aveva la direzione dei lavori, la sua violazione nel caso in esame non avrebbe inciso sul decorso causale: il giudice d’appello avrebbe riconosciuto l’applicabilità degli artt. 40 e 41 c.p., che però non avrebbe correttamente applicato, omettendo di considerare che “la macroscopicità dell’errore” dell’impresa appaltatrice “era tale da assorbire la rilevanza causale”. Il che sarebbe stato ritenuto anche dal consulente tecnico d’ufficio, reputante responsabile solo l’impresa per avere praticato nella torre tredici fori a quote diverse “senza sigillarne alcuno” e stimante sufficienti i tre sopralluoghi di direzione dei lavori attuati dall’inizio della perforazione il 6 novembre 2006 al 10 novembre 2006; e nell’ultimo di questi, aveva notato il consulente, l’architetto P. avrebbe chiesto “la posa all’interno dei fori dei distanziali per le barre e l’iniezione come da progetto”.

Come il consulente tecnico d’ufficio, avrebbe ritenuto pure il giudice del primo grado penale.

Non avendo dichiarato viziate tali conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, il giudice d’appello avrebbe violato l’art. 116 c.p.c.

1.2.2 Anche questa censura ictu oculi patisce una sostanza direttamente fattuale, che la conduce, nella sua maggior parte, all’inammissibilità.

Quanto poi al riferimento finale all’art. 116 c.p.c., a tacer d’altro, per constatarne l’infondatezza è sufficiente rilevare che il giudice d’appello, non certo vincolato in assoluto dalle opinioni del consulente tecnico d’ufficio ma solo obbligato a spiegare in via motivazionale il discostamento se a esso opta, ha ampiamente adempiuto il proprio obbligo motivazionale per essersi discostato, come aveva fatto il giudice di prime cure, dagli esiti della consulenza tecnica d’ufficio, aderendo alla posizione di non condivisione di tali opinioni già esternata con chiara motivazione dal primo giudice.

1.3.1 In terzo luogo, i ricorrenti affermano che per il suddetto “travisamento del Giudice” fu pronunciata condanna solidale con l’impresa dei professionisti ai sensi dell’art. 2055 c.c., ritenendo applicabile detta norma nell’ipotesi di responsabilità a diverso titolo, qui contrattuale ed extracontrattuale. Ma per la responsabilità solidale sarebbe necessaria “l’unicità del fatto dannoso”: e invece, nel caso in esame, la condotta omissiva attribuita ai componenti dell’ATP sarebbe “un episodio autonomo”, che non si collocherebbe entro una “serie causale unitaria”.

1.3.2 Ancora una volta, la censura sfocia su un piano direttamente fattuale, il quale, in questa che è in esame, attiene alla conformazione, nella vicenda, della serie causale da cui è derivato il crollo della torre campanaria. L’inammissibilità della censura è pertanto evidente.

1.4.1 In quarto luogo, viene contestata la valutazione della collegialità dell’incarico di direzione dei lavori, essendo diversa la responsabilità solidale contrattuale dei componenti dell’ATP rispetto alla pubblica amministrazione.

Il giudice di merito avrebbe desunto la collegialità dalla solidarietà prevista nell’atto costitutivo dell’ATP, valido per il rapporto con il Comune; però “che sia stata prevista la solidarietà tra componenti ATP e Comune non dimostra… che l’incarico della DL sia stato accettato in via collegiale”.

Comunque la solidarietà contrattuale tra ATP e Comune non sarebbe estensibile alla responsabilità extracontrattuale nei confronti del T. e della Parrocchia, giacchè altrimenti sarebbe una – non prevista sul piano normativo responsabilità oggettiva per posizione.

Nell’ATP erano associati tre architetti e l’ingegner Me., competente quest’ultimo sulle strutture; l’art. 2 dell’atto di costituzione dell’associazione ripartirebbe la responsabilità ai sensi dell’art. 1298 c.c. “tra gli associati in funzione delle rispettive competenze”. E in quanto dichiarato nella partecipazione di gara, ripartendo i compiti (ai ricorrenti “progettazione architettonica, restauro conservativo”, agli altri due professionisti “progettazione strutturale, consolidamento statico”), sarebbe emersa la distinzione di tali rispettive competenze. Inoltre si sarebbe pure specificata la ripartizione dei compiti tra i due attuali ricorrenti.

Tutto ciò sarebbe stato confermato nella decisione del primo grado penale, e non sarebbe stato contestato “negli atti difensivi avversari” nel presente processo, per cui dovrebbe reputarsi provato ex art. 115 c.p.c.

1.4.2 Questo submotivo cade ancora una volta nella natura direttamente fattuale – con conseguente inammissibilità – quanto alle argomentazioni relative alla dimostrazione o meno che l’incarico di direzione dei lavori sia stato accettato in via collegiale o prevedendo una ripartizione degli obblighi.

Per il resto, non si può non ricordare che l’art. 2055 c.c., comma 1, (“Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligati in solido”) presenta un inequivoco contenuto che rende insostenibile negare la configurabilità della responsabilità solidale anche in relazione all’illecito extracontrattuale – e la responsabilità nei confronti dei proprietari degli edifici danneggiati dal crollo del campanile è stata qualificata dai giudici di merito, senza alcuna censura al riguardo, extracontrattuale.

Infine, il riferimento all’applicabilità dell’art. 115 c.p.c. è del tutto generico – e quindi inammissibile – poichè sostenuto da uno scarno riferimento a quanto rinvenibile “negli atti difensivi avversari”.

1.5.1 In quinto luogo, lamentano i ricorrenti il contrasto tra la decisione dei giudici civili di merito e l’assoluzione nel primo grado pronunciata dal giudice penale, contrasto che sarebbe paradossale perchè in sede penale l’accertamento sarebbe stato effettuato “oltre il ragionevole dubbio”, mentre l’accertamento qui espletato avrebbe seguito il principio della preponderanza dell’evidenza (ovvero il principio del più probabile che non); e anche se il petitum risulta diverso da quello proposto nell’azione civile esercitata nell’ambito del processo penale (come rilevato anche dalla corte territoriale), ha origine nella stessa vicenda.

1.5.2 Si tratta, evidentemente, di argomentazioni del tutto assertive e generiche, per di più ostacolate dallo stesso riconoscimento che le due azioni civili sono diverse, prospettando responsabilità in riferimento a petita differenti.

Tutto il motivo, in conclusione, è privo di consistenza.

2.1 il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 112 c.p.c.

Il giudice d’appello avrebbe regolato la condanna degli attuali ricorrenti a rifondere le spese processuali al Comune “richiamandosi genericamente al principio della soccombenza” e non tenendo conto del fatto che, in primo grado, i ricorrenti sarebbero stati condannati due volte a rifondere le spese ai danneggiati, ai punti 6 e 14 della sentenza del Tribunale, e che, a differenza delle altre parti, i ricorrenti non avrebbero proposto domande di condanna nei confronti del Comune, chiedendo soltanto il rigetto delle sue “richieste”. Per soccombenza, dunque, gli attuali ricorrenti avrebbero dovuto essere condannati soltanto a rifondere le spese al Comune in relazione a un solo rapporto processuale – quello relativo alla, parzialmente accolta, domanda risarcitoria del Comune -, e non in relazione al rapporto processuale riguardante le “domande riconvenzionali proposte dalle altre controparti”.

2.2 Il motivo, ictu ocuii, rende necessaria anche la conoscenza del contenuto, in parte qua, della sentenza di primo grado, ma al riguardo non è autosufficiente. Nè la premessa del ricorso fornisce questa parte della sentenza del Tribunale, limitandosi a offrire un’anche troppo sintetica esposizione del relativo motivo d’appello per cui sarebbe stata denunciata “violazione dell’art. 112 c.p.c. per la condanna alle spese a favore del Comune e della sua compagnia assicuratrice, in quanto, non avendo mai proposto domande nei loro confronti (al contrario degli altri componenti dell’ATP), non si sarebbe configurata una soccombenza”.

Tale carenza di autosufficienza conduce il motivo all’inammissibilità.

Meramente ad abundantiam, si rileva, d’altronde, che su tale motivo d’appello proposto dagli attuali ricorrenti la corte territoriale (a pagina 80 della sentenza) afferma che i due professionisti vi si sarebbero dichiarati non soccombenti nei confronti del Comune, per non avere in primo grado proposta domanda nei suoi confronti, “ma si erano limitati a chiedere il rigetto delle domande” del Comune nei loro confronti. E il giudice d’appello ha definito questa una “sconcertante prospettazione” rendente infondato il motivo, essendo state accolte le domande del Comune nei confronti dei due professionisti. Il motivo del ricorso adduce che vi sarebbero state appunto due condanne alle spese in due capi della sentenza, ma, si ripete, è del tutto insufficiente, indicando solo “i punti 6 e 14” senza trascriverne il contenuto, pur essendo proprio questo il nucleo della censura, giacchè necessario per confutare quanto osservato dalla corte territoriale appunto nel passo appena riportato (il contenuto della sentenza di primo grado in ordine alla decisione sulle spese di lite non è riportato, si nota per inciso, neppure nella sentenza d’appello: v. pagina 27 della sentenza stessa).

Tutto ciò conferma ancor più l’inammissibilità della doglianza.

3.1 Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1292,1917 e 2055 c.c. quanto alla limitazione di copertura assicurativa alla quota di ogni professionista.

Contraddittoriamente la sentenza, sub 9.4, “individua la solidarietà di tutti i responsabili” nei confronti dei danneggiati e, al tempo stesso, “limita immotivatamente la responsabilità delle compagnie” a un ottavo per ciascuno dei professionisti. Così non avrebbe tenuto in conto la giurisprudenza per cui, se l’assicurato è responsabile solidale con altri, l’obbligo della compagnia nei confronti dell’assicurato, nei limiti del massimale, non investe la sola quota di responsabilità dell’assicurato riguardo la ripartizione della responsabilità con i condebitori solidali, ma l’intera obbligazione dell’assicurato nei confronti del danneggiato. La limitazione ritenuta sussistente dal giudice d’appello costituirebbe una clausola vessatoria, che pertanto esigerebbe la doppia sottoscrizione ai sensi dell’art. 1341 c.c., comma 2, qui mancante.

3.2 A tacer d’altro, il nucleo della doglianza non sta nelle norme indicate in rubrica, quanto piuttosto consiste in una pretesa nullità, ai sensi dell’art. 1341 c.c., della clausola che nella polizza ha limitato l’obbligo indennitario della compagnia assicuratrice alla quota di responsabilità diretta, e non incluso, pertanto, quel che grava sul professionista per responsabilità solidale rispetto alla condotta di altri.

Tale prospettazione è palesemente infondata, per stabile giurisprudenza di questa Suprema Corte nel senso che nel contratto di assicurazione sono clausole limitative della responsabilità agli effetti dell’art. 1341 c.c. solo le clausole limitanti le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito, rientrando invece nell’attinenza all’oggetto del contratto – e pertanto non essendo assoggettate all’art. 1341 c.c. – le clausole riguardanti il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa, le quali, in effetti, specificano il rischio garantito (ex multis: Cass. sez. 3, 11 giugno 2019 n. 15598, Cass. sez. 1, 7 agosto 2014 n. 17783, Cass. sez. 3, 7 aprile 2010 n. 8235, Cass. sez. 3, 10 novembre 2009 n. 23741, Cass. sez. 3, 11 gennaio 2007 n. 395, Cass. sez. 3, 29 maggio 2006 n. 12084, Cass. sez. 3, 9 marzo 2005 n. 5058 e Cass. sez. 3, 4 febbraio 2002 n. 1430; e cfr., da ultimo, Cass. sez. 3, 22 giugno 2020 n. 12119).

Il motivo, dunque, non merita accoglimento.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna di entrambi i ricorrenti – in solido per il comune interesse processuale – alla rifusione delle spese processuali – tutte come liquidate in dispositivo – al Comune, alla Parrocchia e al T.; deve pure essere condannato il M. (in questo rapporto processuale evidentemente non vi è interesse del B.) a rifonderle, liquidate in dispositivo, a Unipolsai Assicurazioni S.p.A. quale compagnia assicuratrice del M. medesimo. Si stima infine equo compensare le spese tra i ricorrenti e la controricorrente Unipolsai Assicurazioni S.p.A. come succeduta a Milano Assicurazioni S.p.A. quale compagnia assicurativa dell’impresa appaltatrice, considerato pure il ruolo rivestito da quest’ultima nella complessiva vicenda.

Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna solidalmente i ricorrenti a rifondere al Comune di Nole le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 10.000, oltre a Euro 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge, a rifondere alla Parrocchia S. Vincenzo Martire le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 8.000, oltre a Euro 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge e a rifondere ad T.A.P. le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 8.000, oltre a Euro 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge; condanna M.G. a rifondere alla propria assicuratrice Unipolsai Assicurazioni S.p.A., le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 7.000, oltre a Euro 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge. Compensa le spese processuali tra i ricorrenti e Unipolsai Assicurazioni S.p.A. quale succeduta a Milano Assicurazioni S.p.A.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

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