Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26186 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. I, 19/12/2016, (ud. 28/10/2016, dep.19/12/2016),  n. 26186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20700-2012 proposto da:

COMUNE DI SANTA PAOLINA (AV), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MORDINI 14, presso l’avvocato

GIOVANNI PETRILLO, rappresentato e difeso dall’avvocato FAUSTINO DE

PALMA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.S., nella qualità di procuratrice di L.V.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRIA 164, presso

l’avvocato ANGELO MAIETTA, rappresentata e difesa dall’avvocato

GERARDO PERILLO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2543/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 06/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’estinzione per

rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che, con atto del 4 agosto 2016, sottoscritto dalla parte e dal difensore munito di procura speciale, il ricorrente Comune di Santa Paolina ha dichiarato di rinunciare al ricorso iscritto a ruolo al n. (OMISSIS) R.G., con il quale il medesima aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2543/2012;

– che la resistente costituita, L.S. ha accettato la rinuncia, mediante visto apposto sull’atto di rinuncia dal difensore munito di procura speciale;

ritenuto che ricorrano, pertanto, i presupposti per la declaratoria di estinzione del processo, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., senza alcuna statuizione sulle spese, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., u.c..

PQM

La Corte Suprema di Cassazione;

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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