Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26186 del 06/12/2011

Cassazione civile sez. III, 06/12/2011, (ud. 19/10/2011, dep. 06/12/2011), n.26186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CASSA RISPARMIO FIRENZE SPA (OMISSIS), (già mirafin s.p.a.

appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo incorporazione),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo

studio dell’avvocato D’ACUNTI CARLO MARIO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIUSTI GIORGIO giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ORTI DELLA FARNESINA 126, presso lo studio dell’avvocato STELLA

RICHTER GIORGIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BREGOLI ALBERTO giusta delega in atti; LLOYD’S DI LONDRA

ASSICURAZIONI , in persona del Rappresentante Generale per l’Italia,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI DUE MACELLI 66, presso lo

studio dell’avvocato SPARAGNA SARA, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ENA DANIELA, GIUFFRE’ BRUNO giusta delega in

atti; RAS RIUNIONE ADRIATICA SICURTA’ SPA , (OMISSIS), in persona

dei procuratori dr. C.A. e dr.ssa G.A.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio

dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che lo rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 429/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 31/03/2009; R.G.N. 306/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato GIORGIO GIUSTI e CARLO D’ACUNTI;

udito l’Avvocato STELLA RICHTER GIORGIO; udito l’Avvocato GIORGIO

SPADAFORA;

udito l’Avvocato BRUNO GIUFFRE’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.p.a. Cassa di Risparmio di Firenze (già s.p.a. Mirafin) ha proposto davanti al Tribunale di Modena azione di responsabilità nei confronti del notaio R., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni nella misura di L. 999.949.982, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. A fondamento della domanda ha dedotto che: a) essa è creditrice del defunto C.M. per l’importo di oltre L. cinque miliardi ed ha iscritto ipoteca sui beni immobili di lui per L. quattro miliardi; b) P. e C.S., figli ed eredi del debitore, hanno accettato l’eredità con il beneficio di inventario, avvalendosi della procedura di liquidazione dei beni di cui all’art. 499 cod. civ., e segg. e della cooperazione del notaio R.M.; c) quest’ultimo ha compiuto irregolarità ed illeciti, ed in particolare ha indebitamente pagato somme di denaro per oltre L. un miliardo in favore di asseriti creditori dell’eredità, utilizzando il ricavato delle vendite dei beni ipotecati da essa attrice, dopo avere cancellato le ipoteche gravanti sugli immobili stessi, senza avere previamente redatto e depositato lo stato di graduazione di cui all’art. 499 c.p.c., comma 2, con omissione degli adempimenti di cui all’art. 501 cod. civ. L’attrice ha contestato altresì che le somme pagate in prededuzione corrispondessero a debiti effettivamente gravanti sull’eredità e che fossero congrue, ed ha rilevato che, nelle more del giudizio, gli eredi sono stati dichiarati decaduti dal beneficio di inventario.

Il R. ha resistito alla domanda ed ha chiesto ed ottenuto di chiamare in causa la sua assicuratrice, s.p.a. RAS-Riunione Adriatica di Sicurtà, nonchè gli assicuratori “a secondo rischio” Lloyd’s di Londra, per esserne garantita. Entrambe le compagnie assicuratrici si sono costituite, chiedendo anch’esse il rigetto di ogni domanda. Il Tribunale di Modena ha respinto la domanda risarcitoria, condannando l’attrice al rimborso delle spese processuali in favore della convenuta e delle società chiamate in causa. Proposto appello dalla soccombente, a cui hanno resistito le appellate, con sentenza n. 429, depositata il 31 marzo 2009 e notificata il 4 giugno 2009, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che:

a) il notaio non avesse alcun obbligo di redigere lo stato di graduazione prima di provvedere al pagamento dei debiti gravanti sull’eredità;

b) le ipoteche sono state legittimamente cancellate successivamente al deposito delle somme dovute dagli acquirenti degli immobili in pagamento del prezzo;

c) tutte le somme erogate a terzi corrispondevano a crediti gravanti a carico dell’eredità, ai sensi dell’art. 511 cod. civ., crediti il cui pagamento deve essere effettuato anche in prededuzione rispetto a quanto dovuto ai creditori ipotecari e privilegiati;

d) in ogni caso l’attrice – garantita da ipoteca di terzo grado – non ha fornito la prova che, in mancanza dei pagamenti asseritamente illeciti, essa avrebbe conseguito il soddisfacimento, totale o parziale, del suo credito, sicchè manca la prova del nesso causale fra i denunciati illeciti ed il danno.

La s.p.a. Cassa di Risparmio di Firenze (subentrata a Mirafin) propone sei motivi di ricorso per cassazione. Resistono con separati controricorsi il R., la s.p.a. Allianz (subentrata alla RAS) e i Lloyd’s. Tutte le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con tutti i motivi la ricorrente lamenta violazioni di legge ed in particolare: violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e dell’art. 345 c.p.c., comma 3, quanto alla mancata ammissione delle sue richieste istruttorie (primo motivo); violazione degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ., degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 499 c.c., comma 2 e dell’art. 501 cod. civ., nella parte in cui la Corte di appello ha escluso che il notaio avesse l’obbligo di predisporre lo stato di graduazione (secondo motivo); violazione degli art. 113, 115 e 116 cod. proc. civ., art. 499 c.c., comma 1, artt. 2808, 2742, 2825, 2878, 2909 cod. civ., nella parte in cui è stata ritenuta lecita e giustificata la cancellazione delle ipoteche prima del pagamento dei privilegi secondo lo stato di graduazione (terzo motivo); degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ., artt. 511, 2697 e 2909 cod. civ., nella parte in cui ha incluso fra i crediti in prededuzione tutte le voci esposte come tali dalla controparte (quarto motivo); degli art. 113, 115 e 116 cod. proc. civ., L. 16 febbraio 1913, n. 89, artt. 27 e 73 art. 2043 cod. civ., nella parte in cui ha escluso che sia stata fornita la prova del nesso causale fra gli addebiti e il danno lamentato (quinto motivo); degli art. 113, 115, 116 e 91 cod. proc. civ., quanto al capo relativo alla sua condanna al pagamento di tutte le spese processuali (sesto motivo).

In relazione a tutti i motivi la ricorrente propone anche censure di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

2.- E’ logicamente pregiudiziale l’esame del quinto motivo, poichè la conferma del corrispondente capo della sentenza impugnata – che ha dichiarato insussistente la prova del danno, cioè di un presupposto essenziale per l’accoglimento della domanda risarcitoria – renderebbe irrilevanti tutte le altre censure.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., oltre che non fondato.

A norma dall’art. 366bis cod. proc. civ., nel testo in vigore alla data del deposito della sentenza impugnata (D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, artt. 6 e 27), non ancora abrogato dalla L. 18 giugno 2009 n. 69 (artt. 47 e 58), le censure di violazione di legge si debbono concludere con la formulazione di un quesito di diritto, da cui risulti la fattispecie oggetto di esame; il principio di diritto che si assume erroneamente applicato dalla Corte di appello e quello diverso che si vorrebbe venisse formulato in sua vece, sì da consentire alla Corte di cassazione di formulare con la sua decisione un principio di diritto chiaro, specifico e applicabile anche ai casi simili (cfr. Cass. Civ. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 11 marzo 2008 n. 6420; Cass. Civ. Sez. 3^, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535). Le doglianze di vizio di motivazione debbono contenere un momento di sintesi, analogo al quesito di diritto, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione è da ritenere omessa, insufficiente o contraddittoria, e le ragioni per cui è inidonea a giustificare la soluzione adottata (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603 e 18 giugno 2008 n. 16258; Cass. Civ. Sez. 3, 4 febbraio 2008 n. 2652; Cass. Civ. Sez. 3^, 7 aprile 2008 n. 8897, n. 4646/2008 e n. 4719/2008, fra le tante).

Il quesito formulato dalla ricorrente si esprime nei seguenti termini:

“Se, per i motivi e le considerazioni dianzi dedotte, nel contesto di tempo e di luogo denunciati, con riferimento alle risultanze documentate e incontroverse in atti, sussista il nesso di causalità fra la condotta illecita del notaio nominato dall’erede beneficiato affinchè lo assista nella liquidazione dei beni ereditari, che ha pagato ingenti importi a titolo di spese in preduzione rectius, prededuzione, per mancanza di buona fede, correttezza e diligenza del notaio stesso, e il danno provocato ad una parte e se, conseguentemente, il notaio stesso risulti responsabile dei verificati pregiudizi.”.

Il quesito non solo non richiama sinteticamente la fattispecie, nè indica le circostanze di fatto significative delle asserite “mala fede, scorrettezza, negligenza”, ecc. -circostanze che appaiono apoditticamente enunciate – ma soprattutto demanda a questa Corte di legittimità un accertamento in fatto, cioè l’accertamento circa la sussistenza o meno del nesso di causalità fra i pagamenti in prededuzione (di cui non si specifica la natura) e il danno reclamato, di cui pure non sono illustrati presupposti e consistenza.

La ricorrente sottopone così a questa Corte valutazioni riservate al giudice di merito ed incensurabili in sede di legittimità se non sotto il profilo dei vizi di motivazione.

Per questa parte la ricorrente non indica nel quesito (e neppure nell’illustrazione del motivo) gli aspetti in relazione ai quali la motivazione sarebbe da ritenere illogica o contraddittoria e manca una sintesi delle censure, contenente la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione è censurabile.

Assorbente è tuttavia il rilievo che le doglianze non investono la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha ritenuto non dimostrati il nesso causale fra gli illeciti e il danno e l’esistenza del danno, per il fatto che la ricorrente era garantita da ipoteca di terzo grado e non ha fornito la prova che le somme realizzate dalla vendita degli immobili sarebbero state sufficienti a soddisfare in tutto od in parte il suo credito, dopo avere soddisfatto i creditori ipotecari di grado anteriore.

La ricorrente avrebbe dovuto dimostrare l’illogicità, l’insufficienza o la contraddittorietà della suddetta motivazione alla luce delle risultanze istruttorie acquisite agli atti, specificando da quali atti e documenti risulti che – in mancanza dei pagamenti effettuati dagli eredi e dal notaio – le somme ricavate dalla vendita degli immobili ipotecati sarebbero state sufficienti a soddisfare almeno in parte il suo credito; avrebbe dovuto altresì dimostrare di dedotto e provato le suddette circostanze in sede di merito.

Nulla di ciò risulta dall’illustrazione del motivo, che si limita a ribadire l’esistenza del credito e delle garanzie ipotecarie, come solo argomento a dimostrazione dell’esistenza del danno.

Solo nella memoria difensiva la ricorrente fa delle cifre. Ma non specifica se e come ha fatto presente l’eccezione in sede di merito;

nè richiama la relativa documentazione, indicando se sia stata prodotta e come sia reperibile fra i documenti di causa, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 6, in relazione agli atti ed ai documenti sui quali il ricorso si fonda (Cass. Civ. Sez. 3, 12 dicembre 2008 n. 29279; Cass. civ. S.U. 25 marzo 2010 n. 7161).

3.- L’inammissibilità del quinto motivo comporta l’assorbimento dei primi quattro motivi, che attengono all’esistenza dell’illecito, e del sesto motivo, con cui la ricorrente lamenta di essere stata condannata al pagamento di tutte le spese processuali.

Rimane infatti accertata la sua completa soccombenza.

4.- Il ricorso deve essere rigettato.

5.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 2.600,00 per ciascuno degli intimati, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.400,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA