Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26187 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. III, 17/11/2020, (ud. 02/10/2020, dep. 17/11/2020), n.26187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30509-2018 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIMA N 42,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO AMERIGO CIRRI SEPE QUARTA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO

RENCRICCA;

– ricorrente –

contro

M.L., e B.M., elettivamente domiciliate in ROMA,

VIA CARLO ALBERTO 18, presso lo studio dell’avvocato CARMELO

COMEGNA, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO

BENVENUTI;

– controricorrenti –

e contro

BE.MA., I.T.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1641/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 14/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/10/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con atto di citazione del 1 marzo 2004 Be.Ma., M.L. e B.M. convenivano davanti al Tribunale di L’Aquila, per ottenerne il risarcimento per i danni loro derivati dal decesso della rispettiva figlia e sorella B.I., avvenuto per avvelenamento da monossido di carbonio sprigionato dalla caldaia di un appartamento preso in locazione, I.M. e I.T. – quali proprietari dell’appartamento -, I.U. quale locatore – e C.F. – quale tecnico -.

– I convenuti si costituivano, resistendo; veniva chiamata in garanzia l’agenzia immobiliare che si era occupata del contratto locatizio, “(OMISSIS)”.

Con sentenza del 20 maggio 2010 il Tribunale condannava a risarcire gli attori soltanto il C..

Avendo quest’ultimo proposto appello principale, avendo proposto appello incidentale i ime armi della defunta e ulteriore appello incidentale I.M., la Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 14 settembre 2017, per quanto qui interessa, dichiarava nulla la pronuncia di primo grado e, decidendo nel merito, accertava il difetto di legittimazione passiva di I.M. non risultando proprietaria dell’immobile e condannava solidalmente a risarcire i danni ai parenti della vittima il proprietario I.T. e il tecnico C.F..

Il C. ha proposto ricorso, articolato in tre motivi e illustrato anche con memoria, da cui si sono difese con controricorso la M. e B.M..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 2697,1223,2043,2056 c.c., artt. 40 e 41 c.p..

Il giudice d’appello ha ritenuto responsabile il ricorrente per avere installato e poi modificato la caldaia, nonchè per essere intervenuto il (OMISSIS) il decesso della vittima fu scoperto il (OMISSIS) – sull’impianto: tutti eventi che, “quand’anche avvenuti sì come erroneamente assunti” dal giudice, non sarebbero “in relazione, neppure indiretta, con il decesso”.

Si richiama quanto sarebbe stato appurato dalla perizia di tale N. nel procedimento penale espletato per la tragica vicenda, perizia secondo la quale la caldaia sarebbe stata “la fonte prima e prevalente” dell’inquinamento da monossido di carbonio, si sarebbe verificato un concorso di cause e la prevalente e assoluta tra esse sarebbe stata l’omessa corretta “manutenzione dell’apparecchio che ha impedito il rilievo e la rimozione dell’occlusione dello scambiatore di calore”.

Le condotte e le omissioni attribuite dal giudice d’appello all’attuale ricorrente non avrebbero avuto efficienza causale in rapporto all’evento: ricordata la giurisprudenza di questa Suprema Corte in ordine alla causalità, il motivo attinge ancora dalla perizia N. e confuta passi motivazionali della sentenza impugnata, invocando pure elementi probatori tratti dal compendio delle prove, che sarebbero a favore del ricorrente, quali il non essere state smentite, ad avviso del ricorrente, dichiarazioni rese da quest’ultimo in interrogatorio formale, le s.i.t. di tale S.N. e la sua testimonianza in sede civile.

Si conclude pertanto per l’assenza della connessione causale.

2. Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 2697,1223,2043 e 2056 c.c.

Il ricorrente avrebbe addotto di aver installato nel 1990 l’impianto con la caldaia in un vano esterno e non comunicante con l’abitazione, e che I.U. avrebbe modificato poi lo stato dei luoghi. La corte territoriale “rimprovera” al ricorrente di non avere però provato che, senza tali modifiche, il sinistro non sarebbe avvenuto. Si oppone con il motivo che il ricorrente, nella memoria istruttoria del 22 giugno 2005, avrebbe proposto tre capitoli, ammessi, per prova orale, riguardanti come egli aveva installato l’impianto, come l’immobile fu modificato da I.U. nel (OMISSIS) e nel (OMISSIS); e conferma di questi fatti sarebbe derivata dalla relativa testimonianza di tale d.F.A..

Il ricorrente avrebbe pure dimostrato la relazione della modifica con il sinistro: questo emergerebbe infatti nel verbale d’ispezione degli intervenuti carabinieri, nella deposizione resa il 7 giugno 2006 dal carabiniere Ge.Or. e da un passo (riportato nel motivo) della perizia N..

In conseguenza di tutto ciò si sarebbe dovuto ritenere imprevedibile l’evento per il ricorrente.

3. Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 1176,2043 e 2697 c.c.

La Corte d’appello avrebbe ritenuto responsabile il ricorrente anche per la sua visita all’impianto effettuata il (OMISSIS): peraltro, la Corte non avrebbe tenuto in conto che egli sarebbe stato chiamato non per verificare la caldaia, ma per la riparazione di una perdita d’acqua.

Viene citata una frase estratta dalla perizia N. (per cui l’intervento “non appare aver interessato la sezione combustione della caldaia, pertanto si ritiene ininfluente”), uno stralcio del rapporto di conclusione delle indagini dei carabinieri (per cui il (OMISSIS) il tecnico fu chiamato “in quanto la caldaia non funzionava”, egli quindi risolse una perdita d’acqua e così “la caldaia ebbe a funzionare”), le s.i.t. rese dallo stesso ricorrente nonchè quelle rese da chi lo aveva chiamato, S.N..

Si sostiene infine che la riparazione di perdita d’acqua sarebbe stata effettuabile “indipendentemente dalla verifica del complessivo funzionamento dell’impianto”; e la “concreta prestazione” resa dal ricorrente non avrebbe potuto rendere “immediatamente percepibile la potenziale fonte di pericolo connessa all’ostruzione del sistema di evacuazione dei fumi (dovuto alla presenza di un nido di topo…)”.

4. Tutti questi motivi, che per questo vanno congiuntamente vagliati, sono accomunati da un contenuto che ictu oculi consiste nella proposizione di una valutazione alternativa dell’esito del compendio probatorio – sostenuta, per di più, da estrapolazioni artificiose -, perseguendo, dunque, un terzo grado di merito in sede di legittimità, con conseguente inammissibilità.

A proposito del secondo motivo, a questo punto meramente ad abundantiam, si osserva che comunque, come riconosce, a ben guardare, pure il ricorrente, il giudice d’appello non ha fondato la sua responsabilità soltanto sull’installazione e sulla modifica della situazione dell’impianto, bensì anche sul suo intervento del (OMISSIS), che avrebbe reso impossibile l’imprevedibilità per un tecnico del successivo tragico evento. A tale ulteriore fondamento della responsabilità del ricorrente viene poi dedicato l’ultimo motivo, ancora inammissibilmente, si ripete – in termini di censura direttamente fattuale; e non si può non rilevare, per quanto sempre ad abundantiam, che dalla stessa narrazione dei fatti offerta da quest’ultima censura risulta che il tecnico fu chiamato non soltanto come idraulico per una perdita d’acqua dell’impianto appunto idraulico, bensì proprio perchè era la caldaia che non funzionava: il che, logicamente, conduce a dedurre che il tecnico avrebbe dovuto sottoporre l’impianto a un esame completo, e che in tal modo avrebbe constatato anche la presenza del nido di topi da cui è indiscusso che derivò poi l’espansione del monossido di carbonio e quindi il sinistro mortale.

5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione alle controricorrenti M.L. e B.M. delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alle controricorrenti M.L. e B.M. le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 12.500, oltre a Euro 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

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