Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26187 del 19/12/2016
Cassazione civile, sez. I, 19/12/2016, (ud. 28/10/2016, dep.19/12/2016), n. 26187
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14150-2011 proposto da:
COMUNE DI MINERVINO MURGE, in persona del Commissario prefettizio pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 92 (PALAZZO
TETTAMANTI), presso l’avvocato COSIMO DAMIANO FABIO MASTROROSA,
rappresentato e difeso dall’avvocato SUSANNA PASTORE, giusta procura
in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
A.U.S.L. BARI, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore Generale
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CORSO 504,
presso l’avvocato ANTONIO PIGNATELLI, rappresentata e difesa
dall’avvocato ERNESTO CIANCIOLA, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –
contro
COMUNE DI CORATO, COMUNE DI ANDRIA, COMUNE DI SPINAZZOLA, COMUNE DI
TERLIZZI;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1099/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 22/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’estinzione per
rinuncia.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto di citazione notificato il 6 febbraio 2003, l’ASL BA/(OMISSIS) proponeva, dinanzi al Tribunale di Trani, opposizione avverso il decreto ingiuntivo, con il quale era stato ingiunto all’ente il pagamento della somma di Euro 348.519,60, oltre interessi e spese, a favore del Consorzio Imprese Riunite Autotrasporti Persone (CIRAP) a titolo di pagamento delle prestazioni di trasporto dei soggetti portatori di handicap presso i centri di riabilitazione, per gli anni 2001 e 2002, in forza del contratto di appalto di servizi stipulato tra le parti il 23 gennaio 1991 per la durata di un anno, ma di fatto prorogato fino al 30 luglio 2002. Il Tribunale adito, con sentenza n. 178/2005, dichiarava cessata la materia del contendere tra il CIRAP e l’ASL, e condannava i Comuni di Corato, Andria, Minervino Murge, Spinazzola e Terlizzi, evocati in garanzia dall’ASL al pagamento della somma ingiunta.
2. Avverso la decisione proponevano appello tutti i Comuni suindicati, fatta eccezione per il Comune di Terlizzi, che venivano rigettati dalla Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 1099/2010, depositata il 22 novembre 2010. Con tale pronuncia il giudice del gravame riteneva sussistente la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda di garanzia proposta dall’AUSL Bari (OMISSIS), succeduta all’ASL Bari/(OMISSIS), nei confronti dei Comuni interessati, e confermava, nel merito, la fondatezza di detta domanda, già ritenuta dal giudice di prime cure, sulla base del disposto dell’art. 26 della legge n. 104 del 1992.
3. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto separati ricorsi il Comune di Corato ed il Comune di Minervino Murge nei confronti della AUSL Bari 2, affidato a sette motivi, il primo, ed a sei motivi, il secondo. La resistente ha replicato con controricorso.
4. Con memoria in data 4 ottobre 2016, il Comune di Minervino Murge e la AUSL Bari 2 hanno dato concordemente atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, per essere
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intercorsa, in data 22 dicembre 2011, transazione tra le parti allega-
ta alla suddetta memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sopravvenienza, nel corso del giudizio, di fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di lite tra le parti e, con ciò, il venir meno dell’interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull’oggetto della controversia, come nel caso di una transazione intercorsa tra i contendenti tale da eliminare ogni ragione di contrasto tra gli stessi, comporta la necessità della declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr., ex plurimis, Cass. 23289/2007; 6909/2009).
2. La transazione in data 22 dicembre 2011, intercorsa tra il Comune di Minervino Murge e la AUSL Bari (OMISSIS) ha determinato, pertanto, la cessazione della materia del contendere nel giudizio n. 14150/2011, mentre deve provvedersi separatamente in ordine al giudizio n. 13709/2011, relativo al ricorso proposto – avverso la medesima sentenza n. 1099/2010 – dal Comune di Corato.
3. Su conforme richiesta delle parti, le spese del presente giudizio vanno interamente compensate.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione;
dichiara cessata la materia del contendere; dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016