Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26187 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 18/10/2018, (ud. 21/03/2018, dep. 18/10/2018), n.26187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA E.L. – Presidente –

Dott. NONNO G.M. – Consigliere –

Dott. TRISCARI G. – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO R. – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO di NOCERA M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9878 del ruolo generale dell’anno 2011

proposto da:

Bongini Auto s.r.l., in liquidazione, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura a

speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti Carlo Bulleri e Stefano

Di Meo, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo

in Roma, via Pisanelli, n. 2;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

i cui uffici ha domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Toscana, sezione staccata di Livorno, n. 9/23/10,

depositata il giorno 19 febbraio 2010;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 marzo 2018

dal Consigliere Triscari Giancarlo.

Fatto

RILEVATO

che:

la sentenza impugnata ha esposto, in punto di fatto, che: l’Agenzia delle entrate di Livorno aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti della società Bongini Auto s.r.l. con il quale era stata contestata l’indebita detrazione Iva su acquisti di autovetture, per avere acquistato da fornitori (Time Port, Pilot, 2B) utilizzati come interposti o prestanomi; avverso il suddetto avviso di accertamento aveva proposto ricorso la società contribuente, lamentando sia la mancanza di prova a fondamento della pretesa sia la negata deducibilità dei costi sostenuti per l’immatricolazione delle vetture commercializzate e di quelli relativi al pagamento dei pedaggi autostradali; la Commissione tributaria provinciale aveva parzialmente accolto il ricorso, avendo ritenuto la legittimità dell’atto impugnato relativamente alla contestazione della indebita detrazione dell’Iva e avendo, invece, accolto il motivo di ricorso relativo alla deducibilità dei costi per l’immatricolazione delle autovetture; avverso la suddetta pronuncia avevano, rispettivamente, proposto appello la società contribuente, relativamente al capo della sentenza che aveva rigettato il ricorso avverso l’atto di accertamento per la parte relativa alla indebita detrazione dell’Iva, nonchè appello incidentale l’Agenzia delle entrate, relativamente al capo della sentenza relativo alla deducibilità dei costi per l’immatricolazione delle autovetture;

la Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione staccata di Livorno, ha rigettato l’appello principale della società contribuente e quello incidentale dell’Agenzia delle entrate;

in particolare ha ritenuto: per quanto concerneva l’appello principale, che, sussistendo nella fattispecie una “frode carosello” e, conseguentemente, essendo state emesse fatture fittizie, correttamente l’ufficio aveva provveduto con accertamento induttivo, disattendendo la contabilità della società contribuente e adducendo elementi gravi, precisi e concordanti, quali: il fatto che la società aveva intrattenuto con le società fornitrici rapporti frequenti, intensi e di significativa importanza economica; il contenuto delle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza da soggetti coinvolti nel commercio delle autovetture; infine, l’acquisto sottocosto delle autovetture; per quanto concerneva l’appello incidentale, che i costi sostenuti dalla società per le immatricolazioni, pur essendo anticipazioni effettuate in nome e per conto dei clienti, erano da considerarsi inerenti all’attività di impresa in quanto si doveva presumere l’esistenza di un collaterale e sottostante accordo tra le parti diretto all’assunzione totale dell’onere da parte della società; la società ricorre con unico motivo per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione staccata di Livorno, in epigrafe;

si è costituita l’Agenzia delle entrate depositando controricorso e proponendo ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso principale si cesura la sentenza impugnata per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per avere disatteso le risultanze istruttorie, avendo negato valenza giuridica alla perizia tecnica di parte prodotta e ritenuto estranei al processo tributario gli accertamenti condotti nel processo penale, nonchè per avere dato invece rilevanza alle dichiarazioni dei terzi ed alla intensità e continuità, nel tempo, dei rapporti commerciali tra la società contribuente e i fornitori;

il motivo è infondato;

il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per la controversia presuppone che il giudice, nel decidere la controversia, non abbia tenuto conto di circostanze, allegate dalla parte, che avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione, sicchè la pronuncia risulta non corretta a seguito di una non corretta ricostruzione della fattispecie concreta;

nella fattispecie, il giudice di appello ha tenuto conto delle circostanze indicate dalla ricorrente col presente motivo di ricorso (perizia tecnica prodotta, sentenza di assoluzione del tribunale di Cecina), ma ha provveduto ad una complessiva considerazione del materiale probatorio a disposizione, pervenendo comunque alla considerazione finale che gli elementi a disposizione dovevano comunque condurre a ritenere assolta, da parte dell’amministrazione, l’onere di prova su di essa gravante, della consapevolezza della ricorrente di partecipazione ad una operazione soggettivamente inesistente, valorizzando altri elementi, con un giudizio di merito non sindacabile in questa sede;

va, in questo contesto segnalato che, con la censura di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non possono essere veicolate censure di merito, attinenti alla valutazione del materiale probatorio da parte dei giudici di secondo grado, in contrasto con il granitico orientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione rappresenta un rimedio impugnatorio a critica vincolata e cognizione determinata dall’ambito dei vizi dedotti, non già uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito la selezione degli elementi del suo convincimento (ex plurimis, Cass. S.U. n. 7931/13; Cass. nn. 14233/15, 959/15, 26860/14, 12264/14;

nella fattispecie, parte ricorrente ha ragionato sulla non idoneità degli elementi tenuti presenti e considerati dal giudice di appello al fine di pervenire alla statuizione circa la sussistenza, nel caso di specie, di elementi sufficienti per potere riversare sulla società contribuente l’onere della prova;

in particolare, si precisa che, secondo il costante orientamento di questa Corte, qualora l’amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita considerazione, quali costi ai fini Iva, di quelli portati da fatture relative ad operazioni inesistenti, spetta all’ufficio fornire la prova che l’operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere, ovvero non è stata posta in essere tra i soggetti indicati nella fattura, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione anche in merito alla conoscenza ovvero alla conoscibilità della fittizietà delle operazioni da parte del cessionario/committente che richiede la detrazione o deduzione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibile e la sua mancanza di consapevolezza di partecipare a un’operazione fraudolenta, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o delle evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili. L’amministrazione può fornire la prova anche mediante presunzioni (come espressamente prevede, per l’I.v.a., il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54,comma 2 e, per le imposte dirette, il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 39, comma 1, lett. d);

nella fattispecie, quindi, il giudice di appello ha ritenuto sussistenti gli elementi indiziari da cui potere desumere che la contribuente era a conoscenza della frode IVA posta in essere dalle sue fornitrici e che hanno legittimato l’amministrazione alla contestazione di cui all’atto di accertamento, mentre la società contribuente non ha addotto le prove necessarie per dimostrare la propria mancanza di consapevolezza;

nè, d’altro lato, possono assumere rilevanza, come precisato, le contestazioni dedotte in questa sede sulle valutazioni compiute dal giudice di appello, atteso che il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in un nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità;

con il motivo di ricorso incidentale si censura la sentenza impugnata per insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per la controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per avere il giudice di appello ritenuto che, con riferimento alla questione del recupero a tassazione dei costi sostenuti dalla società contribuente per l’immatricolazione dei veicoli venduti alla propria clientela, doveva ritenersi, in via presuntiva, sussistente un accordo tra di essi secondo cui l’onere definitivo del costo era a carico delle società;

il motivo è fondato;

la questione in esame è stata risolta dal giudice di appello tenendo in considerazione il fatto che le spese sostenute costituivano anticipi per conto clienti e, purtuttavia, doveva ritenersi esistente un accordo tra la società e i clienti per porre l’onere definitivo ad esclusivo carico della contribuente;

si osserva che l’effettiva esistenza di tale accordo costituiva un fatto decisivo per la controversia, in quanto solo in tal modo si sarebbe potuto ritenere che le spese anticipate per le immatricolazioni, peraltro definite quali anticipazioni ed in ordine alle quali la stessa sentenza censurata specifica che erano inserite in un conto dedicato alle “spese di immatricolazione conto terzi”, erano totalmente da porsi a carico della società;

sul punto, la circostanza cui ha fatto riferimento il giudice di appello, relativa alla presumibile esistenza di un accordo tra la società e i clienti, è stata solo enunciata nel contesto motivazionale, senza tuttavia addurre giustificazioni logiche sulla base delle quali si è ritenuto di dovere presumerne l’esistenza;

sotto tale profilo, la pronuncia risulta avere omesso di indicare, sotto il profilo motivazionale, sulla base di quali elementi di fatto ha ritenuto di dovere prospettare la esistenza presuntiva dell’accordo, con la conseguenza che, sul punto, la stessa è viziata in quanto non ha motivato sulla circostanza in esame, decisiva per il giudizio; pertanto, il motivo di ricorso principale deve essere rigettato, mentre va accolto il motivo di ricorso incidentale, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione tributaria regionale per nuova valutazione sulla questione della detraibilità dei costi relativi alle immatricolazioni delle autovetture, e per la liquidazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso principale e, in accoglimento del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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