Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26187 del 06/12/2011

Cassazione civile sez. III, 06/12/2011, (ud. 19/10/2011, dep. 06/12/2011), n.26187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA OVIDIO 20, presso lo studio dell’avvocato LICCATRDO

LANDOLFI & ASSOCIATI, rappresentato e difeso dall’avvocato

ACTIS

GIOVANNI giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

S.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, LARGO ANTONELLI 2, presso lo studio dell’avvocato SPATARO

PAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato ROMANO MARIO giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 648/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/02/2009; R.G.N. 47/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato GIAMPAOLO ROSSI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.L. ha proposto al Tribunale di S. Maria Capua Vetere domanda di condanna dell’avv. S.L. al risarcimento dei danni per responsabilità professionale poichè, in un processo penale a suo carico, a seguito della morte di un paziente ricoverato al Pronto Soccorso ove il C. svolgeva la sua attività di medico internista, ha lasciato scadere il termine per proporre appello contro la sentenza di condanna, emessa in primo grado.

Il Tribunale ha accolto la domanda ed ha condannato il S. a pagare, in risarcimento dei danni, Euro 120.000,00 oltre interessi e spese.

La Corte di appello di Napoli, in riforma, ha assolto il convenuto, ritenendo che – sulla base di un giudizio probabilistico ex ante – l’appello non avesse probabilità di essere accolto, sicchè è da escludere il nesso causale fra la colposa omissione del difensore ed il danno subito dall’attore.

Il C. propone due motivi di ricorso per cassazione, illustrati da memoria.

Resiste il S. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il ricorso è inammissibile sotto più di un aspetto.

1.1.- In primo luogo perchè l’esposizione dei fatti di causa e delle argomentazioni contenute nelle sentenze di merito è compiuta mediante la trascrizione integrale degli atti in sequenza cronologica, sì che manca una sintesi dei fatti e delle vicende processuali.

Il ricorrente ha superfluamente riprodotto nel ricorso l’intera motivazione della sentenza penale di condanna, emessa in primo grado, e l’intera motivazione della sentenza penale di appello che ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione; l’intero testo della sentenza civile di primo grado e l’intero testo della sentenza civile di appello (in alcune parti più di una volta) , anche nei capi irrilevanti ai fini del ricorso per cassazione (ove la Corte ha condiviso le tesi difensive del ricorrente). La norma dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, non può ritenersi osservata quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa della vicenda processuale, limitandosi a trascrivere testualmente il contenuto dei precedenti atti difensivi.

Ciò ostacola l’individuazione della materia del contendere e contravviene allo scopo della disposizione, che è quello di agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura (cfr. Cass. civ. Sez. un. n. 16628 del 2009; Cass. civ. Sez. 3, ord. nn. 20393 e 20395 del 22 settembre 2009 e ord. 30 giugno 2010 n. 15631).

1.2.- I motivi di ricorso sono poi inammissibili ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., a causa dell’inadeguatezza dei quesiti.

I quesiti formulati in relazione al primo motivo (“1. In caso di azione di responsabilità nei confronti di un legale che faccia spirare il termine per proporre appello, la colpa in relazione alla violazione della norma dell’art. 1176 c.c…, …. e dell’art. 1218 c.c. deve ritenersi in re ipsa, essendo pacifico che il termine per impugnare la sentenza sfavorevole al cliente sia inutilmente spirato;

2. in presenza di omissioni dell’avvocato si applicano i principi della causalità c.d. omissiva, per cui il giudice – in forza della clausola generale di equivalenza prevista dall’art. 40 c.p. – è tenuto ad accertare se l’evento sia ricollegabile all’omissione, nel senso che esso non si sarebbe verificato se l’agente avesse posto in essere la condotta doverosa…”), non sono congruenti con le ragioni della decisione, poichè la Corte di appello non ha escluso la colpa del professionista, nè ha escluso che essa possa essere ravvisata in re ipsa, considerata la gravità dell’inadempimento.

Ha escluso invece la sussistenza del nesso causale fra il comportamento illecito e il danno, ritenendo che l’appello del ricorrente non sarebbe stato accolto, pur se fosse stato tempestivamente proposto.

Trattasi di valutazione discrezionale, che può essere anche discutibile nel merito, ma che non è suscettibile di riesame in sede di legittimità, se non sotto il profilo dei vizi di motivazione, che non sono stati in alcun modo richiamati nel quesito.

Parimenti irrilevante e non congruente è il quesito n. 2, poichè la Corte di appello non ha disatteso i principi in tema di causalità omissiva; solo ha ritenuto – sempre con valutazione di merito, non suscettibile di riesame in questa sede – che nella specie l’omissione non abbia avuto alcuna efficienza causale.

Si ribadisce che non è stata formulata dal ricorrente una sintesi delle censure di vizio di motivazione, analoga al quesito di diritto, contenente la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione sarebbe da ritenere viziata e inidonea a giustificare la decisione, come prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ. (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. civ. Sez. 3^ n. 4646/2008 e n. 4719/2008; Cass. civ., Sez. 3^, ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).

1.3.- Inammissibile è anche il quesito sul secondo motivo, con cui il ricorrente denuncia violazione dell’art. 116 c.p.c. ed insufficiente motivazione sulla ritenuta insussistenza di elementi probabilistici idonei a dimostrare che l’appello, se proposto, sarebbe stato accolto.

Quanto ai vizi di motivazione è del tutto mancante la chiara indicazione del fatto controverso, di cui sopra si è detto. Il quesito di diritto è generico, astratto ed anch’esso non congruente con le ragioni della decisione. Così come formulato (“l’accertamento della condotta ipotetica in caso di condotta omissiva e di responsabilità del difensore presuppone il giudizio controfattuale, con l’esame di tutto il materiale processuale dei precedenti gradi di giudizio, simulando come compiuta quella condotta difensiva che si imputa essere stata omessa e verificando se, con apprezzabile probabilità, l’azione giudiziale che il legale avrebbe dovuto proporre …avrebbe avuto esito positivo”) , esso indica genericamente ciò che il giudice deve fare, ma non specifica come e dove la Corte di appello si sia discostata dai suddetti principi.

Il vero è che le censure manifestano solo il dissenso dal merito delle valutazioni compiute dalla Corte di appello; non indicano nè dimostrano i vizi logici e giuridici in cui essa sarebbe incorsa nel motivare la soluzione adottata.

2.- Il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.

3.- Considerata la natura della controversia e degli addebiti rivolti al resistente, nonchè la difformità fra le sentenze di merito, che può avere ingenerato incertezza in ordine alla corretta soluzione, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

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