Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26187 del 21/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26187 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 27674-2011 proposto da:
RACCAGNI ASSUNTA PIERINA RCCSNT27B64G264V,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI 11, presso lo
studio dell’avvocato VALENZA DINO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MENDOLIA STEFANO, giusta procura
speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
COMUNE DI PONTOGLIO;

– intimato avverso la sentenza n. 84/31/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO del 7.7.2011, depositata il 22/07/2011;

Data pubblicazione: 21/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Ric. 2011 n. 27674 sez. MT – ud. 23-10-2013
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di Milano ha accolto l’appello dell’Amministrazione comunale di Pontoglio
-appello proposto contro la sentenza n.87/16/2008 della CTP di Brescia che aveva
accolto il ricorso di Raccagni Assunta Pierina- ed ha così confermato l’avviso di
accertamento per ICI relativa agli anni dal 2001 al 2006.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che la parte contribuente non
aveva dimostrato “con certificazioni catastali o con altri documenti, che trattasi di
immobili ad uso agricolo”, sicché detti immobili dovevano ritenersi soggetti ad ICI.
D’altronde, l’avviso di accertamento era formato “da diversi fogli divisi in due parti”,
in cui erano contenuti tutti gli elementi previsti dalla normativa, ciò che aveva
permesso alla parte contribuente “di effettuare un valido e completo ricorso in primo
grado”.
La parte contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro detta pronuncia,
affidandolo a tre motivi.
L’Amministrazione comunale si è costituita con atto finalizzato alla mera
partecipazione all’udienza di discussione.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il primo motivo di censura (improntato alla nullità della sentenza per
omessa pronuncia) la ricorrente si duole —dopo avere dato autosufficiente allegazione
delle eccezioni riproposte nell’atto di costituzione in appello, anche trascrivendo in
ricorso i passi salienti di detto atto – dell’omessa pronuncia in relazione alle ragioni
di impugnazione proposte nel primo grado di giudizio (ed implicitamente ritenute
assorbite dalla Commissione di prime cure) e cioè per omesso o irrituale svolgimento

3

Osserva:

della procedura di accertamento con adesione e per l’avvenuta determinazione della
base imponibile ai fini ICI (limitatamente al fabbricato identificato con il n.11 negli
avvisi di accertamento impugnati) con modalità arbitrarie ed in assenza di alcuna
verifica dell’effettiva consistenza dell’immobile.
Il motivo appare fondato e se ne propone l’accoglimento.

di costituzione di appello riassunte nel ricorso introduttivo di questo grado e gli
argomenti su cui è fondata la decisione (atteso che non vi è altro modo per ricostruire
il thema decidedendum in grado di appello, non avendo il giudicante dato conto
alcuno dell’oggetto di dette censure), la Commissione di secondo grado si è limitata
alla sola decisione della questione relativa alla compiuta motivazione dei
provvedimenti impositivi (oltre ad un generico accenno circa l’assolvimento
dell’onere di prova posto a carico della parte contribuente) senza nulla argomentare
con riferimento alle questioni fatte oggetto delle menzionate censure e per quanto
quelle fossero logicamente preliminari rispetto alle questioni espressamente
affrontate e risolte.
La pronuncia impugnata merita quindi di essere cassata (con assorbimento delle
questioni proposte con i residui motivi di impugnazione), con conseguente
restituzione degli atti al medesimo giudice di appello, in funzione di giudice del
rinvio, affinchè riesamini con la necessaria analiticità le questioni riproposte in
appello e non esaminate.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 20 marzo 2013.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i

4

Per quanto è possibile intendere dalla correlazione tra le eccezioni proposte nell’atto

motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Lombardia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del

Così deciso in Roma il 23 ottobre 2013.

presente grado.

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